In seguito alle modifiche operate dal cd Decreto semplificazioni fiscali, il legislatore introducendo il nuovo comma 10-bis dell’art. 36 del DL 41/95 ha stabilito che il regime IVA del margine, applicabile:
- alle cessioni di beni usati (esclusi i beni immobili)
- agli oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (da tab. all. DL 41/95)
viene esteso anche alle cessioni dei contratti di leasing acquisiti presso privati o presso soggetti passivi che non hanno potuto detrarre l’IVA relativa ai predetti contratti.
Tale possibilità riguarderà i contratti ceduti a partire dal 29 aprile 2012 (data di entrata in vigore L. 44/2012, di conversione del DL16/2012).
In pratica, l’ impresa che subentra in un contratto di leasing stipulato da:
- un privato
- un soggetto passivo Iva che non ha detratto l'Iva sui canoni del contratto stesso
- un soggetto passivo che ha ceduto il contratto in regime del margine
laddove proceda a cedere a terzi il contratto , calcolerà l’Iva dovuta solo sulla differenza tra il corrispettivo dovuto dal cessionario ed il prezzo pagato al cedente applicando il regime del margine. In tal caso, il margine si determina con il metodo analitico fermo restando la possibilità di optare, per ciascuna operazione, per la determinazione dell’IVA secondo il regime ordinario.
Il soggetto che cede in regime del margine deve emettere fattura senza separata indicazione dell'Iva, bensì indicando il riferimento al “regime del margine” (ex art. 36, DL 41/95).
Al riguardo, si rammenta che il soggetto passivo IVA:
- che cede beni usati applicando il cd “regime del margine” non può detrarre l’IVA afferente gli acquisti di detti beni nonché quella relativa alle eventuali riparazioni e operazioni accessorie o
- che acquista beni usati per i quali il cedente ha applicato il “regime del margine”
non ha IVA detraibile per tale acquisto in quanto riceve fattura con il solo prezzo della cessione.
Non mancano dubbi per quanto attiene la compatibilità della novità normativa alle disposizioni comunitarie.
Al riguardo, si segnala che la direttiva 112/2006 limita l’ applicazione del regime del margine ai solo rivenditori di “beni mobili materiali” escludendo di fatto le cessioni di contratti di leasing in quanto prestazioni di servizi; un appiglio per la novità normativa si riscontra nella recente sentenza della Corte di Giustizia Ue del 16/02/2012 (causa C-118/11) la quale ha equiparato il contratto di leasing di un bene strumentale all’acquisto diretto laddove l’utilizzatore assuma i rischi e benefici connessi all’utilizzo del bene, l’importo delle rate dovute sia almeno pari al valore del bene e sussista il diritto di riscatto.