La prima condizione che il contribuente deve verificare per entrare nel nuovo regime dei minimi, è di non deve aver esercitato, nel triennio che precede l’inizio dell’attività che si vuole assoggettare al regime agevolato, un’attività artistica o professionale o d’impresa, nemmeno in forma associata o familiare. Ecco i chiarimenti forniti a riguardo dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 17/E del 30.05.2012.
Per un maggiore approfondimento scarica la Circolare del Giorno n. 121 dell'8 giugno 2012
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1) Per il calcolo dei tre anni precedenti contano i giorni di calendario
Secondo l’Agenzia delle Entrate il calcolo dei tre anni precedenti l’inizio dell’attività che si intende assoggettare al regime agevolato, va effettuato secondo i giorni di calendario, e non in base al periodo d’imposta.
Ad esempio: Tizio ha cessato la precedente attività il 31.05.2009, nel mese di luglio 2012 può senz’altro iniziare una nuova attività utilizzando il nuovo regime dei minimi, senza dover attendere il 1° gennaio 2013, ossia il termine dei 3 periodi d’imposta.
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2) La mancanza di attività riguarda anche il socio di società di persone o il collaboratore dell’impresa familiare
A tale proposito, secondo l’Agenzia, può comunque applicare il nuovo regime:
- il socio accomandante che intende intraprendere un’attività, se lo stesso, nei 3 anni precedenti, non ha svolto alcuna attività di gestione all’interno della società, ossia ha conferito soltanto capitale. E in via analogica, può applicare il nuovo regime dei minimi il contribuente che abbia partecipato ad una società inattiva, visto che in tal caso manca un’effettiva attività di gestione. L’Agenzia nel ricordare che l’art. 1, comma 99, lett. d) della legge n. 244 del 2007, esclude l’applicazione del regime nel caso di partecipazione a società di persone o associazioni professionali o srl trasparenti ex art. 116 tuir, precisa che tale condizione rileva esclusivamente nel periodo di applicazione del regime e non opera con riguardo ai 3 anni precedenti l’inizio dell’attività;
- l’associato in partecipazione di solo lavoro, visto che tale reddito non è qualificabile come reddito derivante dallo svolgimento di un’attività artistica o professionale.