La Manovra Monti, poi modificata dal Decreto fiscale, ha introdotto, con applicazione già dal periodo d’imposta 2011:
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un’imposta patrimoniale sugli immobili detenuti all’estero (IVIE);
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un’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE);
da parte di persone fisiche residenti in Italia.
Entrambe le imposte dovranno essere versate entro oggi 9 luglio 2012, senza maggiorazione.
Per l’adempimento, si dovrà tenere conto delle regole attuative fissate dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 05.06.2012 e dei chiarimenti forniti con la Circolare n. 28/E del 02.07.2012.
1) L’IVIE
L’imposta patrimoniale sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE) è pari allo 0,76% annuo ed è dovuta su tutti gli immobili detenuti all’estero a vario titolo (proprietà o altro diritto reale) da parte di persone fisiche residenti in Italia ed a qualsiasi uso destinati. L’IVIE non è dovuta se il suo importo non supera i € 200 (immobile di valore non superiore a € 26.381).
Per gli immobili detenuti nei Paesi extra-UE o extra-SEE, come valore dell’immobile (base imponibile dell’IVIE) si deve assumere:
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nel caso di immobile acquisito in proprietà o altro diritto reale:
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il costo di acquisto risultante dall’atto o contratto;
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(in mancanza) il valore di mercato al 31.12 o al termine del periodo di detenzione;
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nel caso di immobile costruito:
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il costo di costruzione sostenuto dal proprietario risultante dalla relativa documentazione;
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(in mancanza) il valore di mercato al 31.12 o al termine del periodo di detenzione;
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nel caso di immobile acquisito per successione o donazione:
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il valore dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto di donazione;
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(in mancanza) il costo di acquisto sostenuto dal de cuius o dal donante;
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(in mancanza) il valore di mercato.
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Per gli immobili detenuti in uno dei Paesi UE o aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantiscano un adeguato scambio di informazioni con l’Italia (Norvegia e Islanda, no Svizzera), si utilizza prioritariamente il valore catastale utilizzato nel Paese estero per l’assolvimento delle imposte patrimoniali o sui trasferimenti, anche in caso di successione o donazione.
Solo in mancanza di questo (come per Belgio, Francia, Irlanda e Malta), si applica la regola generale, quindi si assume:
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il costo di acquisto risultante dall’atto o contratto;
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(in mancanza) il valore di mercato al 31.12 o al termine del periodo di detenzione;
oppure, se la legislazione estera prevede un valore espressivo del Reddito Medio Ordinario (RMO) senza però un meccanismo di moltiplicatori locali analoghi a quelli della legislazione italiana, il contribuente può assumere come valore dell’immobile quello che si determina moltiplicando il RMO per i moltiplicatori IMU.
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2) L’IVAFE
L’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero da parte delle persone fisiche residenti in Italia (IVAFE) a qualsiasi titolo (proprietà o altro diritto reale), è pari a:
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1‰ per il 2011 e 2012;
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1,5‰ dal 2013;
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€ 34,20, se il conto/libretto è detenuto in un Paese UE o aderente al SEE, a condizione che la giacenza media annua sia non superiore a € 5.000.
A differenza di quanto espressamente stabilito per l’IVIE, non è prevista alcuna soglia di esenzione per il versamento dell’imposta in esame.
Il valore delle attività finanziarie da assumere come base imponibile dell’IVAFE è costituito dal valore di mercato rilevato al 31.12 di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute. Se le attività non sono più possedute al 31.12, si deve fare riferimento al valore di mercato delle attività rilevata al termine del periodo di detenzione.
Nel caso in cui le attività finanziarie abbiano una quotazione nei mercati regolamentati, invece, si considera:
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per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati:
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il valore puntuale di quotazione alla data del 31.12 di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione;
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se a tale data non c’è stata negoziazione, il valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo;
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per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari NON negoziati in mercati regolamentati:
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il valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente;
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(in mancanza di entrambi), il valore di acquisto dei titoli.
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3) Termini e modalità di versamento
Entrambe le imposte patrimoniali sono dovute in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso e devono essere versate entro il termine di versamento del saldo Irpef, quindi, con riguardo al 2011:
- entro oggi 9 luglio 2012, senza maggiorazione;
- dal 10 luglio al 20 agosto 2012, con maggiorazione dello 0,40%.
Il versamento deve essere effettuato mediante modello F24 utilizzando i codici tributo istituiti con la Risoluzione n. 54/E del 7 giugno 2012.