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PREMI PRODUTTIVITÀ: DETASSAZIONE RIDOTTA A 2.500 € LORDI

Premi produttività: detassazione ridotta a 2.500 € lordi

Con apposito DPCM vengono fissati, per l’anno 2012, nuovi limiti di detassazione per le somme erogate ai dipendenti in relazione ai premi di produttività.

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Con la legge di stabilità 2012 è stato prorogata, anche per il periodo 01/01-31/12/2012 l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate ai dipendenti in relazione ad incrementi di produttività. Con l’apposito DPCM del 23/03/2012 pubblicato in GU n. 125 del 30/05/2012 sono stati fissati i nuovi limiti di detassazione per l’anno 2012. Pertanto, dall’01/06/2012 i datori di lavoro, tenuto conto dei requisiti previsti, potranno assoggettare ad imposta sostitutiva le somme erogate per incrementi di produttività secondo i nuovi limiti.

1) Retribuzioni agevolate

In linea generale, sono agevolate le retribuzioni corrisposte:
  • per prestazioni di lavoro straordinario (DLgs. 66/2003);
  • per prestazioni di lavoro supplementare applicate ai contratti part-time;
  • in relazione ad incrementi di produttività, innovazione, efficienza organizzativa, ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

2) Nuovi limiti per la detassazione

Pertanto, con il DPCM del 23/03/2012 viene fissato:

  • in €. 2.500 lordi l’ammontare complessivo degli emolumenti correlati all’incremento della produttività, erogati nel 2012 (in applicazione della contrattazione collettiva di secondo livello) sui quali risulta possibile applicare l’imposta sostitutiva del 10% (per il 2011, il limite era di €. 6.000);
  • in €. 30.000 il limite di reddito annuo che i lavoratori dipendenti devono possedere, con riferimento all’anno 2011, per poter usufruire dell’agevolazione fiscale (per il 2011, il limite reddituale era di €. 40.000).

Viene così ristretta sia la platea dei potenziali beneficiari che l’importo massimo detassabile.

Alle somme erogate in eccesso rispetto al limite agevolabile si applica la tassazione ordinaria

Secondo l’Agenzia il riferimento all’importo lordo riguarda la sola imposta sostitutiva e non il contributo previdenziale a carico dei lavoratori.
In pratica, la variazione dell’importo non dovrebbe creare particolari difficoltà ai datori di lavoro che avessero pagato ai dipendenti importi detassabili. In tal caso, questi potranno provvedere ad effettuare gli opportuni aggiustamenti in sede di fine anno o di fine rapporto.
Diversamente, qualora un datore di lavoro abbia applicato l’imposta sostitutiva sui premi erogati (nei primi mesi del 2012) ad un dipendente che nel 2011 ha dichiarato un reddito superiore ai 30.000 euro (e quindi escluso, per il 2012, dall’agevolazione) dovrà:

  • ricorrere all’ istituto del ravvedimento operoso per versare le maggiori imposte dovute;
  • sperare in una sanatoria (analoga a quella dello scorso anno), che permetta di versare le differenze, senza l’applicazione di sanzioni.

Al fine di individuare il limite reddituale, il datore di lavoro deve prendere in considerazione le retribuzioni erogate al lavoratore dipendente:

  • al lordo dell’imposta sostitutiva;
  • al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.

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Commenti

marcello - 09/04/2013

La normativa contorta ha comportato nel caso della mia azienda una mancata menzione della quota di produttivita' da incremento della produzione comunemente chiamato premio. Ora son io che devo fare una richiesta scritta al mio datore di lavoro per far in modo che sia scritta la voce incremento di produttivita' ovvero loro mi devono riconsere il cud corretto? Spero qualcuno mi risponda

raimondo drogo - 23/06/2012

vorrei saper se i trentamila euro di limite del reddito si riferiscono al singolo contribuente o all' ammontare del reddito familiare, cioè incluso il reddito del coniuge. grazie.

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