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IMU AGRICOLA 2022 : AGEVOLAZIONI PER I TERRENI AGRICOLI E IMMOBILI RURALI STRUMENTALI

Imu agricola 2022 : agevolazioni per i terreni agricoli e immobili rurali strumentali

Riepilogo sull'Imu per i terreni agricoli 2022: dall’esenzione per i coltivatori diretti e IAP, all'esenzione per i terreni montani e agli immobili rurali strumentali

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La tassazione IMU sui terreni agricoli non ha subito modifiche dal 2016. Le regole per i terreni agricoli e per quelli condotti da coltivatori diretti del fondo e IAP sono le seguenti:

In questo approfondimento facciamo un riepilogo in vista della scadenza dell'acconto prevista il 16 giugno 2022

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1) Imu agricola 2022: chi è il coltivatore diretto e lo IAP

Il coltivatore diretto (CD)  è un piccolo imprenditore che si dedica direttamente e abitualmente alla manuale coltivazione del fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia, con una forza lavorativa non inferiore ad 1/3 di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo, come chiarito dall’art. 2083 del codice civile.

L’imprenditore agricolo professionale (IAP), iscritto nella previdenza agricola, è il soggetto che dedica alle attività agricole (definite all’art. 2135 del codice civile), direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività stesse almeno il 50% del reddito globale da lavoro. Tale imprenditore deve essere essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali stabilite dall’art. 5 del regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio, del 7 maggio 1999.

Il riconoscimento della qualifica di IAP compete anche alle società, solo se:

1.lo statuto sociale prevede l’esercizio esclusivo delle attività agricole;

2.se ricorrono i seguenti requisiti differenziati per tipologia di società:

  • Società di persone, almeno 1 socio deve possedere la qualifica di IAP ed essere iscritto nella previdenza agricola. Nelle società in accomandita detti requisiti devono essere posseduti dal socio accomandatario.
  • Società di capitale, almeno 1 amministratore deve possedere la qualifica di IAP ed essere iscritto nella previdenza agricola.
  • Società cooperative (anche a scopo consortile), almeno 1 amministratore che sia anche socio deve possedere la qualifica di IAP ed essere iscritto nella previdenza agricola
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2) Imu agricola 2022: come si calcola

Per determinare correttamente l'IMU sui terreni agricoli è fondamentale distinguere a seconda che i terreni siano posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP, iscritti alla previdenza agricola, o da soggetti diversi.

Per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP iscritti alla previdenza agricola: dal 2016 indipendentemente dall’ubicazione non è più dovuta l'IMU. Questa novità è stata introdotto dal comma 13 dell’art.1 della Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) , in base al quale sono esenti dall’IMU i terreni agricoli “posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione”.

Per i terreni posseduti da soggetti diversi: I terreni agricoli, anche se incolti, scontano l’Imu con l’aliquota ordinaria dello 0,76%,(*) da applicare al reddito dominicale al primo gennaio dell’anno di riferimento rivalutato del 25%, e moltiplicato per il coefficiente “135”. L'IMU dovuta va ragguagliata in base al periodo e alla percentuale di possesso.

(*) tale valore può essere aumentato o diminuito nelle delibere comunali delle 0.3%

Esempio numerico:

Si supponga un terreno a cui sia applicata l'aliquota massima pari a 1.06 % con rendimento dominicale al 1° gennaio 2022 uguale a 1.300 euro.

Il conteggio da svolgere sarà il seguente:

1. si rivaluta il valore dominicale per il 25%: 1300 x 25%= 1.625

2. il valore ottenuto si moltiplica per il coefficiente 135: 1.625 x 135= 219.375

Il valore totale dell'IMU è pari a 2.325,38 da versarsi in due rate entro il 16 giugno e il 16 dicembre.

