L’Agenzia delle entrate ricorreva in Cassazione avverso la sentenza n. 41/13/10 della CTR della Lombardia, con cui era stata annullata la rettifica del valore dichiarato nell'atto di cessione di un compendio aziendale.
I giudici del riesame avevano ritenuto infatti, in relazione al valore dell'avviamento, che l'Ufficio non aveva applicato "il criterio indicato dal d.P.R. n. 460/1996 unico criterio basato su una normativa precludendosi così la possibilità di assolvere al proprio onere probatorio". La ricorrente, lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 51 del D.P.R. n. 131/1986, art. 51, ex art. 360 c.p.c., n. 3, deducendo che l'assunto della CTR, sopra riportato, contrasta col contrario orientamento della Corte di Cassazione.
Invero i criteri di cui al d.P.R. n. 460/1996 hanno la funzione di fornire indicazioni minime cui l'Amministrazione finanziaria deve attenersi nella procedura transattiva che conduce ad un accertamento con adesione. Ma , afferma la Cassazione in questa ordinanza, il significato ultimo di questi criteri va nella direzione opposta rispetto a quella sostenuta dal contribuente: si può cioè presumere che il valore dell'avviamento non sia inferiore a quello derivante dalla loro applicazione.
Pertanto l'Amministrazione non è tenuta a spiegare i motivi per cui ritiene incongrui, nella fattispecie accertata, i criteri di cui al citato DPR; ma deve fornire gli elementi indiziari sufficienti a giustificare il proprio assunto.
La cassazione ha quindi accolto il ricorso del’Agenzia emettendo l’ordinanza per cui , ai fini dell’imposta di registro, In caso di cessione d’azienda, potranno essere adottati dall’Ufficio finanziario, tutti i metodi ritenuti adeguati alla rettifica del valore d’avviamento. Ciò significa che l’Ufficio non deve ritenersi legato alla metodologia prevista ai fini dell’accertamento con adesione, ex art. 2, co. 4, d.P.R. n. 460/1996, a condizione che siano allegati al titolo impositivo tutti gli elementi indiziari che hanno spinto parte erariale a utilizzare metodi alternativi, in luogo di quello più sopra indicato, in modo da porre il contribuente in grado di esercitare un'efficace difesa.
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Accertamento e procedure di rettifica del valore di avviamento - Ord. Cass. n. 4931/2012
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