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TASSAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PERCEPITE ALL'ESTERO

Tassazione delle borse di studio percepite all'estero

La disciplina applicabile per la tassazione delle borse di studio per i soggetti che effettuino attività di ricerca, o corsi di specializzazione, o di studio all’estero.

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In sintesi, ferma la regola generale dell’imponibilità delle borse di studio, si annoverano delle discipline speciali a fattispecie esclusiva di esenzione.

Tali discipline, non possono essere applicabili per analogia come del resto ribadito dai Regolamenti Ministeriali del 05.06.1995, n. 140/E del 02.11.2000, n. 163/E.

Ulteriore problema è costituito dalle ipotesi di concorrenza impositiva dei diversi Stati, risolto dall’applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni in ragione della residenza dell’Ente Erogante e della residenza del percettore.

Date le fattispecie che possono configurarsi, per la molteplicità delle variabili in gioco, si impone, nei fatti, un analisi circostanziata di ogni singolo caso in ragione delle peculiarità contenute nelle Convenzioni con i diversi Stati di cui l’Italia è parte. Per tale ragione, le considerazioni esposte di seguito sono da intendersi quali mere note di massima.

1) La tassazione delle borse di studio

In linea generale, le borse di studio percepite da soggetti fiscalmente residenti in Italia sono imponibili in base all’art. 50, comma 1, lett. c), del Tuir che assimila ai redditi di lavoro dipendente “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”.

Alla disciplina generale sopra accennata si contrappone una disciplina speciale che prevede l’esenzione per talune borse di studio. Come precisato dalle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2012 PF, infatti, “devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio, quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione Universitaria (Legge n. 398 del 30 novembre 1989) .

Tra le ipotesi di esenzione, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della legge 30 novembre 1989, n. 398, sono previste le borse di studio erogate dalle Università e dagli istituti di istruzione universitaria per:

• la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione;

• i corsi di dottorato di ricerca;

• lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato;

• la frequenza di corsi di perfezionamento all’estero.

In particolare, il richiamato articolo 6 prevede che alle borse di studio indicate si applicano le “disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476”, che prevede l’esenzione dall’i.r.pe.f. per le borse di studio erogate dalle regioni per la frequenza di corsi universitari.

Sono, altresì, esenti dall’i.r.pe.f., ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 447, gli specifici assegni ivi previsti per la collaborazione ad attività di ricerca in favore di dottori di ricerca o laureati in possesso di idoneo curriculum scientifico.

Da ultimo, la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo, all’articolo 4 prevede l’applicazione del regime di esenzione dall’i.r.pe.f. di cui all’articolo 6, comma 6, della legge n. 398 del 1989, anche alle borse di studio per dottorato di ricerca, nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post-lauream.

In ragione delle considerazioni su esposte si ritiene che le somme corrisposte a titolo di “borsa di studio” dall’Università italiana non siano soggetti all’i.r.pe.f. e non scontino obblighi dichiarativi .

Nell’ipotesi in cui la borsa di studio sia percepita all’estero, la disciplina convenzionale di cui all’art. 20 del mod. Ocse, (anche l’art. 21 delle convenzioni attualmente in vigore, ma sulla diversa fattispecie dei redditi prodotti da non residenti in dipendenza di attività di insegnamento e ricerca per cui è statuita l’esenzione nel paese in cui l’attività è svolta per un massimo di due anni), prevede generalmente l’imponibilità esclusiva nel paese di residenza del percettore della borsa di studio, a patto che, l’ente erogante non abbia sede nello stato estero di “provvisoria permanenza”.

La metodologia utilizzata per l’eliminazione della doppia imposizione è, quindi, quella dell’esenzione. Ferme le condizioni elencate, se la borsa di studio percepita rientra nelle fattispecie speciali di esenzione, non ci sarà alcun obbligo di dichiarazione ed imposizione in nessuno dei due paesi.

Nella diversa ipotesi in cui l’ente erogante abbia sede nello stato estero di “provvisoria permanenza” del soggetto percettore della borsa di studio, in questa ipotesi, è possibile che le somme erogate debbano essere dichiarate e tassate nello Stato di “provvisoria permanenza” ma, anche che, in relazione alla residenza del percettore, formino oggetto di dichiarazione nel proprio paese di origine. In questa ipotesi, la metodologia utilizzata per l’eliminazione della doppia imposizione consiste nell’attribuzione del credito d’imposta per le imposte versate a titolo definitivo all’estero, e, fino a concorrenza dell’imposta dovuta nel paese di residenza.

