Entro il termine de pagamento delle imposte bisognerà verificare le risultanze di Gerico e laddove l’esito non sia quello sperato occorrerà decidere se effettuare l’adeguamento o mantenere il dato risultante dalla contabilità, individuando – se possibile – le cause che giustificano lo scostamento da indicare nel campo delle annotazioni. A tal fine ricordiamo che i contribuenti che risultano naturalmente congrui o che si adeguano al ricavo puntuale, non potranno subire accertamenti in base all’articolo 10 della L. 146/98.
Per un maggiore appronfondimento sui nuovi modelli approvati scarica la nostra Circolare del Giorno n. 129 del 20.06.2012
Ti potrebbe interessare:
- il foglio di calcolo Elementi contabili ISA 2024 (excel)
Il tool è compreso nella Raccolta completa di 7 Tools excel utili per la compilazione delle Dichiarazioni dei redditi 2024 Pacchetto Dichiarativi 2024 (Excel) tutti compresi nell'Abbonamento alla Banca dati
Visita il Focus sulle Dichiarazioni Fiscali continuamente aggiornato con Libri E-book Fogli di calcolo
1) I nuovi modelli approvati
L’approvazione dei modelli è arrivata a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13.06.2012 di approvazione dei correttivi “crisi”. I modelli approvati sono 206, così suddivisi:
• 51 per il settore delle manifatture;
• 61 per quello dei servizi;
• 24 per i professionisti;
• 70 per il commercio.
Per quanto riguarda le novità di quest’anno si segnala:
-
il restyling dell’impaginazione, che è a tutta pagina anziché a tre colonne, rendendo così più facile la lettura;
-
è stata introdotta un’avvertenza specifica per i contribuenti ex minimi nelle “Modalità di compilazione” delle istruzioni: i contribuenti che nei periodi d’imposta in corso alla data del 31.12.2010 o precedenti, hanno cessato di avvalersi del regime dei minimi, dovranno fornire alcuni dati contabili, da indicare nei quadri F, G e X, senza tener conto degli effetti derivanti dall’applicazione del principio di cassa applicato nei periodi di imposta precedenti e relativo a quel particolare regime fiscale;
-
attraverso il nuovo quadro V (“Ulteriori dati specifici”), il contribuente può segnalare se si trova in una delle seguenti condizioni:
-
svolgimento di attività sotto forma di cooperativa a mutualità prevalente;
-
redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali;
-
adozione del regime dei “minimi”;
-
ovvero, se esercita in maniera prevalente l’attività di “consorzio di garanzia collettiva fidi”, “bancoposta” o “affitto di aziende”, può fornire le informazioni necessarie ai fini del diverso utilizzo delle risultanze dello studio;
-
-
con il quadro Z, invece, vengono richieste ulteriori informazioni (che variano da studio a studio) utili all’aggiornamento degli studi, evitando in tal modo l’invio di uno specifico questionario;
-
è stato precisato, inoltre, che il prospetto dedicato ai contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa che non rientrano nello stesso studio di settore, può essere comunque compilato anche se i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti non superano il 30% dei ricavi complessivi.
2) Le sanzioni quest’anno sono più onerose
Per effetto delle novità introdotte dal D.l. 98/2011, i contribuenti che non dichiarano correttamente i dati richiesti per l’applicazione degli studi di settore, sono soggetti a sanzioni più onerose rispetto a quanto avveniva in passato:
-
per l’omessa presentazione del modello si applica la sanzione amministrativa di 2.065 € (prima invece la sanzione era compresa tra un minimo di € 258,00 ad un massimo € 2.065,00);
-
se il modello viene presentato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione, la sanzione si riduce a 1/8 della sanzione minima (quindi € 32), prima invece si riduceva ad 1/10 della sanzione minima (25 €);
-
in caso di accertamento effettuato sulla base delle risultanze degli studi, la sanzione massima e minima, prevista per l’ipotesi di dichiarazione infedele ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap, è elevata del 50% quando viene omessa la presentazione del modello di comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi (mentre prima era elevata del 10%).