HOME

/

FISCO

/

VERSAMENTI DELLE IMPOSTE

/

IMPOSTE DI BOLLO SUI CAPITALI SCUDATI: LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO FISCALE E I PRIMI CHIARIMENTI “UFFICIOSI”

Imposte di bollo sui capitali scudati: le novità introdotte dal Decreto fiscale e i primi chiarimenti “ufficiosi”

Il Decreto fiscale (D.L. n. 16 del 02.03.2012), recentemente convertito nella Legge n. 44 del 28.04.2012, ha modificato la disciplina dell’imposta di bollo sui capitali scudati introdotta dalla Manovra Monti, a cominciare dalla proroga del versamento dal 16 maggio al 16 luglio.

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Manovra Monti ha introdotto due tipologie di imposte di bollo sulle attività finanziarie emerse con lo scudo fiscale:

  • un’imposta di bollo speciale annuale;
  • un’imposta di bollo straordinaria dovuta “una tantum” solo nel 2012.

Il Decreto fiscale (D.L. n. 16 del 02.03.2012), convertito nella Legge n. 44 del 28.04.2012, ha apportato diverse modifiche alla disciplina, tra cui la proroga del termine di versamento dal 16 maggio al 16 luglio. L’intervento del Decreto fiscale ha, tuttavia, lasciato numerosi dubbi negli operatori, soprattutto a causa di errori di coordinamento tra vecchia e nuova normativa. In attesa dei chiarimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione finanziaria, che giungeranno per la fine di maggio con un nuovo provvedimento, trapelano intanto le prime indicazioni “ufficiose” dell’Agenzia delle Entrate.

1) Le due imposte di bollo

La Manovra Monti ha introdotto:

  • un’IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE ANNUALE sul valore delle attività finanziarie emerse e ancora segretate al 31.12 dell’anno precedente a quello per il quale è dovuta l’imposta (art. 19, commi 6-11, D.L. n. 201/2011); per il solo versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attività segretate è quello al 06.12.2011. Tale imposta è dovuta nella misura del:
    • 10‰ per il 2012;
    • 13,5‰ per il 2013;
    • 4‰ per gli altri anni successivi;
  • un’IMPOSTA DI BOLLO STRAORDINARIA “UNA TANTUM” sulle attività finanziarie emerse che, dal 01.01.2011 al 06.12.2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione accesso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse (art. 19, comma 12, D.L. n. 201/2011). La specifica “a partire dal 1° gennaio 2011” è stata introdotta dal D.L. n. 16/2012 convertito in legge per precisare che non è dovuta alcuna imposta per le attività prelevate o dismesse prima del 2011, in modo da evitare profili di incostituzionalità della norma. Tale imposta “una tantum” è dovuta solo per il 2012 con un’aliquota del 10‰.

2) Il ruolo degli intermediari

Entrambe le imposte sono trattenute a cura degli intermediari finanziari (banche, SIM, fiduciarie, agenti di cambio, Poste italiane, ecc.) presso cui è in essere la segretazione, per conto dei propri clienti che hanno aderito allo scudo fiscale. Gli intermediari, in particolare, provvedono a trattenere l'imposta dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente.
Se l’intermediario non è in grado di effettuare il recupero (perché non può prelevare l’imposta o il contribuente non fornisce la provvista):

  • nel caso dell’imposta di bollo speciale annuale: deve segnalare il nominativo del contribuente all’Agenzia delle Entrate (mediante modello 770 ordinario) per la successiva iscrizione a ruolo;
    • nel caso dell’imposta di bollo straordinaria “una tantum”: per effetto di quanto disposto dalla Legge di conversione del D.L. n. 16/2012 (art. 8, comma 16-ter, lett. b)), l’intermediario provvede a trattenere l’imposta dai conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato l’emersione, anche in caso di estinzione del rapporto acceso per effetto della procedura di emersione.

3) I nuovi termini di versamento

Il termine dapprima previsto dalla Manovra Monti per il versamento di entrambe le imposte di bollo era il 16.02.
Tale termine è stato, tuttavia, prorogato dal testo del D.L. n. 16/2012 (Decreto fiscale) nella sua versione ante-conversione in legge, al:

  • 16.05.2012 per le attività ancora segretate al 06.12.2011;
  •  16.05 di ciascun anno per le attività ancora segretate al 31.12 dell’anno precedente.

A seguito della conversione in legge del D.L. n. 16/2012 nella Legge n. 44/2012, il termine è stato ulteriormente differito al:

  • 16.07 di ciascun anno per le attività ancora segretate al 31.12 dell’anno precedente.

