Con il decreto “salva Italia” è stato ampliato l’ambito di applicazione della disposizione del DL 225/2010 che consente di trasformare in crediti d’imposta le imposte anticipate iscritte in bilancio e relative:
• a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile;
• al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle imposte sui redditi.
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1) Novità del decreto salva Italia
In particolare, in seguito alle modifiche operate dal DL 201/2011 il legislatore prevede la possibilità di trasformare in crediti d’imposta anche le imposte anticipate relative:
-
alle perdite fiscali (e non di esercizio) che derivino dalle variazioni in diminuzione correlate a svalutazioni dei crediti, avviamento e altre attività immateriali deducibili in più periodi d’imposta;
-
ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all’amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta e amministrativa di banche ed altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia.
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2) Soggetti interessati
Sono interessati dalle novità tutti i soggetti passivi IRES (circ. ABI 15/2011: Spa, Sapa, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione) la cui forma giuridica prevede l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci o dai diversi organi componenti per legge. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con la RM 94/2011, ha chiarito che il credito d’imposta “può essere utilizzato da tutti i contribuenti interessati, quindi anche da soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari”.
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3) Decorrenza
Per la nuova fattispecie la trasformazione in crediti d’imposta decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emerge la perdita fiscale. Dall’ esercizio in corso alla data di trasformazione in crediti d’imposta la perdita fiscale è computata in diminuzione del reddito dei successivi esercizi per un ammontare pari alla perdita rilevata in dichiarazione ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate trasformata in crediti.
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4) Utilizzo del credito d'imposta
Il credito d'imposta risultante dalla conversione:
- può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 , senza limiti di importo ( RM 94/2011: il codice tributo da utilizzare per la compensazione è il “6834”);
- può essere ceduto (al valore nominale) a società del gruppo (art. 43-ter, DPR 602/73);
- non utilizzato in compensazione (parte residua) può essere chiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi (quadro RU);
- non matura interessi;
- non concorre alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP.
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