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ACCONTI 2012: I CASI DI RICALCOLO

Acconti 2012: i casi di ricalcolo

In prossimità della scadenza del versamento della prima rata d’acconto 2012, prevista ora per il 9 luglio 2012 anziché per il 18 giugno per la maggior parte dei contribuenti (tutte le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche per i quali sono stati elaborati gli studi di settore), occorre tenere conto della necessità di effettuare il ricalcolo degli acconti 2012 per alcune casistiche.

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In presenza di alcune particolari casistiche, il contribuente, prima di versare la prima rata di acconto 2012 delle imposte derivanti da UNICO 2012, deve procedere al ricalcolo degli acconti 2012, precedentemente determinati in base al metodo storico, sulla base delle nuove norme introdotte con le varie manovre intervenute nel 2011 e, da ultimo, nel 2012 con il Decreto fiscale. Il ricalcolo si ha per le seguenti fattispecie:

  • immobili di interesse storico o artistico;
  • beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore;
  • società di comodo;
  • società cooperative.

Resta ferma, comunque, la facoltà di ricorrere al metodo previsionale.

1) Immobili di interesse storico o artistico

In passato, il reddito derivante dagli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico era determinato “mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato (c.d. “rendita figurativa”) “in ogni caso”, quindi anche se locati (art. 11, comma 2, della Legge n. 413/1991).
Il D.L. n. 16/2012 (c.d. “Decreto fiscale”) ha modificato il trattamento fiscale di tali immobili con decorrenza dal periodo d’imposta 2012 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), stabilendo che:

  • se l’immobile non è locato (utilizzato direttamente o a disposizione) il reddito da esso derivante è calcolato in base alla rendita catastale “effettiva” rivalutata del 5%, risultante dall’applicazione della tariffa d’estimo propria dell’immobile, ridotta del 50% (e senza applicazione della maggiorazione di 1/3 prevista per gli immobili a disposizione);
  • se l’immobile è locato, il reddito da esso derivante è costituito dal maggiore importo risultante a seguito del confronto tra la rendita catastale effettiva dell’immobile rivalutata del 5%, rapportata al periodo e alla percentuale di possesso, e il canone di locazione ridotto del 35%, rapportato alla percentuale di possesso.
    Per calcolare correttamente l’ammontare degli acconti dovuti per il 2012, occorre assumere come imposta di riferimento (2011, metodo storico) quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni; è necessario, quindi, rideterminare l'acconto applicando la nuova disciplina introdotta dallo stesso decreto legge.
    Di recente, la Circolare n. 19/E del 1° giugno 2012 ha precisato che la differenza tra l’acconto calcolato senza tener conto delle nuove disposizioni e l’acconto determinato in base alle nuove norme potrà essere versata entro il 30 novembre 2012, in sede quindi di seconda rata di acconto, senza applicazione di sanzioni, ma comunque con applicazione degli interessi del 4% annuo prevista per i pagamenti rateali.

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2) Beni concessi in uso ai soci o familiari

Il D.L. n. 138/2011 (c.d. “Manovra di Ferragosto 2011”) ha modificato dal 2012 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), il trattamento fiscale dei beni concessi dall’imprenditore in godimento ai soci o ai familiari, stabilendo che:

  • la differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento dei beni ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci/familiari costituisce reddito diverso in capo al socio/familiare dell’imprenditore;
  • i costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento al socio/familiare dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento sono indeducibili.

Ai fini del calcolo degli acconti dovuti per il 2012, si assume, come imposta del periodo precedente (2011, metodo storico), quella che si sarebbe determinata applicando le nuove regole.
Di recente, la Circolare n. 24/E del 15 giugno 2012 ha precisato che la differenza tra l’acconto calcolato senza tener conto delle nuove disposizioni e l’acconto determinato in base alle nuove norme potrà essere versata entro il 30 novembre 2012, termine per effettuare il pagamento della seconda rata di acconto, senza applicazione di sanzioni, ma comunque con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo prevista per i pagamenti rateali.

3) Società di comodo

La Manovra di Ferragosto 2011 ha introdotto due importanti novità per le società di comodo:

  • la maggiorazione del 10,5% dell’aliquota IRES, che quindi per tali società diventa del 38%;
  • l’estensione della condizione di “non operatività” anche alle società in “perdita fiscale sistematica”, le quali, anche se superano il test di operatività nel periodo d’imposta considerato, saranno assoggettate alla disciplina prevista per le non operative (al pari delle società che non hanno superato il test di operatività) a decorrere dal 4° periodo d’imposta successivo.

Le novità decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17.09.2011, quindi dal 2012 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, ma nella determinazione degli acconti 2012, si deve assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’11.06.2012, seguito dalla Circolare n. 23/E del medesimo giorno, sono state individuate le fattispecie, al verificarsi delle quali la società in perdita sistematica non è considerata non operativa, senza necessità di presentare istanza di interpello disapplicativo. Le società che per le quali si verificano tali cause di disapplicazione automatica nel periodo 2008 – 2011 sono autorizzate a non ricalcolare gli acconti 2012.

4) Società cooperative

La Manovra di Ferragosto 2011 ha innalzato la quota minima tassata degli utili netti annuali delle società cooperative, anche se destinati a riserve indivisibili. La modifica ha effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17.09.2011, quindi dal 2012 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. In particolare:

  • per la generalità delle cooperative, la nuova percentuale di reddito imponibile applicabile all’utile netto di bilancio è pari al 40% (in luogo del 30%);
  • per le cooperative di consumo è pari al 65% (in luogo del 55%).

E’ divenuta, inoltre, tassabile la quota del 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria (prima esclusi totalmente dalla tassazione).
Nella determinazione degli acconti IRES dovuti per il 2012, si assume, come imposta del periodo precedente (2011, metodo storico), quella che si sarebbe determinata applicando le nuove regole, quindi occorrerà rideterminare l’IRES 2011 in base alle nuove regole e assumere tale nuovo valore “virtuale” come base di riferimento per il calcolo degli acconti IRES 2012 con il metodo storico.

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