Con la circolare 17/E l’Agenzia delle Entrate riprende l’orientamento già espresso con la Circolare n. 8/E/2001, con riferimento al regime delle nuove iniziative produttive, chiarendo che il requisito della novità dell’impresa deve essere accertato caso per caso, in base al contesto generale in cui la nuova attività viene esercitata, e tenendo presente la ratio del legislatore, tesa ad evitare che, per godere delle agevolazioni fiscali, il contribuente continui di fatto ad esercitare una precedente attività modificandone solo la veste giuridica.
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1) Eccezione per il lavoro precario
Non impediscono l’accesso al regime agevolato le precedenti attività svolte in forma di collaborazione coordinata e continua o di lavoro a tempo determinato che si caratterizzano per la loro marginalità economica e sociale. La marginalità sussiste quando queste attività sono svolte per un periodo inferiore alla metà del triennio precedente. La verifica del presupposto della mera prosecuzione va invece sempre effettuata nei casi in cui non sussista marginalità economica, quindi in presenza di:
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contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
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contratto di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro dipendente a tempo determinato che si protrae per un periodo di tempo superiore alla metà del triennio antecedente l’inizio della nuova attività.
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2) Quando la nuova attività si rivolge allo stesso mercato e riguarda lo stesso ambito di quella precedente
Non è consentito accedere al nuovo regime se si intende avviare l’attività nello stesso ambito professionale e rivolgendosi allo stesso mercato. L’Agenzia riporta il caso di un ortopedico che svolge la sua attività come lavoratore dipendente, e intende avviare un’attività come professionista in un’altra branca della medicina: se l’utenza è analoga a quella relativa all’attività svolta come lavoratore dipendente, ed i clienti sono i medesimi pazienti in precedenza assistiti nell’ambito dell’attività di lavoro dipendente, tale soggetto non può applicare il nuovo regime.
Se la precedente attività e la nuova attività sono svolte in ambiti che richiedono competenze non omogenee, non è mai ravvisabile la “mera prosecuzione” e pertanto è consentito l’accesso al nuovo regime. Nel caso ad esempio di un neurologo che svolge la sua attività come lavoratore dipendente e intende intraprendere l’attività di musicista, è chiaro che si tratta di due attività non omogenee, e quindi non si ravvisa la mera prosecuzione.
3) Sono esclusi dalla verifica del requisito della mancanza di “mera prosecuzione” i seguenti casi:
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Come già chiarito con il Provvedimento del 22.12.2011 qualora il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà;
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qualora contribuente ormai in pensione voglia esercitare in forma autonoma l’attività che prima svolgeva come dipendente;
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qualora il contribuente abbia svolto nell’anno precedente prestazioni occasionali, posto che le stesse sono produttive di redditi diversi ex art. 67, TUIR;
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qualora l’attività svolta in precedenza consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di un’attività professionale. Secondo quanto specificato nella Circolare n. 17/E:
-
rientrano nel periodo di pratica obbligatoria tutte quelle attività che devono essere obbligatoriamente svolte per poter operare in uno specifico settore (è il caso della pratica obbligatoria richiesta in alcuni settori dell’artigianato);
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con riferimento al praticante avvocato che svolge tale attività “con partita IVA”, anziché in qualità di collaboratore coordinato e continuativo, il nuovo regime può essere applicato già al momento dell’apertura della partita IVA e non dopo il superamento dell’esame di abilitazione. Ai fini del computo del triennio infatti va considerato il periodo di lavoro svolto come praticante;
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4) Il caso dell’impresa familiare
Sempre con la circolare n. 17/E/2012 l’Agenzia fornisce uno specifico chiarimento in relazione al caso di un’impresa familiare costituita nel 2012 il cui collaboratore ha esercitato, fino al 2011, un’attività d’impresa o di lavoro autonomo. In tal caso, non ricorre l’ipotesi di “mera prosecuzione” considerato che “il collaboratore … è soggetto diverso dal titolare dell’impresa stessa, unico obbligato al versamento dell’imposta sostitutiva” e pertanto all’impresa familiare non è precluso l’accesso al nuovo regime.
5) Quando la prosecuzione riguarda l’attività svolta da altri
E’ possibile proseguire un’attività d’impresa svolta prima da un altro soggetto purché l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello interessato dal regime dei minimi, non sia superiore a 30.000 €. Con la Circolare 17/E del 30.05.2012 l’Agenzia chiarisce che:
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la verifica della soglia dei 30.000 € va effettuata in relazione al periodo d’imposta precedente a quello del riconoscimento del beneficio. Quindi ad esempio, nel caso di un’azienda acquistata nel 2012, la verifica dei 30.000 € va effettuata con riferimento ai ricavi conseguiti nel 2011;
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se l’acquisto dell’impresa avviene in corso d’anno, nell’anno di acquisto è necessario rispettare non solo il limite in esame ma anche quello dell’ulteriore requisito posto dall’art. 1, comma 96, Legge n. 244/2007 ossia il conseguimento nell’anno di ricavi non superiori a € 30.000. Di conseguenza, i ricavi riferiti al cedente devono essere considerati cumulativamente a quelli dell’acquirente. E se i ricavi del cedente hanno superato il limite di € 30.000 oltre il 50%, l’acquirente non può applicare il nuovo regime già nell’anno di acquisto dell’impresa.
Considerato che la formulazione della norma e la Circolare n. 17/E in esame fanno esclusivo riferimento all’ipotesi di proseguimento di un’“attività d’impresa” e al limite dei “ricavi, si ritiene di poter escludere la sussistenza del limite dei ricavi nel caso di attività professionale, sempreché, ovviamente, siano rispettate le altre condizioni richieste (ad esempio, non avere già svolto l’attività né come dipendente né come collaboratore). In questo modo il giovane neo-professionista che decide di rilevare la clientela dello studio, magari gestito prima dal padre, potrà godere del regime agevolato a prescindere dai ricavi realizzati dal padre; mentre, il figlio di un imprenditore che subentra nella gestione dell’azienda potrà utilizzare il regime agevolato solo se i ricavi conseguiti nell’anno precedente alla sua conduzione siano stati non superiori a 30.000.