Non è stata, tuttavia, contemporaneamente abrogata la norma di cui al comma 17 dell’art. 8, del D.L. n. 16/2012 ante-conversione, la quale continua, quindi, a disporre che:
“…per l'anno 2012 il versamento dell'imposta … può essere effettuato entro il termine del 16 maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non si configurano violazioni in materia di versamenti.”
E’ sembrato subito evidente che si trattasse di un errore di coordinamento. E in effetti, dai primi chiarimenti “ufficiosi” delle Entrate, emergerebbe che sia l’imposta di bollo speciale annuale sui capitali scudati che quella “una tantum” dovute con riferimento al 2011 devono essere versate entro il 16 luglio 2012, e non entro il 16 maggio.

4) Rilevanza del periodo di segretazione (pro-rata temporis)

Il Decreto fiscale, in sede di conversione in legge, ha introdotto un nuovo periodo alla norma del Decreto salva-Italia che introduceva l’imposta di bollo annuale, prevedendo che: “Nel caso in cui, nel corso del periodo d’imposta, venga meno in tutto o in parte la segretazione, l’imposta è dovuta sul valore delle attività finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segretazione”, quindi dovrà essere calcolata in proporzione al periodo di tempo in cui si è fruito della segretazione (pro-rata temporis).
La norma, tuttavia, non chiarisce:

  • a partire da quale periodo d’imposta valga tale regola;
  •  se la regola del “pro-rata temporis” valga anche nel caso dell’imposta di bollo “una tantum”.

Secondo l’orientamento che starebbe prevalendo tra i tecnici delle Entrate:

  • la regola del pro-rata temporis dovrebbe applicarsi a partire dal periodo d’imposta 2012 e, quindi, a partire dai versamenti 2013; di conseguenza, se il conto è stato dissecretato nel corso del 2011, l’imposta andrebbe pagata comunque con riferimento a tutto l’anno;
  • tale regola sarebbe applicabile solo all’imposta di bollo speciale annuale e non anche all’imposta di bollo “una tantum”, dovuta infatti solo per il 2012.
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

Alessandra - 30/07/2012

Le attività segretate devono essere indicate nell'Unico 2012???

Anna Eleonora Erario - 14/05/2012

L’adesione allo scudo fiscale prevede il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali illegalmente detenute all'estero a fronte del pagamento di una imposta straordinaria a titolo di imposte, interessi e sanzioni. Dopo lo scudo fiscale 2001 (D.L. n. 350/2001) e lo scudo fiscale 2002 (D.L. n. 12/2002), l’ultima riapertura dei termini (cd. scudo fiscale Ter) è avvenuta per effetto dell’art. 13-bis, D.L. n. 78/2009 (convertito nella Legge n. 102/2009 e modificato dall’art. 1 del D.L. n. 194/2009, c.d. Decreto Milleproroghe), con riguardo alle attività finanziarie e patrimoniali illegalmente detenute all'estero fino al 31 dicembre 2008 e rimpatriate o regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 30 aprile 2010. La normativa sullo scudo fiscale garantisce l'anonimato al contribuente che vi aderisce e prevede che "il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale". Di conseguenza, il contribuente che ha aderito allo scudo fiscale facendo emergere le attività finanziarie e patrimoniali illegalmente detenute all'estero attraverso apposita dichiarazione riservata di emersione alla banca ed il rimpatrio o la regolarizzazione, è comunque coperto dall’anonimato. Per tale motivo si parla di “attività segretate”.

Bressan Erminio - 11/05/2012

Molto interessante l'articolo sui Capitali Scudati, però si parla sempre di capitali secretati ma cosa si deve fare nel caso di capitali che per mezzo dello Scudo sono stati Regolarizzati? L'areticolo non li menziona.

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA FISCALE 2023-2024 · 23/12/2024 Irpef 2025: le 3 aliquote

Irpef 2025: aliquote, scaglioni, detrazioni. Il contenuto dell'ultima bozza di DDL di Bilancio 2025

Irpef 2025: le 3 aliquote

Irpef 2025: aliquote, scaglioni, detrazioni. Il contenuto dell'ultima bozza di DDL di Bilancio 2025

Tasso Interesse legale passa al 2% dal 1° gennaio 2025

Saggio di interesse legale ulteriormente ridotto per l'anno 2025. Dal 1° gennaio 2025 passa dal 2,5% al 2%

Acconto novembre PIVA al 16 gennaio: tutte le regole

Secondo acconto imposte al 16 gennaio: pagamenti in unica rata o più rate per chi? Esclusi i contributi. Confermato dalla Legge n 189/2024 di conversione del Collegato Fiscale

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.