L’Agenzia delle Entrate ha di recente emanato:
• il provvedimento 87956/2012, con cui sono state individuate le cause oggettive rilevanti nel periodo di osservazione, al ricorrere delle quali è consentito disapplicare automaticamente la disciplina delle perdite sistematiche senza la necessità di presentare istanza di disapplicazione;
• la circolare 23/2012 con la quale ha fornito i primi chiarimenti operativi in relazione alla gestione delle istanze di disapplicazione e ai riflessi sulla determinazione dell’acconto 2012.
Per ulteriori approfondimenti scarica la Circolare del Giorno n. 138 del 02.07.2012
SCARICA IL FAC-SIMILE DI ISTANZA DI INTERPELLO DISAPPLICATIVO SOCIETA' IN PERDITA SISTEMATICA.
1) Società in perdita sistematica
Con le nuove disposizioni relative alle società in perdita sistematica (DL 138/2011), le cd società di comodo possono idealmente essere ripartite in due categorie:
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società non operative: ossia le società che non superano il test di operatività (ricavi dichiarati pari o superiori a quelli minimi);
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società in perdita sistematica: ossia società che presentano 3 periodi d’imposta in perdita (cd “periodo di osservazione”).
In particolare, pur superando il test di operatività la società (di capitali o persone) è considerata “in perdita sistematica” a decorrere dal 4° periodo d’imposta qualora:-
risulti in perdita per 3 periodi d’imposta consecutivi
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in un triennio:
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è in perdita per 2 periodi d’imposta
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dichiara un reddito inferiore a quello minimo presunto, per il residuo periodo d’imposta.
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2) I chiarimenti della CM 23/2012
In particolare, secondo la C.M. 23/2012 le nuove cause di disapplicazione si riferiscono esclusivamente ad uno dei periodi d'imposta indicati nell'art. 2 comma 36-decies del DL 138/2011 (ovvero, a uno dei periodi d'imposta del triennio), determinando un immediato effetto interruttivo del periodo di osservazione di riferimento. Qualora in capo alle società in perdita sistematica non sussistono cause di esclusione (art. 30, L.724/94) né di disapplicazione automatica (Provv. 11/06/2012) occorre chiedere la disapplicazione della disciplina presentando apposita istanza.
Secondo l’Agenzia, dovranno ritenersi inammissibili le istanze volte alla disapplicazione afferenti periodi d’imposta anteriori al 2012 (prima applicazione) salvo che il periodo d’imposta, in relazione al quale la situazione oggettiva è stata dedotta, sia compreso nel periodo di osservazione afferente a quello di prima applicazione.
3) Acconti 2012
Per quanto riguarda gli acconti 2012, in caso di risposta negativa ad interpello, dopo il termine di versamento della 1° rata, la società è tenuta a calcolare gli acconti rideterminando l’imposta 2011; in tal caso, l’eventuale differenza non pagata con il primo acconto, potrà essere versata, unitamente al secondo acconto, con la maggiorazione degli interessi nella misura del 4% annuo ma senza l’applicazione di sanzioni.
La nuova disciplina decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17/09/2011 e dunque, dal 2012. Pertanto, l’esistenza di una causa di disapplicazione consente di evitare il ricalcolo dell’acconto 2012. In pratica, secondo la C.M. 23/2012, nella determinazione dell’acconto 2012 la sussistenza di una causa di disapplicazione automatica:
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nel triennio 2008- 2010 afferente al precedente periodo d’imposta (2011)
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nel triennio 2009-2011 afferente al 2012
consente di determinare l’acconto secondo gli ordinari criteri, senza che trovi applicazione la disciplina sulle società in perdita sistematica.