La Manovra Monti ha introdotto due tipologie di imposte di bollo sulle attività finanziarie emerse con lo scudo fiscale:
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un’imposta di bollo speciale annuale;
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un’imposta di bollo straordinaria dovuta “una tantum” solo nel 2012.
Il Decreto fiscale (D.L. n. 16 del 02.03.2012), convertito nella Legge n. 44 del 28.04.2012, ha apportato diverse modifiche alla disciplina, tra cui la proroga del termine di versamento dal 16 maggio al 16 luglio. L’intervento del Decreto fiscale ha, tuttavia, lasciato numerosi dubbi negli operatori, soprattutto a causa di errori di coordinamento tra vecchia e nuova normativa. In attesa dei chiarimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione finanziaria, che giungeranno per la fine di maggio con un nuovo provvedimento, trapelano intanto le prime indicazioni “ufficiose” dell’Agenzia delle Entrate.
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1) Le due imposte di bollo
La Manovra Monti ha introdotto:
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un’IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE ANNUALE sul valore delle attività finanziarie emerse e ancora segretate al 31.12 dell’anno precedente a quello per il quale è dovuta l’imposta (art. 19, commi 6-11, D.L. n. 201/2011); per il solo versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attività segretate è quello al 06.12.2011. Tale imposta è dovuta nella misura del:
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10‰ per il 2012;
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13,5‰ per il 2013;
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4‰ per gli altri anni successivi;
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un’IMPOSTA DI BOLLO STRAORDINARIA “UNA TANTUM” sulle attività finanziarie emerse che, dal 01.01.2011 al 06.12.2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione accesso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse (art. 19, comma 12, D.L. n. 201/2011). La specifica “a partire dal 1° gennaio 2011” è stata introdotta dal D.L. n. 16/2012 convertito in legge per precisare che non è dovuta alcuna imposta per le attività prelevate o dismesse prima del 2011, in modo da evitare profili di incostituzionalità della norma. Tale imposta “una tantum” è dovuta solo per il 2012 con un’aliquota del 10‰.
2) Il ruolo degli intermediari
Entrambe le imposte sono trattenute a cura degli intermediari finanziari (banche, SIM, fiduciarie, agenti di cambio, Poste italiane, ecc.) presso cui è in essere la segretazione, per conto dei propri clienti che hanno aderito allo scudo fiscale. Gli intermediari, in particolare, provvedono a trattenere l'imposta dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente.
Se l’intermediario non è in grado di effettuare il recupero (perché non può prelevare l’imposta o il contribuente non fornisce la provvista):
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nel caso dell’imposta di bollo speciale annuale: deve segnalare il nominativo del contribuente all’Agenzia delle Entrate (mediante modello 770 ordinario) per la successiva iscrizione a ruolo;
• nel caso dell’imposta di bollo straordinaria “una tantum”: per effetto di quanto disposto dalla Legge di conversione del D.L. n. 16/2012 (art. 8, comma 16-ter, lett. b)), l’intermediario provvede a trattenere l’imposta dai conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato l’emersione, anche in caso di estinzione del rapporto acceso per effetto della procedura di emersione.
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3) I nuovi termini di versamento
Il termine dapprima previsto dalla Manovra Monti per il versamento di entrambe le imposte di bollo era il 16.02.
Tale termine è stato, tuttavia, prorogato dal testo del D.L. n. 16/2012 (Decreto fiscale) nella sua versione ante-conversione in legge, al:
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16.05.2012 per le attività ancora segretate al 06.12.2011;
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16.05 di ciascun anno per le attività ancora segretate al 31.12 dell’anno precedente.
A seguito della conversione in legge del D.L. n. 16/2012 nella Legge n. 44/2012, il termine è stato ulteriormente differito al:
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16.07 di ciascun anno per le attività ancora segretate al 31.12 dell’anno precedente.
Non è stata, tuttavia, contemporaneamente abrogata la norma di cui al comma 17 dell’art. 8, del D.L. n. 16/2012 ante-conversione, la quale continua, quindi, a disporre che:
“…per l'anno 2012 il versamento dell'imposta … può essere effettuato entro il termine del 16 maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non si configurano violazioni in materia di versamenti.”
E’ sembrato subito evidente che si trattasse di un errore di coordinamento. E in effetti, dai primi chiarimenti “ufficiosi” delle Entrate, emergerebbe che sia l’imposta di bollo speciale annuale sui capitali scudati che quella “una tantum” dovute con riferimento al 2011 devono essere versate entro il 16 luglio 2012, e non entro il 16 maggio.
4) Rilevanza del periodo di segretazione (pro-rata temporis)
Il Decreto fiscale, in sede di conversione in legge, ha introdotto un nuovo periodo alla norma del Decreto salva-Italia che introduceva l’imposta di bollo annuale, prevedendo che: “Nel caso in cui, nel corso del periodo d’imposta, venga meno in tutto o in parte la segretazione, l’imposta è dovuta sul valore delle attività finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segretazione”, quindi dovrà essere calcolata in proporzione al periodo di tempo in cui si è fruito della segretazione (pro-rata temporis).
La norma, tuttavia, non chiarisce:
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a partire da quale periodo d’imposta valga tale regola;
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se la regola del “pro-rata temporis” valga anche nel caso dell’imposta di bollo “una tantum”.
Secondo l’orientamento che starebbe prevalendo tra i tecnici delle Entrate:
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la regola del pro-rata temporis dovrebbe applicarsi a partire dal periodo d’imposta 2012 e, quindi, a partire dai versamenti 2013; di conseguenza, se il conto è stato dissecretato nel corso del 2011, l’imposta andrebbe pagata comunque con riferimento a tutto l’anno;
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tale regola sarebbe applicabile solo all’imposta di bollo speciale annuale e non anche all’imposta di bollo “una tantum”, dovuta infatti solo per il 2012.