Per Il caso del borsista Italiano che abbia percepito da un università/soggetto equiparato estero una borsa di studio in concomitanza di un soggiorno all’estero, ai sensi dell’art. 23, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, sarà possibile ottenere l’attribuzione di un credito d’imposta corrispondente al relativo onere contributivo Italiano per la specifica tipologia di reddito prodotta all’estero ed ammontante alle imposte corrisposte a titolo definitivo nello Stato di imposizione. Il credito d’imposta, deve essere chiesto a pena di decadenza nell’anno in cui le imposte all’estero sono state pagate a titolo definitivo, ovvero deve essere recuperato in sede di conguaglio fiscale da parte del soggetto erogante.

Si segnala inoltre che per le somme ricevute in dipendenza da rapporti internazionali, in presenza dei requisiti quantitativi e qualitativi richiesti dalla legge, possono insorgere per i contribuenti residenti in Italia, obblighi relativi al monitoraggio fiscale (Mod. RW). Le sanzioni per le correlate violazioni, allo stato dei fatti, possono costituire un onere non irrisorio.

 

 

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Commenti

ALBERTO - 21/10/2021

Mia nipote da quattro anni vive in Israele dove svolge un dottorato di ricerca finanziato dal Governo Israeliano. -l'assegno mensile non è tassato ma a malapena le basta per la sussistenza e quindi igenitori lo devono integrare; -non è iscritta all'AIRE e le viene rinnovato il permesso di soggiorno di anno in anno. DOMANDA: quali sono i suoi obblighi nei confronti del Fisco italiano e nei confronti dell'AIRE? Grato per una risposta esaustiva. Alberto Allegrini

Lorenzo - 12/10/2021

Gentilissimo, ho svolto una borsa Alexander von Humboldt in Germania per 15 mesi, borsa che in Germania è esentasse e che per 9 dei 15 mesi comprendeva anche una "allowance" per il fatto che ho avuto moglie e figli che si sono traferiti con me. Al momento del rientro in Italia, dove peraltro le borse di studio universitarie sono ugualmente esentasse, come mi devo comportare? La ringrazio anticipatamente per la cortese risposta. Lorenzo

DAVIDE - 16/07/2021

Buongiono Sto svolgendo dottorato presso il CERN di Ginevra il quale mi corrisponde un compenso mensile le cui uniche imposte trattenute riguardano la tassazione sanitaria. Non mi è ben chiaro se, dove e come devo dichiarare tali somme. Premetto che non ho ancora fatto iscrizione all'AIRE. Ringrazio da ora e attendo sue Davide

Alessio - 04/08/2020

Buonasera, Sono un ricercatore post-doc presso l' IBBC-CNR di Monterotondo (Roma) ed attualmente ho una fellowship della durata di un anno (ma rinnovabile) che mi è stata offerta dall' associazione francese AFM-Téléthon. Ho ricevuto il pagamento tramite bonifico, in particolare mi è stata data la somma totale in unica tranche. Inoltre, mi è stato detto dalla stessa AFM-Téléthon che tale fellowship è "tax free". Considerando quindi queste premesse, le vorrei chiedere se secondo lei sono esente dal pagamento delle tasse su questa fellowship e in caso dove potrei trovare informazioni più dettagliate a riguardo. Sto cercando di muovermi per tempo. La ringrazio anticipatamente per la disponibilità Distinti saluti, Alessio

Nadia - 06/06/2018

Buongiorno, vorrei sapere se una borsa di studio (living allowance) percepita per uno stage alla Commissione europea per un soggetto fiscalmente residente in Italia debba essere dichiarata. Grazie mille in anticipo

Alice - 10/07/2018

Si, va dichiarata in ogni caso. Lo staff delle istituzioni europee non e' soggetto a tassazione nel paese d'origine, ma questo non e' vero per i Trainees (che infatti risultano come Externals , e non come staff). Quindi: bisogna dichiarare, ma dovra' pagare le tasse solo su quella parte di reddito annuale che supera la soglia minima necessaria per essere tassati in Italia.

