La tassazione IMU sui terreni agricoli non ha subito modifiche dal 2016. Le regole per i terreni agricoli e per quelli condotti da coltivatori diretti del fondo e IAP sono le seguenti:
- I terreni condotti da coltivatori diretti del fondo e gli IAP iscritti alla previdenza sociale, sono sempre esenti da IMU indipendentemente dall’ubicazione.
- I terreni nei comuni montani, parzialmente montani, collinari o pianeggianti ai fini dell’esenzione si distinguono esclusivamente facendo riferimento alla Circolare 9 del 1993 (allegata a questo approfondimento).
In questo approfondimento facciamo un riepilogo in vista della scadenza dell'acconto prevista il 16 giugno 2022
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1) Imu agricola 2022: chi è il coltivatore diretto e lo IAP
Il coltivatore diretto (CD) è un piccolo imprenditore che si dedica direttamente e abitualmente alla manuale coltivazione del fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia, con una forza lavorativa non inferiore ad 1/3 di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo, come chiarito dall’art. 2083 del codice civile.
L’imprenditore agricolo professionale (IAP), iscritto nella previdenza agricola, è il soggetto che dedica alle attività agricole (definite all’art. 2135 del codice civile), direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività stesse almeno il 50% del reddito globale da lavoro. Tale imprenditore deve essere essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali stabilite dall’art. 5 del regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio, del 7 maggio 1999.
Il riconoscimento della qualifica di IAP compete anche alle società, solo se:
1.lo statuto sociale prevede l’esercizio esclusivo delle attività agricole;
2.se ricorrono i seguenti requisiti differenziati per tipologia di società:
- Società di persone, almeno 1 socio deve possedere la qualifica di IAP ed essere iscritto nella previdenza agricola. Nelle società in accomandita detti requisiti devono essere posseduti dal socio accomandatario.
- Società di capitale, almeno 1 amministratore deve possedere la qualifica di IAP ed essere iscritto nella previdenza agricola.
- Società cooperative (anche a scopo consortile), almeno 1 amministratore che sia anche socio deve possedere la qualifica di IAP ed essere iscritto nella previdenza agricola
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2) Imu agricola 2022: come si calcola
Per determinare correttamente l'IMU sui terreni agricoli è fondamentale distinguere a seconda che i terreni siano posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP, iscritti alla previdenza agricola, o da soggetti diversi.
Per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP iscritti alla previdenza agricola: dal 2016 indipendentemente dall’ubicazione non è più dovuta l'IMU. Questa novità è stata introdotto dal comma 13 dell’art.1 della Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) , in base al quale sono esenti dall’IMU i terreni agricoli “posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione”.
Per i terreni posseduti da soggetti diversi: I terreni agricoli, anche se incolti, scontano l’Imu con l’aliquota ordinaria dello 0,76%,(*) da applicare al reddito dominicale al primo gennaio dell’anno di riferimento rivalutato del 25%, e moltiplicato per il coefficiente “135”. L'IMU dovuta va ragguagliata in base al periodo e alla percentuale di possesso.
(*) tale valore può essere aumentato o diminuito nelle delibere comunali delle 0.3%
Esempio numerico:
Si supponga un terreno a cui sia applicata l'aliquota massima pari a 1.06 % con rendimento dominicale al 1° gennaio 2022 uguale a 1.300 euro.
Il conteggio da svolgere sarà il seguente:
1. si rivaluta il valore dominicale per il 25%: 1300 x 25%= 1.625
2. il valore ottenuto si moltiplica per il coefficiente 135: 1.625 x 135= 219.375
Il valore totale dell'IMU è pari a 2.325,38 da versarsi in due rate entro il 16 giugno e il 16 dicembre.
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3) Imu agricola 2022: esenzioni per i terreni presenti nella Circolare 9/1993
A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di stabilità, dal 2016 per determinare i criteri dell’esenzione IMU per i terreni agricoli non condotti da coltivatori diretti del fondo o IAP, bisogna tornare a seguire la circolare ministeriale 9/1993. La Circolare opera una distinzione tra i Comuni come segue:
- Se accanto all’indicazione del Comune non c’è nessuna annotazione, l’esenzione vale sull’intero territorio comunale;
- Se accanto all’indicazione del Comune è riportata l’annotazione “parzialmente delimitato ” (sigla PD), l’esenzione opera limitatamente a una parte del territorio comunale.
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Ricapitolando sono esenti i terreni agricoli:
- Ricadenti nelle aree montane e di collina secondo i criteri della Circolare Ministeriale n.9 del 1993;
- posseduti da coltivatori diretti del fondo (CD) e Imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dall’ubicazione del terreno;
- destinati immutabilmente all’agricoltura, alla silvicoltura e all’allevamento di animali, con proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile indipendentemente dalla qualifica professionale del proprietario e dal fatto che il terreno sia o meno effettivamente coltivato per usi agricoli o destinato a pascolo;
- ubicati nelle isole minori (esposte nella tabella seguente):
Isole Tremiti | San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa |
Pantelleria | Pantelleria |
Isole Pelagie | Lampedusa, Lampione, Linosa |
Isole Egadi | Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica, Ustica |
Isole Eolie | Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea, Salina |
Isole Suscitane | Sant'Antioco, San Pietro |
Isole del Nord Sardegna | La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara |
Isole Partenopee | Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara |
Isole Ponziane | Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene, Santo Stefano |
Isole Toscane | Elba, Pianosa, Montecristo, Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto, Capraia, Gorgona, Secche della Meloria. |
Isole del Mare Ligure | Palmaria, Tino, Tinetto |
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4) IMU 2022 per gli immobili rurali strumentali
Per quanto riguarda invece i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota di base è stata dimezzata passando dallo 0,2 allo 0,1 per cento.
Inoltre, i Comuni hanno la facoltà di ridurla fino ad azzerarla.
Ai fini del riconoscimento della ruralità rilevano unicamente la natura e la destinazione dell’immobile.
L'agevolazione è dunque riconosciuta per gli immobili rurali strumentali definiti come tali dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, che al comma 3-bis dell’art. 9 stabilisce che ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola, ossia destinate:
- alla protezione delle piante;
- alla conservazione dei prodotti agricoli;
- alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- all'allevamento e al ricovero degli animali;
- all'agriturismo;
- ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.Ti consigliamo:
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