Come noto, nell’art. 35 del DPR 633/72 (modif. dall’art. 27, DL 78/2010) si stabilisce che il soggetto passivo d’imposta che intende effettuare operazioni intracomunitarie deve ottenere una specifica autorizzazione da parte delle Entrate a seguito della quale avviene l’iscrizione nell’ apposito archivio denominato VIES. Pertanto, a partire dal 31/05/2010 tutti i soggetti che nel territorio dello Stato:
- intraprendono l’esercizio di una impresa, arte o professione
- istituiscono una stabile organizzazione
per poter essere inclusi nell’Archivio VIES, devono manifestare, al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività, la loro volontà di porre in essere tali operazioni. In particolare, nel provvedimento delle Entrate 188376/2010 viene specificato che:
- soggetti già titolari di partita IVA: possono manifestare la propria volontà di porre in essere operazioni intraUE presentando domanda ad un qualsiasi ufficio delle Entrate , riportando i dati relativi ai volumi presunti degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie (vedi qui un fac simile dell'istanza)
- soggetti non titolari di Partita IVA: possono manifestare la propria volontà di porre in essere operazioni intraUE compilando in sede di dichiarazione di inizio attività il campo “Operazioni intracomunitarie” del Quadro I rispettivamente dei modelli:
- AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche)
- AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi
- AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche)
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1) Le operazioni intraUE per operatori non iscritti al VIES
Con la recente RM 42/2012 l’Agenzia delle Entrate, ritornando sull’argomento, ha focalizzato l’attenzione sulle operazioni effettuate da un operatore italiano non iscritto al VIES. Al riguardo, la CM 39/2011, ribadendo che l’inclusione nell’archivio VIES è la condizione che legittima un soggetto passivo ad effettuare operazioni intracomunitarie, stabilisce che eventuali cessioni o prestazioni intracomunitarie effettuate da un soggetto passivo italiano non ancora incluso nell´Archivio VIES (o escluso a seguito di diniego o revoca) devono ritenersi:
- SE ATTIVE (cessioni di beni/prestazioni di servizi rese): assoggettate ad Iva in Italia. In caso di erroneo trattamento delle stesse quali operazioni intraUE (non imponibili) si rende applicabile la sanzione dal 100 al 200% dell’imposta (art. 6, DLgs 471/97)
- SE PASSIVE (acquisti di beni /prestazioni di servizi ricevute): assoggettate ad Iva nel paese UE del fornitore.
Ne consegue che, sotto il profilo procedurale, l’acquirente italiano non regolarmente iscritto al VIES, ricevuta la fattura senza IVA dal fornitore UE non deve procedere alla doppia annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse/corrispettivi e nel registro degli acquisti in quanto non risulta applicabile il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge). L’eventuale applicazione del reverse charge, infatti, determinerebbe una illegittima detrazione dell’IVA con applicazione della sanzione previste.
Ai fini sanzionatori, posto che la CM 39/2011 fa salvi eventuali comportamenti difformi tenuti dal contribuente prima della emanazione della circolare stessa (dunque al 31/07/2011) anche per il caso analizzato dalla RM 42/2012 non si rende applicabile alcuna sanzione.
L’Agenzia precisa, infine, che nell’ambito della cooperazione tra Amministrazioni, provvederà a segnalare l’operazione irregolarmente eseguita all’Amministrazione dello Stato membro del fornitore (Germania, nel caso di specie), che potrà recuperare l’eventuale imposta (tedesca) non applicata dal fornitore stesso.
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