Il Consiglio Nazionale del Notariato, attraverso lo Studio d’impresa n.113-2012/i, da un lato sostiene che la disciplina del sindaco unico sia applicabile alle cooperative “Srl”, dall’altro ritiene che le cooperative di tipo “S.p.A.” non possono per nessuna ragione optare per la composizione monocratica dell’organo di controllo.
Le norme delle S.p.A. e delle S.r.l. trovano applicazione laddove manchi una disciplina specifica e nei limiti della compatibilità con la normativa delle cooperative.
Proprio in tema di controlli, manca una normativa specifica per le cooperative che regolamenti la composizione e il funzionamento dell’organo di controllo ed è per tale ragione che in tale ambito si rende necessario il rinvio al corrispondente tipo di società di capitali alla cui disciplina lo statuto della cooperativa fa riferimento.
Pertanto il Consiglio Nazionale del Notariato afferma che, quando la cooperativa è obbligata a nominare l’organo di controllo, trova applicazione la disciplina del corrispondente modello capitalistico. Secondo l’impostazione del Notariato, da ciò si può desumere che, nonostante l’art. 2543 c.c., nel suo primo comma, parli espressamente di “collegio sindacale”, le cooperative di tipo S.r.l. possono nominare il sindaco unico conformemente a quanto previsto dall’art. 2477 c.c.
Quanto invece alle cooperative “Spa” il Notariato sostiene che, affinché venga ammessa anche per tali enti la nomina di un sindaco unico, è necessario che si ravvisi un’incompatibilità delle norme delle Spa con il sistema delle cooperative. Tuttavia, l’adozione di un organo di controllo pluripersonale non appare affatto incompatibile con la disciplina delle cooperative. Se ne deduce che è bandito il sindaco unico nelle Cooperative Spa.
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