MARIANGELA - 09/01/2018

Buongiorno, vorrei sapere se uno studente residente in Italia, con dottorato in Svizzera, con programma PhD Student, è soggetto alla doppia imposizione fiscale in Italia. Grazie mille Mariangela

Monte - 16/05/2017

Buongiorno vivo e lavoro presso un istituto di ricerca di carattere nazionale con contratto postdoc di ricerca di anni tre in campo biologico presso Parigi, da novembre 2016. Ora devo presentare la dichiarazione dei redditi 2016 e pensavo di avvalermi dell'articolo 20 della convenzione Italia-Francia relativa alla doppia imposizione, la quale mi esonera dal pagamento delle tasse per un periodo massimo di 2 anni. Mi chiedevo: 1) Il periodo di 2 anni si riferisce dall'inizio del contratto quindi fino a ottobre 2018 sono esonerato dalla tassazione? 2) Siccome il mio reddito 2016 è sotto la soglia di tassazione, (quindi non dovrei essere tassato) sarebbe conveniente non avvalermi dell'articolo 20 e dichiararlo per il 2017 e 2018 ? Grazie del Vostro tempo

Roberto - 01/01/2017

Perché scrivi in modo così complicato? le cose di cui parli sono semplici alla fine ma usi un vocabolario assurdo ... é una pagina web, la gente normale é il tuo pubblico, te ne sei accorto?

Rag. Luigia Lumia - 02/01/2017

Mi piacerebbe che lei avesse ragione! La tassazione delle borse di studio non è cosa cosi' semplice come sembra, e l'articolo giustamente fornisce anche i riferimenti normativi per orientare. La nostra utenza è gente normale, ma sono anche i professionisti .... e comunque per tutti c'è bisogno anche di riferimenti normativi per non sbagliare.....

Mariagrazia - 27/09/2016

Buonasera, mia figlia ha doppia cittadinanza (italiana e USA); non è iscritta all'AIRE; sta iniziando un dottorato in USA, pagato interamente da una borsa di studio americana (non italiana). Per questa entrata, pagherà le tasse in USA; dovrebbe pagarle anche in Italia? e io dovrò dichiarare che non è più a mio carico quando presenterò la mia dichiarazione dei redditi? Grazie, Mariagrazia

chetto - 20/09/2016

Ciao, volevo chiedere delucidazioni sulla mia situazione. Ho un assegno di ricerca (post doc) in Olanda ma vivo e lavoro in Italia, salvo occasionali trasferte in Olanda. Devo pagare le tasse in Olanda o in Italia, o in entrambi i paesi? Oppure, essendo l'assegno di ricerca esentasse in Italia, devo pagare solamente una quotaparte in Olanda? Noto lo stipendio lordo, come calcolo il netto? Grazie Chetto

Antonio - 14/07/2016

Buongiorno, vorrei brevemente sottoporre il mio caso. Ho vinto una borsa di studio di POST DOTTORATO presso la Harvard University. Metà della borsa mi è stata versata nel 2016 in un'unica soluzione; percepirà l'altra metà nel 2017. Sono residente in Italia e dovrò frequentare dei corsi presso la sede fiorentina di detta università. Tuttavia, svolgerò il mio lavoro in giro per l'Europa. Non riesco a capire, tuttavia, se la borsa è considerabile esente o a quale tassazione vada soggetta? Nella lettera di benvenuto è specificato che ogni borsista deve seguire le regole in vigore nel proprio paese. Grazie molte, e buon lavoro

Giulia - 21/06/2016

Buonasera. Sono una studentessa italiana con residenza in Italia e dal settembre 2012 vivo in Germania dove studio (Master/laurea specialistica). Da ottobre 2014 a dicembre 2015 ho percepito una borsa di studio del DAAD (servizio tedesco per lo scambio accademico), un ente pubblico tedesco finanziato dal ministero degli esteri, ministero dell'Istruzione e Unione Europea. La borsa ammontava a 750,-€ mensili ed era destinata a cittadini italiani che intendevano conseguire una laurea specialistica in Germania. In Germania le borse di studio sono esentasse e lo stesso vale per la mia borsa di studio del DAAD (ho ricevuto conferma dall'ente in questione). Per quanto riguarda invece la tassazione in Italia, nè al DAAD di Roma nè il mio commercialista hanno saputo dire se la borsa debba essere dichiarata e tassata in Italia o meno. Mi rivolgo quindi a Lei sperando di ottenere un chiarimento. Grazie mille e buon lavoro.

