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1) Comunicazione black list: aspetti generali
(*) sono esclusi da tale obbligo i contribuenti cd. minimi( D.L 98/2011) e i forfettari (L.190/2014).
2) Comunicazione black list: novità dal 2015
- è stata modificata la periodicità della comunicazione → la Comunicazione è passata da essere trimestrale/mensile ad annuale;
- è stata modificata la soglia → la Comunicazione va effettuata se nel corso di tutto l'anno si supera il tetto di 10.000 euro complessivi. In questo caso vanno comunicate anche le operazioni di ammontare "poco significativo", cioè inferiori ai 500 euro, (fino all'entrata in vigore del decreto semplificazioni tali operazioni erano escluse dall'obbligo di comunicazione).
Attenzione: nel 2015 la normativa non ha subito rilevanti modifiche, ma sono state ridefinite le liste degli Stati a fiscalità privilegiata.
3) Comunicazione black list: il modello
La comunicazione annuale va effettuata utilizzando il quadro BL del modello polivalente indicando:
- i dati anagrafici del soggetto con cui si hanno avuto le operazioni;
- i dati relativi alle operazioni attive e passive;
- nel rigo BL002 la casella 2 per indicare che si sta presentando la comunicazione black list.
4) La Comunicazione black list fino al 2014
Il DL 16/2012 aveva già modificato la Comunicazione black list, eliminando l'obbligo per tutte le operazioni inferiori alla soglia di 500 euro.
Il modello poteva essere presentato con cadenza trimestrale se nei 4 trimestri precedenti non veniva superata la soglia di €50.000 per ciascuna categoria di operazioni (acquisti di beni, cessioni di beni, prestazioni di servizi ricevute, prestazioni di servizi rese): il superamento in una sola delle categorie comportava l’obbligo di presentazione mensile.
Per determinare la soglia si considerava ogni singolo tipo di operazioni, ad esempio:
- l’effettuazione, in un singolo trimestre, di cessioni di beni per €40.000, prestazioni di servizi per €45.000, acquisti di beni per €35.000 e servizi ricevuti per €38.000, non determina il superamento della soglia;
- l’effettuazione, in un singolo trimestre, di cessioni di beni per €55.000, prestazioni di servizi rese per €5.000, acquisti di beni per €15.000 e servizi ricevuti per €38.000 comporta invece il superamento della soglia.