La sentenza n. 10145 del 20 Giugno 2012 delle Sezioni Unite della Cassazione è particolarmente meritevole di segnalazione in quanto definisce, relativamente alle società di persone e ai relativi soci, liticonsorti necessari, la massima secondo la quale: l’accertamento effettuato ai fini IRAP si estende de plano anche all’IRPEF, stante la similitudine della determinazione della base imponibile con le imposte sui redditi. Essa è in linea con quanto affermato precedentemente per l'ILOR con sentenza n. 14815 del 4 giugno2008.
Invero sia ILOR che IRAP sono tributi pensati per tassare un quid pluris ipotizzato come "prodotto" dall'impiego di capitale e lavoro nell'unità dell'organizzazione d'impresa. Conseguentemente il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
IL CASO
La controversia concerneVA l'impugnazione di un avviso di accertamento per maggiori imponibili IRPEF da redditi di partecipazione, notificato in ragione dell'imputazione per trasparenza di un accertamento eseguito ai fini IVA ed IRAP nei confronti di una s.a.s..
Il Collegio di prime cure rigettava il ricorso e successivamente il Giudice del gravame confermava tale decisione ritenendo che la conclusione negativa fosse obbligata per la contestuale determinazione, in questo senso adottata, nei confronti della società, in ragione dell'operatività della previsione stabilita dall'art. 5 TUIR. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione riproducendo i sei motivi proposti dall'analogo ricorso promosso dalla società:
a) per la violazione del principio del contraddittorio, non avendo partecipato al giudizio i soci della società, cui pure era stato notificato l'avviso di rettifica IRPEF (in conseguenza dell'accertamento svolto a carico della società),
b) per il mancato rilievo del giudicato esterno formatosi in ordine ad anni fiscali precedenti, ma concernenti fatti assolutamente analoghi, richiamando come la CRT della Lombardia avesse disatteso per gli anni 1996 e 1997, con sentenza passata in giudicato, l'assunto dell'amministrazione
c) per l'incongruità della motivazione circa l'effettiva sussistenza dell'interposizione dei soggetti presunti tali e circa l'affermata irrilevanza del processo penale conclusosi con un'archiviazione (sebbene, in parte, per intervenuta prescrizione);
d) per l'essere, la decisione impugnata, fondata su accertamenti determinati da indagini nei confronti delle società fornitrici, indagini cui la società contribuente era rimasta estranea;
e) per la violazione della 6^ Direttiva CE e della giurisprudenza comunitaria, alla cui luce il diritto alla detrazione dell'IVA può cedere solo di fronte ad un dimostrato carattere abusivo di un'operazione, che sia conosciuto o conoscibile da parte del contribuente;
f) per il mancato riconoscimento della deducibilità dal reddito d'impresa dei costì sostenuti, che sono effettivi anche qualora l'interposizione supposta fosse positivamente dimostrata.
A tali motivi il contribuente ne ha proposti ulteriori due in via autonoma:
a) difetto assoluto di motivazione per essere la sentenza motivata per relationem a quella pronunciata nei confronti della società; b) vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione per le medesime ragioni. Resiste l'Agenzia delle Entrate, con controricorso, deducendo che le tre cause, quella nei confronti della società e quelle nei confronti dei soci sono state congiuntamente trattate nei gradi di merito, sia pure senza formale riunione. La Sezione Tributaria della Corte ha pronunciato ordinanza n. 24907 del 21 settembre 2011, depositata il 25 novembre 2011, ravvisando la sussistenza di una questione di massima di particolare importanza che giustificava la rimessione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
La questione concerne la eventuale sussistenza del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci allorquando oggetto dell'accertamento a carico della società non sia l'ILOR, bensì l'IRAP, stante la differenza di quest'ultima imposta, la quale non ha natura reddituale, ma "carattere reale".
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1) Commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 10145 del 20 Giugno 2012
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