L’Ordinanza rappresenta - sotto il profilo processuale – il punto d’arrivo di una controversia che si era snodata nei vari gradi del giudizio sulla richiesta di rimborso dell’IRAP da parte di un contribuente che esercitava l’attività di “fornitura di software e di consulenza informatica”. La sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, impugnata dall’Agenzia delle entrate, riconosceva a tale contribuente, accogliendone l'appello, il diritto al rimborso dell'IRAP, versata per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001.
Secondo l’iter argomentativo sviluppato da parte erariale - con il primo motivo del ricorso denunciando violazione dell'art. 2195 c.c. - tale attività costituiva presupposto, sic et simpliciter, per attrarre a tassazione detto soggetto, in quanto esercente attività d'impresa, cui è connaturato il requisito dell'”autonoma organizzazione”, secondo il principio enunciato dalla S.C. in materia di assoggettamento ad IRAP degli agenti di commercio.
Con il secondo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia la nullità della sentenza per ultrapetizione, in quanto il giudice di merito, che sarebbe stato investito della debenza di imposte pagate a titolo di IRAP per gli anni 1999-2000-2001, ha accertato e dichiarato non dovute le imposte pagate anche per l'anno 1998.
L’art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997 sancisce, quale presupposto di imposta per l’applicazione dell’Irap, “ l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta”.
Il contenuto dell’Ordinanza della Cassazione in epigrafe è innovativo poiché analizza un’ulteriore ipotesi di insussistenza dell’attività autonomamente organizzata ai fini Irap per un soggetto, qualificabile come consulente informatico, collocabile nell’ambito della categoria dei “piccoli imprenditori”, ex art. 2083 cod. civ.
L'esercizio dell'attività di piccolo imprenditore è escluso dall'applicazione dell'IRAP soltanto qualora si tratti di un’attività non autonomamente organizzata. Ragionando a contrariis, l’ "autonoma organizzazione", si configura allorquando il contribuente:
a) sia il responsabile dell'organizzazione;
b) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta, affermatamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni.
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1) Scarica il Commento completo ed il testo integrale dell'Ordinanza:
L’«autonoma organizzazione» quale presupposto per l’applicazione dell’Irap - Commento all'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 4490/2012Ti potrebbero interessare i seguenti e-Book in pdf e libri di carta:
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