Tutte le persone fisiche tenute a versare, entro il 18 giugno 2012, le imposte derivanti dal mod. Unico ed Irap 2012 potranno effettuare tali versamenti entro il maggior termine del:
• 9 luglio 2012, senza maggiorazione;
• 20 agosto 2012, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse.
Il differimento vale anche per i soggetti diversi dalle persone fisiche, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Per un maggiore approfondimento scarica la nostra Circolare del Giorno n. 122 dell'11 giugno 2012
1) Soggetti interessati
Possono beneficiare della proroga:
-
tutte le persone fisiche, privati, imprenditori o lavoratori autonomi che presentano il mod. UNICO 2012 a prescindere dal regime applicato (nuove iniziative, minimi, ecc.) e dal fatto che, per coloro che esercitano un’attività d’impresa / lavoro autonomo, sia o meno stato elaborato il relativo studio di settore;
-
i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, sas, snc, srl, spa) a condizione che:
-
esercitino un’attività per la quale è stato elaborato lo studio di settore e;
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dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze;
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siano tenuti, in base al termine ordinario, ad effettuare il versamento delle imposte derivanti dal mod. UNICO / IRAP 2012, entro il 18.6.2012;
-
-
i soggetti titolari di redditi di partecipazione (ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del tuir) in società per le quali sussistono le condizioni per poter beneficiare della proroga.
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2) Versamenti prorogati
Possono essere effettuati entro il 9.7.2012 (20.8 con la maggiorazione dello 0,40%) tutti i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi/IRAP 2012 il cui termine di versamento “ordinario” è fissato al 18.6.2012.
Pertanto, oltre al saldo 2011 e all’acconto 2012 di IRPEF, IRES e IRAP sono da ritenersi differiti anche i versamenti relativi a:
• addizionali IRPEF;
• saldo IVA per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata;
• contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS, contributi CIPAG);
• saldo 2011 e acconto 2012 della c.d. “cedolare secca”;
• acconto del 20% dell’imposta dovuta sui redditi a tassazione separata;
• imposte sostitutive (regime nuove iniziative, regime dei minimi, ecc.);
• imposta “patrimoniale” per attività/immobili detenuti all’estero, c.d. Ivie.
Ricordiamo che lo slittamento dei termini riguarda anche coloro che decidono di pagare a rate, ma solo con riferimento alla prima rata, mentre restano fermi i termini per il pagamento delle rate successive alla prima.
3) Slitta anche il diritto annuale ma solo per i contribuenti soggetti agli studi
Come già chiarito dal Ministero dello Sviluppo economico nella Circolare 30.5.2011, n. 103161, la proroga è applicabile anche al diritto CCIAA 2012 in quanto il termine per il versamento del diritto annuale è “ancorato” al termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, fermo restando che il differimento riguarda solo il diritto annuale dovuto “dai contribuenti soggetti agli studi di settore, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tale fattispecie, nonché dalle imprese individuali”. (Per maggiori informazioni sul diritto annuale vai al nostro speciale del 7 giugno 2012)