Irene - 01/02/2021

Buonasera, mi trovo attualmente nella sua stessa situazione. Mi interesserebbe sapere pertanto come aveva risolto. Grazie in anticipo

Francesco - 15/06/2016

Salve, vorrei chiedere gentilmente delucidazioni in merito alla mia posizione, perché nessuno mi sa dire se si tratta di un caso di corso di perfezionamento (e quindi esenzione) oppure no: sto completando un Master of Arts in Svizzera, che qui è l'equivalente della laurea specialistica italiana, nell'ambito del quale ho ricevuto una borsa di studio. In quale casistica rientro? Grazie mille in anticipo FB

Vincenzo pallavicini - 04/01/2016

Salve, Mia figlia, ancora residente in Italia, ha cominciato da settembre 2015 un dottorato di ricerca in Inghilterra e per il quale percepisce 14000 sterline all anno (circa 20000 euro). Non ha ancora fatto cambio di residenza all aire perché nessuno glielo ha richiesto. Cosa deve fare per il 730 in Italia? Devo avvertire il mio ufficio che non mi ho diritto alla detrazione per figlio a carico? Oppure la somma percepita per il dottorato è vista come contributo alla formazione ed è esente? Grazie per la risposta, in quanto nessuno mi sa dire di preciso. Cordiali saluti Vincenzo

Nicoletta - 18/12/2015

Buongiorno, ho vinto una borsa di studio post dottorato dalla Fondazione Umberto Veronesi. Mi sa dire se la mia borsa di studio sarà soggetta a IRPEF e se ci sono agevolazioni?

Rosaria - 27/10/2015

Egr. Mio figlio sta lavorando per una Università Americana ad Abu Dabi, come assistente ricercatore, per 12 mesi. Per il 2015 è residente in Italia, nel 2016 dobbiamo ancora stabilire se iscriverlo all'Aire. Visto che non c'è alcuna convenzione tra Emirati Arabi ed Italia, come dobbiamo trattare le somme che percepirá per tale prestazioni. La ringrazio per la risposta

Giordano - 17/08/2015

Mio figlio è titolare di una borsa Marie Curie in Germania, presso un'azienda per attività di ricerca post-dottorato, con durata 2 anni. Gradirei sapere se questa borsa è esente dal pagamento delle tasse in Germania. In caso negativo è opportuno essere iscritto all'AIRE o sarebbe meglio mantenere la residenza in Italia per richiedere un credito di imposta, anche se non ha alcun reddito in Italia ? Grazie in anticipo per l'eventuale risposta

giada - 29/06/2015

salve, spero che riesca a rispondere al mio quesito. nel nostro studio è giunto alla nostra attenzione il caso di questo dottore italiano che è stato finanziato per un progetto di ricerca da un'organizzazione non-profit svizzera che svolgerà presso un istituto universitario spagnolo. il finanziamento per questo progetto di ricerca deve essere tassato o è esente? la ringrazio in anticipo

annarita antelmi - 12/04/2015

Salve risiedo in Italia nel 2012 ho iniziato il PhD in Svezia ed essendo medico l'università svedese prevede un impegno part-time che ho risolto svolgendo in Svezia almeno 2 mesi in autunno e 2 in primavera 2013 lavorando alla mia ricerca, ho percepito la retribuzione da dottoranda soggetta a tassazione in svezia perchè fornita dal dipartimento svedese come doppia denominazione Dottorando-assistente (questo accade quando il primario non avendo borse di studio disponibili deve attingere ai fondi di reparto) nei mesi italiani ho lavorato come libero professionista. nel 2014 la commercialista italiana ha dichiarato in italia i redditi derivanti dall'attività di lavoro svedese da dottoranda facendo salire aliquota, empam e tasse. Ritengo che quei redditi non dovessero essere dichiarati in italia e i dottorati in italia usufruiscono dell'esenzione dai redditi imponibili. Cosa ne pensa dovremmo fare una dichiarazione di rettifica? nessun commercialista mi da delle risposte sicure. La ringrazio moltissimo e mi complimento per il blog.

