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IMU AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI DOPO LA CIRCOLARE 3 DF

IMU agevolazioni ed esenzioni dopo la circolare 3 DF

Una sintesi delle agevolazioni ed esenzioni IMU alla luce dei chiarimenti della Circolare del 18 maggio 2012

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La Circolare n. 3 del 18 maggio 2012 del Dipartimento delle Finanze dedica un apposito spazio all’illustrazione delle agevolazioni e delle esenzioni previste per l’Imu.

Per quanto riguarda le agevolazioni Imu, la Circolare precisa che sono previste:

  1. la riduzione della base imponibile del 50% per:
  • i fabbricati di interesse storico o artistico;
  •  i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità deve essere accertata dall’Ufficio tecnico comunale con perizia a spese del proprietario dell’immobile. Alla dichiarazione deve essere allegata idonea documentazione. In alternativa, il contribuente potrà presentare una dichiarazione sostitutiva;

2.  l’aliquota ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e le sue pertinenze

3.  l’aliquota ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali strumentali

4.  la possibilità per il Comune di ridurre l’aliquota Imu fino allo 0,4% per:

  • gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del Tuir, cioè: relativi a imprese commerciali o che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni;
  • gli immobili posseduti da soggetti passivi IRES;
  • gli immobili locati (compresi gli immobili affittati);
  • la possibilità per il Comune di ridurre l’aliquota Imu fino allo 0,38% per gli “immobili merce” , cioè gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita; l’aliquota ridotta è applicabile fintanto che permane la destinazione alla vendita del fabbricato e a condizione che il fabbricato non sia locato; Tale riduzione comunque non può applicarsi per un periodo superiore a 3 anni dall’ultimazione dei lavori.

1) Le esenzioni IMU

Per quanto riguarda le esenzioni dall’Imu, l’art. 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011 richiama quelle previste dall’art. 9, comma 8, D. Lgs. n. 23/2011. Ecco un elenco sintetico:

  • Immobili posseduti dallo stato
  • Immobili posseduti da regioni, province, comuni, comunità montane, consorzi tra detti enti e consorzi tra tali enti ed altri enti individualmente esenti, enti del servizio sanitario nazionale
  • Fabbricati categorie da E/1 a E/9
  • Fabbricati destinati ad uso culturale
  • Fabbricati destinati al culto
  • Fabbricati di proprietà della Santa Sede
  • Fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in italia
  • Terreni agricoli siti in aree montane o di collina ex art. 15, Legge n. 984/1977
  • Immobili utilizzati da enti non commerciali “con modalità non commerciali”
  • Fabbricati rurali ad uso strumentale siti nei comuni montani di cui all’apposito elenco istat
  • Fabbricati siti nelle zone colpite dal sisma d’Abruzzo distrutti o inagibili

2) Le agevolazioni e le esenzioni rimesse alla regolamentazione dei Comuni

Premesso che le riduzioni di aliquote eventualmente deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di gettito (50%) riservata allo Stato vediamo un quadro di sintesi delle modifiche attuabili dai Comuni.

Sull’ aliquota ordinaria 0,76% Il Comune può intervenire, con delibera del consiglio comunale come segue:

  1.   modificare in aumento o diminuzione l’aliquota fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali portandola quindi a 0,46 minimo o 1,06 massimo.
  2.  diminuire fino allo 0,4% nel caso di:
  •  immobili non produttivi di reddito fondiario;
  •  immobili posseduti da soggetti passivi Ires;
  •  immobili locati;

    3.  diminuire fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell’impresa costruttrice (immobili merce):

  • fintanto che permane la destinazione alla vendita del fabbricato; 
  • a condizione che il fabbricato non sia locato;
  • per un periodo comunque non superiore a 3 anni dall’ultimazione dei lavori.


Sull’ aliquota ridotta dello 0,4% per l ‘ ABITAZIONE PRINCIPALE e sue PERTINENZE Il Comune, con delibera del consiglio comunale, può :
• aumentare/diminuire tale aliquota per un massimo di 0,2% cioè portarla a 0,2 minimo o 0,6 max

Sull’aliquota ridotta dello 0,2% Per FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE Il Comune, con delibera del consiglio comunale, può
• diminuire tale aliquota fino allo 0,1%.

Le province autonome di Trento e Bolzano, oltre che prevedere la riduzione dell’aliquota Imu per i fabbricati rurali strumentali fino allo 0,1%, possono anche, con propria legge, consentire agli enti locali di introdurre altre esenzioni, detrazioni o deduzioni.

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Commenti

DOMENICO GIOVINCO - 16/12/2012

Sono un terremotato della Valle del Belice(Menfi)ed ho avuta la casa distrutta e dichiarata appartenere alla categoria F/1. Il comune mi informa che devo pagare il 50% dell'IMU. Perchè in Abruzzo c'è l'esenzione dell'imposta e da noi si deve pagare? Figli e figliastri? Voglio sottolineare che da 45 anni attendo il contributo statale per la ricostruzione. Grazie.

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