Il Decreto Crescita (art. 24 del D.l. 83/2012) ha introdotto un credito d’imposta per le nuove assunzioni da parte delle imprese di personale altamente qualificato, senza limiti temporali di applicazioni: si tratta, infatti, di un intervento di carattere sistemico e permanente. La norma è entrata in vigore il 26 giugno 2012 ma devono essere ancora stabilite le modalità per usufruire dell'agevolazione.
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1) Soggetti beneficiari
Potranno usufruire dell’agevolazione tutte le imprese che effettuano nuove assunzioni di profili altamente qualificati, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.
Restano esclusi i lavoratori autonomi nonché i soggetti che applicano il nuovo regime dei minimi (in quanto quest’ultimi non possono sostenere spese per lavoratori dipendenti).
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2) La misura dell'agevolazione
Il contributo è pari al 35% del costo aziendale per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, e verrà fruito nella forma di credito d'imposta con un tetto massimo di 200.000 € annui per ciascuna impresa. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile Irap, non rileva ai fini del rapporto riguardante la deducibilità degli interessi passivi di cui agli artt. 61 e 109 del tuir ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
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3) Le condizioni per usufruire del credito d'imposta
Il contributo spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di:
-
dottori di ricerca con titolo di studio conseguito presso un’università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
-
personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico di cui all’Allegato 2 al decreto, impiegato nelle seguenti attività di ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi.
Le imprese dovranno presentare apposita istanza, secondo modalità che verranno stabilite con decreto ministeriale. Per consentire all’Amministrazione finanziaria di monitorare l’utilizzo del credito, evitando utilizzi non spettanti, esso dovrà essere riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito, e in quelle relative ai periodi d’imposta di utilizzo. Il credito, inoltre, non è soggetto al limite annuale di utilizzo pari a 250.000 € previsto dall’art. 1 comma 53 della l. 244/1997.
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4) Decadenza dal credito d'imposta
Il diritto a fruire del credito d'imposta decade se:
-
il numero complessivo dei dipendenti, è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del beneficio fiscale;
-
i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
-
sono accertate definitivamente violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni non inferiori a 5.000 € o violazioni della normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, non ché nei casi in cui sono emanati provvedimenti definitivi della Magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.
5) Certificazione del professionista
I controlli sull’effettiva spettanza del contributo vengono eseguiti sulla base di apposita documentazione contabile, da allegare al bilancio, certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal Collegio sindacale. Per le società non soggette alla revisione contabile o che non hanno un Collegio sindacale è comunque obbligatoria la certificazione da parte di un revisore. In questo caso le spese sostenute per la certificazione contabile sono ammissibili nella misura massima di € 5.000.