Massimo - 11/01/2015

Salve, mio figlio residente in Italia sta frequentando il PHD a Glasgow ed ha una borsa di studio erogata dal EPSRC (agenzia governativa per il finanziamento della ricerca e per la formazione di ingegneri e fisici). Non sono ancora riuscito a chiarirmi se, non possedendo altri redditi, deve fare la dichiarazione dei redditi, o almeno quali informazioni sono necessarie per sapere come comportarsi ? Grazie in anticipo se vorrai aiutarmi

Lisa - 18/09/2014

Gentile Giovanni, sarò titolare di una Honorary Fellowship per due mesi con l'Università del Wisconsin (USA). Sono stata titolare di assegni di ricerca post-doc fino a poco tempo fa ed essendo esente irpef, sono sempre stata a carico dei miei genitori fiscalmente. Vorrei capire se questo nuovo tipo di contratto sia soggetto a imposte in Italia. Io sono fiscalmente residente in Italia e l'attività che svolgo per l'Università del Wisconsin è una attività di ricerca, ma non ho idea se sia inquadrata come ricerca post-doc o altro. Grazie fin d'ora per le eventuali delucidazioni al riguardo.

Matteo - 22/08/2014

Buongiorno, desideravo un chiarimento su una questione fiscale che non mi è per niente chiara. Al momento ho un contratto biennale da ricercatore post-dottorato presso una università inglese. Dal mio salario viene mensilmente detratta una tassazione (circa 11%). Ho mantenuto la residenza in Italia, pertanto mi domando se dovrò pagare la tassazione italiana detratta di ciò che ho già pagato in Inghilterra; oppure, avendo già pagato in Inghilterra, non dovrò pagare altro in Italia. Fra l'altro, a mio modo di vedere, il mio contratto ha forti affinità con la tipologia dell'assegno di ricerca, che in Italia è esentasse. Un amico in passato ha avuto una situazione simile: residente in Italia ma pagato in Olanda, ha pagato solo le tasse in Olanda basandosi su una interpretazione dell'art. 20 di una Convezione fra Italia e Olanda (che mi sembra di capire sia simile anche per altri paesi europei). La ringrazio in anticipo per il suo suggerimento...

carlo - 01/08/2014

Salve, avrei bisogno di un’informazione. Un professore dell’università di Toronto vuole corrispondermi una somma come project manager per svolgere una ricerca della durata di 12 mesi per un tot. di 9 mila euro qui in Italia, dove risiedo. Vorrei sapere come devo comportarmi dal punto di vista fiscale. Questa borsa andrebbe in dichiarazione dei redditi? Grazie Saluti

Luigia Lumia - 01/08/2014

Le borse di studio di regola sono redditi assimilati a lavoro dipendente e come tali vanno regolarmente tassate, a meno che non ne e' prevista l'esenzione espressamente dalla legge, ma non mi pare il suo caso.

Raffaela - 08/05/2014

Salve, sono nelle più completa confusione dopo aver consultato pagine e pagine di notizie su google. il problema è il seguente: mio figlio il mese di agosto 2013 si è trasferito in Svezia per il percorso Post Dottorato presso un centro di ricerca e dal mese di Settembre si è iscritto nel registro A.I.R.E.- Percepisce una borsa di studio "Marie Curie" erogata dalla comunità europea. Allora mi chiedo: fiscalmente come di devo comportare? E' una borsa che crea reddito in Svezia e quindi io in Italia non posso considerare mio figlio a carico e scaricarmi le spese sostenute per lui nel 2013 quali quota di affitto da lui sostenuto per motivi di studio e quota riscatto laurea. Attendo fiduciosa una Vostra sollecita (visto la scadenza mod.730) ed esaustiva risposta. Ringrazio anticipatamente.

roberta picardi - 19/03/2014

La ringrazio per la nota, che è molto chiara e utile. Ne approfitto per sottoporLe il mio caso personale: sono titolare di una borsa di studio della Commissione Europea Marie Curie, in Francia presso una Facoltà di Teologia. Al Tesoro in Francia mi hanno detto che è applicabile l'art. 20 della Convenzione, e io avevo inteso che questo significava che non avrei dovuto pagare né in Italia né in Francia. Se non è così, francamente preferirei pagare in Francia (dove risiedo con tutta la mia famiglia, con tanto di trasferimento all'Aire), perché con il quoziente familiare le tasse qui sono molto inferiori. Infine, la borsa di studio Marie Curie non è assimilabile alle fattispecie di borse esentasse? Grazie

Lucia - 10/08/2017

Salve, mi trovi nella sua stessa situazione di Marie Curie fellow ma in Inghilterra. Ha poi risolto la questione della tassazione? Cordiali saluti, Lucia

Maria - 15/12/2020

Sarei interessata anche io alla questione... come avete risolto?

