Come noto, con il cd decreto Salva Italia (DL 201/2011) il legislatore ha istituito, a decorrere dal 2011, una nuova imposta destinata a colpire il possesso (da parte di persone fisiche residenti) di investimenti detenuti all'estero (ovvero immobili ed attività finanziarie).
Per quanto riguarda la nuova imposta sugli immobili situati all’estero (cd IVIE) questa risulta:
- a carico del proprietario (persona fisica residente in Italia) dell’immobile ovvero del titolare di altro diritto reale sullo stesso;
- dovuta in misura proporzionale alla quota e ai mesi di possesso (se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni viene computato per intero
- pari allo 0,76% del valore dell’immobile
Il valore degli immobili sul quale applicare l’imposta è individuato, secondo regime ordinario:
- nel costo risultante dall’atto di acquisto o da altri contratti;
- in mancanza, nel valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Con il cd decreto sulle semplificazioni fiscali il legislatore stabilisce una specifica deroga per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’UE/SEE. Infatti, a partire dal 2011 (UNICO 2012), per tali immobili si utilizzerà quale base imponibile il valore catastale come determinato nel Paese estero.
Resta fermo che:
- in assenza del valore catastale estero, sia applicabile la regola generale ovvero il costo risultante dall’atto o dal contratto di acquisto e, in mancanza, il valore di mercato.
- l’imposta non è dovuta se di importo inferiore ad € 200.
Si rammenta infine che, in relazione agli immobili esteri posseduti, è possibile scomputare dall’imposta patrimoniale dovuta un credito d’imposta.
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1) L'imposta sulle attività finanziarie all'estero
Per quanto riguarda l’ imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, questa:
- è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione;
- è pari alle seguenti aliquote da applicare sul valore delle attività finanziarie:
- 1‰ per il 2011 e il 2012
- 1,5‰ dal 2013
Il valore si cui quale applicare l’imposta è :
- il valore di mercato, rilevato al 31 dicembre di ciascun anno, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero
- in mancanza, il valore nominale o di rimborso.
Anche in tal caso, è possibile dedurre un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata allo Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.
Al riguardo, a seguito delle modifiche inserite nel DL 16/2012, per i c/c bancari e libretti di risparmio detenuti in Stati UE/SEE l’imposta è stabilita nella misura fissa pari a € 34,20 (art. 13, co. 2-bis, lett. a), Tariffa, DPR 642/72).
Ai fini del versamento dovuto, in entrambi i caso, questo dovrà essere effettuato:
- entro il termine del saldo IRPEF (18/6 o 16/7/2012 con la maggiorazione dello 0,40%).
- presentando il quadro RM di Unico 2012 (nuova sez. XVI). I soggetti che presentano il modello 730/2012 sono tenuti a presentare il modello Unico 2012 composto dal solo frontespizio + quadro RM.
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