HOME

/

FISCO

/

ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023

/

TRASFERIMENTO DI CONTANTE ALL'ESTERO: LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE

Trasferimento di contante all'estero: le novità del Decreto Fiscale

Il decreto fiscale inasprisce le sanzioni sul trasferimento di contanti da e per l'estero oltre i 10mila euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel decreto di semplificazione fiscale (D.L. 16/2012) convertito nella legge 44/2012 , sono previste misure più severe sul tema dell'ntiriciclaggio, ed in particolare nell’ambito dei trasferimenti di denaro contante da e verso l’estero.

L’importo oltre il quale è necessario fare una dichiarazione scritta alla Agenzia delle Dogane resta fisso a 10.000 euro, come previsto dal D.lgs. 19.11.2008 n. 195 (pubblicato sulla G.U. 13.12.2008 n. 191 e con effetto dal 1° gennaio 2009) ma si inaspriscono le sanzioni in caso di inadempienza..
In base  all'art. 3, comma 1, primo periodo del D.lgs 195 del 2008, infatti, tutti i soggetti che trasportano fuori dal territorio nazionale una somma pari o superiore a 10mila euro (inclusi strumenti negoziabili al portatore, traveller`s cheques e - assegni firmati ma privi del nome del beneficiario mentre non sono  compresi i trasferimenti di vaglia postali o cambiari, assegni postali - bancari o circolari che rechino l`indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilita`)  sono tenuti a comunicarlo ai funzionari delle Dogane con una dichiarazione conforme al modello disponibilesul sito dell’agenzia delle Dogane).

La comunicazione deve riportare:

  •  le generalità del contribuente che effettua il trasferimento e di chi eventualmente lo riceve,
  • la provenienza dei fondi trasferiti,
  • il possibile utilizzo ecc. .

La dichiarazione oltre a poter essere consegnata in forma scritta, al momento del passaggio presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, può essere anche trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Dogane, prima di attraversare la frontiera. In questo caso si dovrà tenerne una copia con se con il numero di registrazione attribuito dal servizio telematico
In caso di trasferimenti di contante effettuati a mezzo posta la dichiarazione viene consegnata alle Poste od ai fornitori del servizio all`atto della spedizione, questi ultimi rilasciano ricevuta e provvedono a trasmettere la dichiarazione in via telematica all` Agenzia delle Dogane entro sette giorni.

Oggi con la conversione in legge del decreto 16/2012 è sceso il limite per poter accedere all’istituto dell’ oblazione (da 250mila a 40milaeuro), mentre sale al 15% l’aliquota per il pagamento in forma ridotta (la vecchia aliquota del 5% resta solo se il contante oltre soglia non supera 10mila euro). Aumenta anche a 5 anni il periodo entro il quale, se la violazione è ripetuta, si perde la possibilità di pagare in forma ridotta: A chi trasferisce all’estero (o tenta di trasferire)contanti per più di 10mila euro senza dichiararli alle autorità doganali, la somma che eccede la soglia viene sequestrata nella misura del 50% (se l’ eccedente supera i 10.000 euro)

1) Le nuove sanzioni per il trasferimento di denaro contante da e per l’estero in dettaglio

Il soggetto al quale è stata contestata la violazione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Dogane, può chiederne l’estinzione a fronte del pagamento di un importo ridotto pari al:
• 5% dell’importo eccedente € 10.000, se l’eccedenza stessa non è superiore a € 10.000;
• 15% se l’eccedenza non è superiore a € 40.000;
con un minimo, in ogni caso, di € 200.

Tale pagamento può essere effettuato :
• all’Agenzia delle Dogane o alla GdF al momento della contestazione;
• ovvero al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro 10 giorni dalla contestazione stessa .

Il pagamento in misura ridotta è ora precluso, invece, nel caso in cui:
• l’eccedenza rispetto alla soglia di € 10.000 sia superiore a € 40.000 (prima era € 250.000);
• il contribuente si sia già avvalso della facoltà oblatoria nei 5 anni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione dell’illecito (prima era 365 giorni).

Le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione dei trasferimenti di denaro contante eccedenti € 15.000 sono ora fissate nelle misure seguenti :
• dal 10% al 30% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di € 10.000, se tale valore non è superiore a € 10.000;
• dal 30% al 50% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di € 10.000, se tale valore è superiore a € 10.000.

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023 · 19/12/2024 Esponente aziendale AML: il documento del CNDCEC

Il CNDCEC informa della pubblicazione di un documento sul ruolo dell'esponente aziendale che anche i Commercialisti possono rivestire

Esponente aziendale AML: il documento del CNDCEC

Il CNDCEC informa della pubblicazione di un documento sul ruolo dell'esponente aziendale che anche i Commercialisti possono rivestire

Trasferimento di valuta da conto a conto: corretta tassazione per il titolare

L'Ade precisa come sono tassate le plusvalenze da cessione di valuta estera e quando i trasferimenti di valuta da un conto all'altro sono appunto giroconti: risoluzione n 60/2024

Regole per i contanti: recepite in via definitiva norme UE

Il Governo ha approvato il Decreto definitivo sulle norme UE per il denaro contante: vediamo una sintesi delle novità

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.