Maria - 11/06/2013

Dimenticavo: trattasi in entrambi i casi di borse post-dottorato erogate da Università o enti pubblici e che quindi anche in Italia sarebbero esentate...

Maria - 11/06/2013

Salve, mi trovo in situazione simile ad altri colleghi di cui sopra. Sono residente in Italia, nel 2013 godo di una borsa di studio francese che, nel mio caso, è esentata. Dal 2014 a metà 2015 godrò di analoga borsa in Germania, sempre esentata nello stato che la eroga. In entrambi i casi le amministrazioni mi hanno detto: da noi la tua borsa è esentata, ma devi verificare come devi comportarti nel tuo Stato. Le chiedereri, dunque, non solo se sa come ci si deve regolare (io vorrei soprattutto sapere se devo fare comunque una dichiarazione in Italia, anche se poi magari non devo pagare tasse), ma anche se sa in caso quale sarebbe il luogo deputato (o la figura professionale deputata) a raccogliere le informazioni necessarie su come regolarsi in questi casi. Grazie,

Pia - 08/06/2013

salve, da marzo 2012 mi sono trasferita in francia per svolgere attività di ricerca. Il mio contratto è di 18 mesi ed il salario è erogato da università francese. sono iscritta all'AIRE solo dal 2013. Al 1 gennaio 2013 avevo dimora abituale in francia quindi per lo stato francese sono considerata residente qui (anche se non ho qui la mia abitazione permanente). L'articolo 20 della convenzione fiscale italia- francia recita "  le remunerazioniche un professore o un ricercatore è, O ERA prima di recarsi in uno stato, residente dell'altro stato, e che soggiorna nel primo stato al solo fine di insegnare o svolgere ricerca, ritrae come corrispettivo di dette attività non sono imponibili in questo stato per un periodo non superiore a due anni". Considerando che io prima di recarmi qui in francia ero residente in italia e che il mio attuale contratto ha durata inferiore a 2 anni, posso ritenermi esonerata dal pagamento delle tasse in francia? Considerando che non ho altri redditi o patrimoni in italia devo comunque fare dichiarazione in italia? secondo il suo articolo dovrei farla per avere credito di imposta. Ma se non sono tenuta a pagare le tasse in francia, dunque sono esente, non posso nemmeno chiedere un credito d'imposta in italia. cio' si gnifica che sono esentata di fatto in entrambi i paesi? C'è qualcosa che mi sfugge? La prego di rispondermi, anche in privato. Se ho mal interpretato la legge sono in ritardo per la presentazione della dichiarazione qui in francia e al limite per presentarla in italia. La ringrazio e la saluto cordialmente

Michela - 25/02/2013

Salve, vorrei illustrare un dubbio relativo ad un cliente di studio. Medico residente in Italia,( non residente Usa non iscritto aire) ha ottenuto una borsa di studio come ricercatore alla Washington University in St.Louis negli USA, per un periodo di circa 18 mesi. Gli verrà corrisposto un compenso mensile di 1000 euro al mese. 1) si tratta di borsa di studio esente e non soggetta ad obbligo dichiarativo? 2)negli Usa deve dichiarare e pagare? Attendo risposta. Grazie Saluti Michela

Roberto - 04/01/2013

Vorrei chiedere delucidazioni ad un caso di mio interesse. Un mio cliente è residente in Italia, ma vive in Portogallo ed è in possesso di una certificazione di dimora del comune di Porto. In base ad un contratto con una fondazione di ricerca (ente pubblico con sede in Portogallo associato al Ministero della Scienza, della Ricerca e dell'Insegnamento) percepisce una borsa di ricerca (post-dottorato) esente tasse. QUESITO: 1. Deve dichiarare e tassare il reddito in Italia? 2. Se esente, eventualmente deve solamente verificare l'obbligo di compilazione del quadro RW per le somme percepite sul c/c estero? Attendo una vostra risposta. Grazie mille. Saluti. Roberto

Luisa - 07/11/2012

Salve, avrei bisogno di un'informazione. Un professore di un'università Taiwanese vuole corrispondermi parte dei suoi fondi di ricerca (sotto forma di research grant) per svolgere una ricerca qui in Italia, dove risiedo. Vorrei sapere come devo comportarmi dal punto di vista fiscale. Questa borsa andrebbe in dichiarazione dei redditi? Grazie Saluti Luisa

