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AUTOTRASPORTATORI: FATTURA IMMEDIATA E AGEVOLAZIONI 2012

Autotrasportatori: fattura immediata e agevolazioni 2012

Per effetto della Comunitaria 2010, gli autotrasportatori devono emettere fattura al primo tra il momento di conclusione dell’ operazione ed il pagamento del corrispettivo.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Come noto, per effetto dell’entrata in vigore della cd Legge Comunitaria 2010 (L. 217/2011), gli autotrasportatori nazionali che effettuano servizi nei confronti di soggetti passivi UE non possono più attendere il momento del pagamento per emettere fattura bensì sono tenuti ad emettere tale documento nella prima data utile tra:

  • il momento di conclusione della singola operazione
  • la data di pagamento del corrispettivo (eccetto per le operazione a carattere periodico o continuativo).

Ciò rileva anche ai fini dell’inserimento dell’operazione nei modelli INTRASTAT relativi alle prestazioni di servizi effettuate, sempreché non si rientri in una delle ipotesi in cui non sia dovuta l’imposta nel Paese del committente. Nessun obbligo IVA è, invece, previsto laddove il committente sia extra-UE.

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1) Le agevolazioni 2012 per gli autotrasportatori

L’Agenzia delle Entrate , con il comunicato stampa del 26/03/2012,  ha riconfermato anche per il 2012 le misure di favore per gli autotrasportatori consistenti: 

  •  nella deduzione forfetaria (art. 66, co. 5 del TUIR) 
  •  nel credito d’imposta per il recupero di quanto versato al SSN.

Al riguardo, le Entrate precisano che sono confermati gli importi già previsti nel 2011. In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d'imposta 2011, nelle seguenti misure:


• €. 56,00 per i trasporti all'interno della Regione e delle Regioni confinanti. La deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 % di quello spettante per gli stessi trasporti nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti;

• €. 92,00 per i trasporti effettuati oltre questo ambito.


Le imprese di autotrasporto merci per conto terzi o conto proprio possono fruire anche di un credito d’imposta che permette di recuperare quanto versato nel 2011 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale (CSSN) sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.


In particolare, queste possono utilizzare il contributo al SSN in compensazione:

  •  dei versamenti di qualunque imposta (IVA, ritenute, ecc.)
  •  fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo
  •  mediante modello F24 (codice tributo “6793”)

In Unico 2012 il credito riconosciuto sulle somme versate a titolo di contributo SSN pagato nel 2010 ed utilizzato nel 2011 va indicato nella sezione XIII del quadro RU denominata “Recupero contributo SSN”.

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