Ad introdurla il D.l. 16/2012 che volendo salvaguardare il contribuente in buona fede, permette di sanare solo quei comportamenti che non abbiano recato danno per l’erario, nemmeno in termini di pregiudizio dell’attività di accertamento.
Per la regolarizzazione il contribuente, oltre a possedere i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, deve presentare la comunicazione o effettuare l’adempimento richiesto entro il 30 settembre della prima dichiarazione utile, e versare una sanzione di 258 € con il codice tributo 8114, appositamente istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 46/E dell’11.05.2012.
1) Gli adempimenti compresi nella sanatoria
I casi più frequenti sono i seguenti :
• Nell'ambito dei REGIMI DI TRASPARENZA FISCALE:
- l’invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione per l’applicazione del regime di trasparenza fiscale (ex artt. 115 e 116, TUIR) entro il termine del primo dei 3 periodi d’imposta di validità dell’opzione;
- l' invio alla società, da parte di tutti i soci, della raccomandata A/R con cui dichiarano l’adesione al regime;
• In ambito di CONSOLIDATO FISCALE: l'invio all’Agenzia delle Entrate dell’apposito modello per l'esercizio congiunto dell’opzione per l’applicazione del regime del consolidato fiscale ex art. 117, TUIR, da parte di ciascuna società controllata e della controllante;
• LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO: la presentazione all’Agenzia delle Entrate del mod. IVA 26 per la liquidazione IVA di gruppo il termine di liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di gennaio (16 febbraio).;
• OPZIONE CALCOLO IRAP (metodo da bilancio): la presentazione all’Agenzia delle Entrate dell’apposito modello da parte delle ditte individuali / società di persone in contabilità ordinaria che, per la determinazione del valore della produzione ai fini IRAP, intendono utilizzare il metodo c.d. “a valori di bilancio” anziché quello c.d. “a valori fiscali”.
• MODELLO EAS: presentazione all’Agenzia delle Entrate del mod. EAS da parte degli enti associativi al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72 (non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini IVA di corrispettivi, quote e contributi);
• COMUNICAZIONE SIAE: opzione per il regime ex Legge n. 398/91 da parte degli enti non commerciali
• CEDOLARE SECCA: invio preventivo, da parte del locatore, della raccomandata all’inquilino per informarlo
• ENTI NO PROFIT: con la Risoluzione 11.5.2012, n. 46/E L’Agenzia ha poi stabilito che dal 2012 gli enti potranno partecipare al riparto del 5 per mille anche se non hanno assolto entro i termini, agli adempimenti prescritti per l’ammissione al contributo, purché abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalla norma , presentino le domande di iscrizione con le successive integrazioni documentali entro il 30 settembre eversino “contestualmente” della sanzione ossia pari a € 258, utilizzando però il codice tributo “8115” .
Il Decreto semplificazioni fiscali è in vigore dallo scorso 2.3.2012, non è pertanto chiaro se la regolarizzazione sia o meno applicabile anche alle violazioni poste in essere antecedentemente alla predetta data.
Sul punto è possibile un chiarimento imminente da parte dell’Agenzia delle Entrate come quello uscito il 17.05.2012 riguardo la mancata comunicazione di inizio lavori per usufruire della detrazione del 36% per la quale la sanatoria non opera per i lavori iniziati prima del 1° gennaio 2011.