Con questo speciale iniziamo ad affrontare alcune delle principali novità del decreto semplificazioni fiscali, convertito nella legge n.
44/2012 entrata in vigore a decorrere dal 29 aprile 2012. Di particolare interesse, in questa sede l’introduzione a regime della proroga di Ferragosto e la revisione della disciplina di esonero dalla limitazione dell’uso del contate per i turisti extraUe.
1) Dilazione pagamento somme iscritte a ruolo
In materia di rateazione sono state confermate le modifiche introdotte dal testo originario del D.l. 16/2012:
- abrogazione della norma – comma 7 dell’art. 3 bis del D.lgs. n. 462/1997- che vietava il beneficio della dilazione delle somme iscritte a ruolo, in caso di decadenza dalla rateazione delle stesse somme dovute a seguito di avviso di irregolarità. D’ora in avanti quindi, il contribuente che decade dalla rateazione di un avviso bonario, potrà comunque chiedere di usufruire della dilazione per momentanea difficoltà economica, una volta che tale importo sarà iscritto a ruolo e gli verrà notificata la cartella di pagamento;
- la rateazione diventa più flessibile dopo l’entrata in vigore del decreto fiscale, perché la possibilità di richiedere rate crescenti in luogo di quelle costanti, che fu introdotta dalla manovra Monti per le sole rateazioni in proroga, viene ora estesa a tutti i casi di richiesta di dilazione del debito tributario, quindi anche in sede di prima richiesta di rateazione;
- prima del decreto fiscale il contribuente perdeva la possibilità di dilazionare il proprio debito con il Fisco se ometteva il versamento della prima rata, o di due rate successive anche non consecutive. Ora, invece, diventa più difficile perdere il beneficio della rateazione, in quanto ciò avviene solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive;
- è vietato per legge apporre il vincolo di ipoteca in pendenza di una procedura di dilazione, l’ipoteca è iscrivibile solo se l’istanza di rateazione è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione.
Restano salve le ipoteche già iscritte prima della concessione della rateazione.
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2) A regime la proroga di Ferragosto
Con la conversione in legge del decreto fiscale è stato aggiunto al D.l. 16/2012 l’articolo 3-quater, secondo cui gli adempimenti fiscali e i versamenti di imposte, contributi Inps e altre somme a favore si Stato, Regioni ed enti previdenziali, con scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto senza alcuna maggiorazione. Viene così stabilizzato lo slittamento dei termini, che veniva stabilito ogni anno per evitare appuntamenti a ridosso della festività di Ferragosto.
“Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del D.lgs 241/1997, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione” - COMMA 11-BIS ALL’ART. 37 DEL D.L. 223/2006
3) Aumentati i limiti di volume d’affari per il Bollettario a madre e figlia
È stato modificato l’art. 32, 1° comma, del D.p.r. 633/72 prevedendo che i nuovi limiti di volume d’affari sotto i quali si è ammessi alla tenuta di un bollettario a madre e figlia ai fini della fatturazione e registrazione delle operazioni effettuate sono:
- 400.000 € per le prestazioni di servizi;
- 700.000 € per le cessioni di beni;
- 700.000 € per i contribuenti che esercitano entrambe le attività.
I limiti per l’utilizzo del bollettario a madre e figlia vengono così equiparati a quelli previsti per l’utilizzo della liquidazione trimestrale, così come modificati dalla Legge di stabilità 2011.
4) Deroga al limite di € 1.000 per il trasferimento di denaro contante per i turisti stranieri: fissato l’importo massimo di 15.000 €
Con la conversione in legge del decreto fiscale è stato fissato in 15.000 € l’importo massimo - in deroga al limite di € 1.000 – dei pagamenti in contanti effettuabili, per l’acquisto di beni al dettaglio e di prestazioni di servizi legate al turismo, da parte di cittadini extraeuropei non residenti in Italia.
Gli esercenti devono inviare all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione preventiva di adesione alla disciplina, nella quale indicano anche il conto che intendono utilizzare. Gli esercenti sono tenuti ad:
- identificare il cliente, fotocopiando il passaporto, ed ad acquisire da quest’ultimo l’autocertificazione circa il proprio status;
- versare nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione il denaro contante incassato nel conto indicato, e consegnare all’operatore finanziario solo la copia della ricevuta della comunicazione preventiva (non più la fotocopia del passaporto e della fattura/ricevuta/scontrino fiscale emesso);
- comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti di importo unitario non inferiore a 1.000 € effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (29.4.2012), secondo modalità e termini che saranno stabiliti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.