L’Agenzia delle Entrate ha diffuso ieri la circolare n. 17 /E dedicata al regime dei nuovi minimi introdotto dal dl 98/2011 (“Manovra correttiva “) per favorire l’iniziativa imprenditoriale da parte dei giovani e dei lavoratori in mobilità.
Ricordiamo preliminarmente che il regime detto dei nuovi minimi sconta un imposta sostituiva dell’ Irpef del 5% , non è soggetto a ritenuta d’acconto, non vi si applicano gli studi di settore e prevede l’esonero da alcuni adempimenti ossia :
• liquidazione e versamento dell’imposta sul valore aggiunto
• presentazione della comunicazione annuale e della dichiarazione Iva
• tenuta, registrazione e conservazione dei documenti previsti dal Dpr n. 633/1972 e dal Dpr n. 600/1973
• versamento e dichiarazione Irap
• comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva (spesometro)
• comunicazione delle operazioni effettuate con operatori “black list”.
La Circolare 17/E sul regime di agevolazione dei nuovi minimi
• i requisiti oggettivi e soggettivi;
• la durata del regime;
• l'ingresso, la disapplicazione e l'uscita dal regime;
• le specifiche caratteristiche del regime agevolato.
Di particolare interesse per chi ha intrapreso una nuova iniziativa imprenditoriale nel 2012 e, non aveva effettuato alcuna comunicazione, perché in attesa dei chiarimenti, la possibilità di presentare la dichiarazione di inizio attività entro 60 giorni dalla data di questa circolare senza incorrere in sanzioni .
Vediamo gli altri chiarimenti di maggiore interesse diffusi con la circolare (per una trattazione sistematica della disciplina scarica l'aggiornatissimo EBOOK oppure vai agli approfondimenti del nostro Dossier: Contribuenti Minori e Minimi )
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1) I requisiti oggettivi e soggettivi e la durata
Il regime si applica a chi inizia una nuova attività di impresa, arte o professione dal 1 gennaio di quest’anno o l’ha iniziata dopo il 31. 12 . 2007. La circolare specifica a questo proposito che per determinare l’inizio attività non si considera semplicemente l’apertura della partita iva ma anche gli altri atti caratteristici come l’acquisto di beni strumentali per l'esercizio dell'attività.
Altro requisito necessario è quello di non aver svolto in precedenza la stessa attività come lavoro dipendente o autonomo ma su questo l’Agenzia chiarisce che attività di tipo precario in forma di lavoro occasionale o con contratti di collaborazione coordinata o a tempo determinato non precludono l’ingresso al regime agevolato, sempre che essa non abbia avuto una durata superiore alla metà del triennio precedente il nuovo inizio.
Per quanto riguarda invece i l requisito richiesto ad ex lavoratori dipendenti di non avviare nuove attività nello stesso ambito e con lo stesso mercato di riferimento la circolare chiarisce che il divieto decade se il lavoratore prova di avere perso il lavoro o essere in mobilità contro la sua volontà.
Infine, sempre sui requisiti , per il caso di chi subentra in una attività altrui il regime di vantaggio è possibile se nell’anno precedente l’inizio l’attività stessa aveva avuto ricavi inferiori a 30.000 euro.
Sulla durata la circolare aggiunge che l’applicazione sui cinque anni di imposta ha una deroga per chi allo scadere del quinquennio non abbia ancora compiuto i 35 anni, e puo quindi ancora rientrare nel regime dei nuovi minimi fino alla data del compleanno.
2) Le modalità di accesso al regime dei nuovi minimi
L’ingresso al regime dei nuovi minimi si attua barrando la casella apposita nel modello AA9/2011 ( la dichiarazione di inizio attività ) ma è ancora in regola chi usufruiva del regime dei vecchi minimi (con inizio attività dopo il 31,12,2007) e aveva barrato la casella relativa ai “minimi”nel modello precedente , in questo caso può passare al nuovo regime automaticamente.
Chi ha iniziato invece nel 2012 anche se non ha effettuato nessuna comunicazione può presentare la dichiarazione entro 60 giorni dalla data della circolare, ossia entro il 29 luglio 2012 .
Per i contribuenti in regime ordinario, dopo il triennio obbligatorio dovranno comunicare l’opzione per i nuovi minimi allegando il quadro VO al modello unico 2013.
Per i lavoratori autonomi che applicavano il forfettino fino al 31.12.2011, con la dichiarazione di variazioni dati devono dare la revoca dal vecchio regime e comunicare contestualmente l’adesione ai nuovi minimi.