Andrea - 17/10/2012

Gentile Giovanni, grazie mille dei chiarimenti. Ma io continuo a non capire una cosa: io sono un dottorando con borsa(non ministeriale ma di un ente esterno), a Roma, ma sono residente in un'altra regione, e da quando percepisco la borsa mensile non sono più a carico di mio padre. Ora, se io ho un contratto di casa in affitto regolarmente registrato, posso scaricare dalle tasse questa percentuale??Mi hanno detto che io non posso farlo perchè la borsa di dottorato non fa reddito,infatti non sta nel 730,quindi è come se non percepissi nulla. Ma nemmeno mio padre può scaricare in quanto non sono più a carico suo(ma a questo punto non ha senso non stare a carico suo visto che non fa reddito la mia borsa, o sbaglio??). Grazie in anticipo Andrea

MARCO GAMBACCIANI - 04/10/2012

Gentile Giovanni, mi sono trasferito in Svizzera dove ho anche richiesto ed ottenuto il permesso di residenza, in quanto obbligatorio. Percepisco una borsa di studio non tassata per la frequenza del corso di dottorato erogata dall'università di zurigo. Devo dichiararla in Italia, oppure rientra nella categoria delle borse di studio esenti? Dal'anno prossimo invece si tratterà di uno stipendio ricevuto dall'università, quindi tassato, in quel caso coem dovrò comportarmi. Grazie per la Sua attenzione e l'aiuto. Marco Gambacciani

Luigi Vitale - 23/09/2012

Cercavo notizie su internet a proposito di tassazione di borse di studio e cambio di residenza e ho trovato questo articolo. Mio figlio di 23 anni, laureato in fisica, si trasferirà a Losanna per un dottorato universitario retribuito di 4 anni. Non ho chiaro se deve fare il cambio di residenza affinché la bora sia tassata in Svizzera o se può conservare la residenza in Italia e dichiarare il reddito in Italia. La ringrazio per ogni informazione che mi potrà dare.: Luigi Vitale

Mara - 07/09/2012

Buongiorno, finalemente ho trovato un articolo che in parte chiarisce i miei dubbi. Sono una dottoranda italiana che per l'anno 2011 risulta residente in Italia. Svolgo il mio lavoro di ricerca in Francia e per questo ricevo una borsa di studio/stipendio lorda di 17.066 euro annui, finanziata da un ente pubblico francese. La mia domanda é molto semplice: devo dichiararla in Italia? é soggetta a tassazione? Se si é possibile avere un rimborso?In Francia l'ho dovuta dichiarare e sono stata tassata. Grazie per l'aiuto.

Barbara - 14/08/2012

Gentilissimi, da gennaio a dicembre 2013 sarò visiting researcher presso un'università inglese e percepirò una living allowance pagata da una fondazione che finanzierà il progetto. La living allowance è configurata come "tax free" in Inghilterra. Come devo comportarmi con il fisco italiano? Grazie.

Giovanni - 20/09/2012

Deve trasferire la sua residenza fiscale in Inghilterra. Prima però si accerti che l'esenzione non derivi soltanto per i ricercatori non UK ma anche per gli UK resident. Altrimenti corre il rischio di diventare soggetto imponibile in Inghilterra. Il motivo è il seguente: In Italia sono esenti solo le borse di studio elencate nell'articolo in alto. Se lei percepisce la borsa di studio in Inghilterra (luogo in cui sarà esente per convenzione) e poi deve dichiarare in Italia, (luogo in cui tale sussidio non è incluso tra le borse di studio esenti) dovrà corrispondere le imposte. Quindi verifichi il motivo per cui gli emolumenti percepiti sono "tax free", se è una regola generale allora trasferisca la residenza. Se è una regola derivante dalla convenzione e valida solo per "i ricercatori stranieri" non sarà influente l'eventuale cambio. Cordialmente

