Scade il 2 luglio prossimo il termine per presentare la domanda di variazione catastale dei fabbricati già censiti per ottenere il requisito di “ruralità” e, quindi, la classificazione nelle categorie A/6-R per quelli abitativi e D/10 per quelli strumentali. La scadenza ordinaria del 30 giugno slitta, infatti, al 2 luglio cadendo il 30 di sabato. Tale variazione catastale è utile soprattutto per il passato al fine di scongiurare gli accertamenti ICI per gli anni fino al 2011. I fabbricati rurali, infatti, godevano dell’esenzione ICI solo se accatastati in A/6 o D/10. L’IMU si applica, invece, dal 2012 su tutti i fabbricati rurali, a prescindere dalla categoria catastale. La domanda di variazione catastale deve essere presentata all’Agenzia del Territorio competente secondo le regole stabilite dal Decreto MEF 14.09.2011 e dalla Circolare dell’Agenzia del Territorio n. 6/2011.
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1) Il quadro normativo di riferimento
In base a quanto stabilito dal D.L. n. 70/2011 (Decreto Sviluppo 2011) all’art. 7, comma 2-bis, i soggetti interessati potevano richiedere il riconoscimento del requisito di “ruralità” degli immobili ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 557/1993 mediante presentazione all’Agenzia del Territorio di una domanda di variazione della categoria catastale. Tale richiesta di variazione:
-
era finalizzata all’attribuzione della categoria catastale:
-
A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo;
-
D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale;
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doveva essere presentata entro il 30.09.2011, allegando un’autocertificazione nella quale l’interessato dichiarava la sussistenza dei requisiti di ruralità dell’immobile, in via continuativa, a decorrere dal 5° anno antecedente a quello di presentazione della domanda.
La “Manovra Monti” (D.L. n. 201/2011) ha abrogato le suddette norme, facendo, tuttavia, salvi gli effetti del riconoscimento della ruralità in relazione alle domande presentate con le vecchie regole successivamente al 30.09.2011 ma entro il 30.06.2012 (termine così prorogato da ultimo dal D.L. n. 216/2011 - Decreto Proroghe).
Le regole attuative delle vecchie disposizioni del Decreto Sviluppo al riguardo sono state dettate dal D.M. 14.09.2011, sul quale sono stati forniti chiarimenti dall’Agenzia del Territorio con la Circolare n. 6 del 22.09.2011.
Tali regole dovranno essere seguite per la presentazione delle domande di variazione catastale da presentare, come detto, entro il 2 luglio (essendo il 30 giugno sabato) con le vecchie regole.
Successivamente, per il riconoscimento del requisito di ruralità dell’immobile si dovrà fare riferimento ad un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (ancora da emanare) che fisserà nuove “modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo” (A/6).
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2) Le modalità di presentazione della domanda
La domanda di variazione catastale per il riconoscimento del requisito di ruralità, con allegata l’autocertificazione, deve essere presentata all’Ufficio provinciale territorialmente competente dell’Agenzia del territorio entro il 2 luglio 2012, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i modelli allegati al D.M. 14.09.2011.
La presentazione può avvenire:
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mediante consegna diretta in duplice originale;
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tramite raccomandata a/r;
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tramite fax;
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mediante PEC (posta elettronica certificata);
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per via telematica mediante l’apposita applicazione disponibile sul sito dell’Agenzia del Territorio.
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3) Effetti ai fini ICI e ai fini IMU
L’ottenimento della categoria catastale A/6 o D/10 è utile soprattutto per il passato al fine di scongiurare gli accertamenti ICI per gli anni fino al 2011. Fino a tale anno, infatti, i fabbricati rurali godevano dell’esenzione ICI solo se accatastati come A/6 o D/10.
L’accatastamento in dette categorie non ha, invece, alcuna rilevanza ai fini IMU. L’IMU, infatti, si applica dal 2012 su tutti i fabbricati rurali, anche se con l’aliquota agevolata del:
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0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
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0,4% per i fabbricati rurali ad uso abitativo adibiti ad abitazione principale.
Per fruire di tali agevolazioni IMU, inoltre, non è condizione necessaria che l’immobile sia classificato come A/6 o D/10 (a differenza di quanto avveniva per fruire dell’esenzione ICI). Come precisato dalla Circolare del Dipartimento delle Finanze n. 3/DF del 18 giugno 2012 al par. 7.3, infatti, per rientrare nell’agevolazione è sufficiente che gli immobili possiedano i requisiti di ruralità di cui all’art. 9, D.L. n. 557/1993, anche se non sono classificati nelle categorie A/6 e D/10.
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