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3) Imu agricola 2022: esenzioni per i terreni presenti nella Circolare 9/1993

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di stabilità, dal 2016 per determinare i criteri dell’esenzione IMU per i terreni agricoli non condotti da coltivatori diretti del fondo o IAP, bisogna tornare a seguire la circolare ministeriale 9/1993. La Circolare opera una distinzione tra i Comuni come segue:

  • Se accanto all’indicazione del Comune non c’è nessuna annotazione, l’esenzione vale sull’intero territorio comunale;
  • Se accanto all’indicazione del Comune è riportata l’annotazione “parzialmente delimitato ” (sigla PD), l’esenzione opera  limitatamente a una parte del territorio comunale.
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Ricapitolando sono esenti i terreni agricoli:

  • Ricadenti nelle aree montane e di collina secondo i criteri della Circolare Ministeriale n.9 del 1993;
  • posseduti da coltivatori diretti del fondo (CD) e Imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dall’ubicazione del terreno;
  • destinati immutabilmente all’agricoltura, alla silvicoltura e all’allevamento di animali, con proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile indipendentemente dalla qualifica professionale del proprietario e dal fatto che il terreno sia o meno effettivamente coltivato per usi agricoli o destinato a pascolo;
  • ubicati nelle isole minori (esposte nella tabella seguente):
 
Isole Tremiti
San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa
Pantelleria
Pantelleria
Isole Pelagie
Lampedusa, Lampione, Linosa
Isole Egadi
Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica, Ustica
Isole Eolie
Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea, Salina
Isole Suscitane
Sant'Antioco, San Pietro
Isole del Nord Sardegna
La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara
Isole Partenopee
Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara
Isole Ponziane
Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene, Santo Stefano
Isole Toscane
Elba, Pianosa, Montecristo, Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto, Capraia, Gorgona, Secche della Meloria.
Isole del Mare Ligure
Palmaria, Tino, Tinetto
 

4) IMU 2022 per gli immobili rurali strumentali

Per quanto riguarda invece i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota di base è stata dimezzata passando dallo 0,2 allo 0,1 per cento. 

Inoltre, i Comuni hanno la facoltà di ridurla fino ad azzerarla

Ai fini del riconoscimento della ruralità rilevano unicamente la natura e la destinazione dell’immobile. 

L'agevolazione è dunque riconosciuta per gli immobili rurali strumentali definiti come tali dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, che al comma 3-bis dell’art. 9 stabilisce che ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola, ossia destinate: 

  • alla protezione delle piante; 
  • alla conservazione dei prodotti agricoli; 
  • alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento; 
  • all'allevamento e al ricovero degli animali; 
  • all'agriturismo; 
  • ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; 
  • alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna; 
  • ad uso di ufficio dell'azienda agricola; 
  • alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 
  • all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
    Ti consigliamo:

Allegato

Circolare Ministeriale 9/1993- terreni agricoli
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Commenti

maurizio censi - 10/06/2016

seono un pensionato coltivatore diretto. Devo pagare l'imu sul terreno di mia proprietà e sui fabbricati ? grazie . Maurizio

Lidia - 09/06/2016

Qualcuno mi spiega cosa vuol dire posseduti e condotti da un coltivatore diretto o iap? Vorrei sapere se sui terreni agricoli affittati ad un coltivatore diretto, appartenenti in nuda proprietà a diverse persone ma un solo usufruttuario diverso dal coltivatore diretto, l'imu è dovuta oppure no.

MIchela - 24/05/2016

Buongiorno sig. Alessio, per avere una risposta alla Sua domanda può leggere l'articolo [Imu terreni: chiarimenti sull'esenzione da parte delle Finanze](https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/21610-imu-terreni-chiarimenti-sull-esenzione-da-parte-delle-finanze.html). Cordali saluti

ALESSIO PIEDINI - 23/12/2015

Non è chiaro se il coadiuvante agricolo iscritto alla gestione previdenziale INPS secondo la legge di stabilità 2016 sia esentato dal pagamento dell'IMU sui terreni agricoli dallo stesso posseduti. Sarei molto lieto se qualcuno riuscisse a darmi una risposta esaustiva in merito.