Giovanni - 12/07/2012

Gentile Luigi, Se la borsa di studio è l'unico reddito percepito dallo studente e se detto emolumento incontra tutti i requisiti previsti per l'esclusione dall'imposizione, lo studente che soggiorna all'estero e percepisce una borsa di studio italiana esente dall'imposizione non deve fare nulla, a meno che non produca altri redditi. Quindi: - se percepisco una borsa di studio Italiana considerata esente; - se sono fiscalmente residente in italia; - se non produco altri redditi; non dovrò corrispondere alcuna imposta a nessuno, tantomeno, dovrò presentare la dichiarazione. Provi anche lei a rispondere alle domande formulate nel commento precedente (del 04.07.2012), potrà tornarle utile per chirificare la sua posizione. Cordialmente. Giovanni Elia

Elisa - 08/01/2019

Grazie per le informazioni. Presento lo stesso caso, residente all'estero (Cipro) ma con Borsa di Studio della commissione europea di 3 anni. Non sono iscritta all'AIRE e risulto residente anche fiscalmente in Italia e mio marito risulta anche residente in Italia, ma ho presentato la dichiarazione dei redditi solo a Cipro. Non avendo presentato alcuna dichiarazione in Italia sono fiscalmente a posto? Grazie!

Luigi Pinzi - 12/07/2012

Gentile Marco ti ringrazio per le delucidazioni portate ad un caso di mio interesse. Volendo entrare in un caso specifico, cosa deve fare uno studente di dottorato che pur vivendo e lavorando all'estero, abbia mantenuto la residenza italiana (non iscritto all'aire)? Deve pagare le tasse in Italia, chiedendo al contempo il credito di imposta per le tasse versate all'estero? Oppure non deve dichiarare nulla considerando che la borsa di dottorato e' considerata esentasse in Italia ? Forse la mia domanda trova gia' risposta nella tua esauriente lettera ma chiedevo conferma. Grazie per l'aiuto Luigi Pinzi

Marco Solieri - 01/07/2012

Nel ringraziarla per le sue note di massima, vorrei entrare nello specifico di un controverso caso di mio interesse, chiedendo delucidazioni. Come sono gestite le incoerenze legislative con la Francia, nel caso in cui sia erogante della "borsa"? Lì, infatti, le attività di ricerca ed insegnamento, svolte durante o dopo il dottorato, sono considerate un'attività lavorativa, che dal punto di vista fiscale è caratterizzata, ad esempio, dalla imposizione e dal versamento dei contributi. Ha senso parlare di borsa e, quindi, di esenzione fiscale?

Giovanni - 04/07/2012

Gentile Marco, necessaria premessa a tutto quello che viene riportato di seguito è che, non conscendo in dettaglio la questione, potrei suggerirLe soluzioni sbagliate e questa è l'ultima cosa che vorrei fare. Tenendo sempre a mente la premessa sopra riportata, ora è necessario farne una seconda: Borsa di studio non è sinonimo di reddito esente. Cominciamo adesso a farci delle domande: 1) Dove è residente ai fini fiscali il soggetto che percepisce il reddito? 2) Che tipo di soggetto eroga il reddito (Università, Istituto di ricerca privato, Azienda....ecc..) e dove è residente il soggetto erogante? 3) Che tipo di attività è svolta (ricerca contestuale al dottorato, o programma post dottorato, progetto Socrates ecc..)? 4) Qual'è il regime di tassazione delle somme percepite nel luogo in cui queste sono corrisposte? 5) ..e nello stato di residenza del percettore? 6) Cosa dicono le convenzioni Internazionali se esistenti. Per risponderle correttamente dovremmo prima affrontare i temi che ho elencato. Se preferisce potrà contattarmi via mail fornendomi, in dettaglio, la risposta alle prime tre domande. Alle altre tre provvederò io. Se vuole avvalersi in via esclusiva di un suggerimento "al volo" , come ribadito, le borse di Studio non sono sinonimo di reddito esente, nè in Italia nè all'estero. E' invece possibile che le convenzioni Internazionali (vedere ad esempio l'art. 20 e 21 della Convenzione ITA-FR contro le doppie imposizioni) stabiliscano determinati casi in cui i compensi ricevuti da ricercatori e professori sono esenti per un determinato periodo di tempo nello Stato in cui è prestata l'attività, (nel suo caso, ad esempio, in Francia) ma, ciò non vuol dire che gli stessi redditi saranno esenti anche in Italia. Saranno infatti dichiarati e tassati nell'ultimo Stato (Italia). Mi rendo conto della mancanza di precisione e forse anche di chiarezza di quanto riportato, ma in questa sede e con le circostanze da Lei indicate riesco a fare ben poco. Cordialmente. Giovanni Elia

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