TEDDY - 07/12/2015

Un coltivatore diretto, iscritto al registro imprese ma non iscritto alla previdenza agricola ha diritto a suddette agevolazioni? grazie Teddy

SALVATORE ROSSANO - 23/10/2015

Mio padre è pensionato IAP e mi ha concesso in comodato d'uso tutti i suoi terreni a suo figlio IAP situato in un comune parzialmente svantaggiato.Ora con la nuova legge di stabilità mio padre pagherà l'imu sui terreni oggetto di comodato o no?Grazie

bernardino - 03/06/2013

mio padre è pensionato e ha concesso in affitto un fabbricato rurale che viene adibito a turismo rurale , dichiarando normalmente il fitto che% ti tasse deve versare? da poco tempo si è iscritto come imprenditore agricolo.

m.giuberti - 11/12/2012

una casa rurale accatastata il 27 novembre 2012, entro la data fissata dalla nuova IMU, paga la tassa per tutto l'anno 2012 o solo dalla data di accatastamento? Grazie

Alfonso - 09/12/2012

Salve, sono proprietario di un appezzamento di terreno, la cui superfice è stata sdoppiata in base alla diversa coltivazione e, quindi, un unico immobile ha due rendite dominicali. Ai fini del calcolo Imu devo considerarlo un unico immobile o due immobili diversi? Grazie in anticipo, Alfonso

alessandro - 09/12/2012

mio figlio coadiuvante agricolo in azienda ,abita da 6 mesi in un immobile aziendale,come devo e se devo comunicarlo all agenzia del territorio per la variazione di categoria ai fini imu 2013

Antonio Michele Mura - 10/07/2012

Il coltivatore diretto con reddito agrario inferiore a euro 6.000 è tenuto alla prentazione della dichiarazione o no? Se, comunque, obbligati come và compilato il mod. F24? Cordiali saluti.

Antonio Michele Mura - 01/07/2012

Il coltivatore diretto con redditto agr.imponibile inferiore a euro 6.000 è tenuto alla presentazione della dichiarazione o no ? Se obbligati come và compilato il mod F24? Cordiali saluti.

Miky - 07/06/2012

Nell'articolo si dice: IMU dovuta "anche" per i terreni incolti. Quell'anche sottintende che, secondo il relatore, il terreno incolto non andrebbe tassato in quanto non produttivo di reddito. Secondo me, invece, il ragionamento è proprio l'opposto. Il terreno, per chi opera in agricoltura, è paragonabile ad un bene strumentale (ancorchè non soggetto ad ammortamento in quanto non deperibile) al pari degli attrezzi agricoli. L'agricoltore, dove può coltivare i suoi prodotti se non sul terreno ? Ecco che, nel momento in cui il terreno viene adibito alla produzione agricola assume la sua qualifica di bene strumentale e non dovrebbe essere soggetto a tassazione. Il possesso di terreno è possesso di bene immobile solo se questo non viene adibito ad alcuna utilizzazione. I terreni agricoli coltivati vengono sottoposti a doppia tassazione, una sul loro valore (IMU) e una sul reddito che producono. La discriminante messa in atto verso le società di capitali prive di un socio o amministratore iscritto all'INPS costituisce, di fatto, una ingiustizia sociale ed appare come una norma tesa unicamente a proteggere una parte del mondo agricolo inteso come "casta", penalizzando i tanti proprietari di piccole aziende a bassa redditualità(in Italia il 70% ha una superficie inferiore ai 7 ettari) che sono costretti ad avere un'altra attività che consenta loro di sopravvivere.

LUIGI - 13/06/2012

esattamente la mia situazione.Sono dipendente part-time e coltivo un piccolo appezzamento ereditato da mio padre. Ora ho dovuto sostenere le spese per l'accatastamento della casa e dei capannoni e dovrò pagare l'IMU su tutto senza alcuna riduzione, in quanto non non sono iscritto alla previdenza ( mi ero iscritto ma poi mi hanno cancellato d'ufficio parecchi anni fa poichè già avevo una posizione inps) nonostante io coltivi direttamente il mio fondo ed i fabbricati siano adibiti a ricovero dei macchinari agricoli. Come sempre ci sono lavoratori di serie A e altri di serie B. Un saluto

sebastiano - 04/06/2012

La circolare e la normativa non sembrano individuare nel possessore ultraventennale il soggetto passivo ai fini IMU. Purtroppo la cessione d'immobili,in particolare nel meridione è quasi sempre avvenuta per scritture private mai registrate e conseguentemente l'intestario catastale non corrisponde al possessore del bene. In questi casi ( e questo potrebbe generare elusione) il possessore di fatto dell'immobile può usufruire dell'agevolazione?Anzi è questi il soggetto passivo o è l'intestario catastale? Sarebbe sufficiente una dichiarazione di possesso ai soli fini fiscali a farlo diventare soggetto passivo?

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