L’articolo 62 del Decreto-Legge n° 1 del 2012 (il c.d. “Decreto liberalizzazioni”), convertito in Legge n° 27 del 2012 ha introdotto per la prima volta in Italia una disciplina che cerca di rimediare alla enorme sproporzione di potere contrattuale che vi è tra i produttori agricoli e agroalimentari (cioè di prodotti agricoli trasformati, quindi industriali, di solito) da una parte. ed i soggetti diversi dai consumatori finali ai quali cedono i loro prodotti, vale a dire le imprese di intermediazione commerciale (grossisti o dettaglianti) che li vendono al consumatore finale oppure le imprese industriali o gli esercizi di somministrazione (ristoranti, bar, ecc.) che li trasformano. Le imprese agroalimentari possono, pertanto, avere il ruolo sia di venditore che di compratore in questa relazione commerciale.
Fra i soggetti che acquistano prodotti agricoli ed agroalimentari trasformati vi possono essere anche le organizzazioni non profit (associazioni, fondazioni, comitati) che poi li utilizzano per rivenderli, anche trasformati, a scopo di autofinanziamento o per utilizzarli in qualche modo a favore degli associati o dei soggetti assistiti o beneficati dall’ente.
Infine, rientrano in questa disciplina anche i contratti di vendita di prodotti agricoli ed agroalimentari fra imprese di distribuzione (per esempio, fra grossisti e dettaglianti) e fra queste ed imprese industriali che trasformano il prodotto acquistato.
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1) Il rapporto squilibrato tra produttori agricoli e imprese di commercializzazione nell'agroalimentare
E’ noto che, soprattutto i produttori agricoli (quindi le imprese agricole e i coltivatori diretti), ma anche le piccole e medie imprese agroalimentari sono schiacciate dal forte potere contrattuale dei loro clienti intermedi (il c.d. “trade”). Per esempio la percentuale del prezzo finale pagata al dettagliante dall’acquirente – consumatore finale che serve a remunerare l’agricoltore che ha prodotto il bene acquistato varia fra il 7 ed il 14% (dati ISMEA 2010) e spesso non riesce a rappresentare per questo un compenso equo che copra i costi sostenuti e generi un guadagno che gli permetta di vivere dignitosamente.
Questo discorso vale soprattutto per i prodotti agricoli acquistati dal consumatore nei punti vendita della grande distribuzione organizzata (la c.d. “GDO”) e per quelli acquistati da dettaglianti che si riforniscono da grossisti, mentre vale di meno per i piccoli dettaglianti che acquistano i prodotti da rivendere presso gli agricoltori (in questo caso la parte del prezzo finale che va all’agricoltore è più alta e può arrivare al 50% circa).
Il discorso vale anche per le piccole e medie imprese (le c.d. “PMI”) che producono prodotti agroalimentari trasformati . A partire dai primi anni novanta del secolo scorso , infatti i c’è stata l’affermazione in Italia della grande distribuzione organizzata come canale distributivo prevalente dei prodotti, e le PMI sono state sempre più schiacciate dal potere contrattuale di queste catene distributive in termini di compressione dei prezzi di vendita, dei margini di guadagno ottenibili e di accettazione di pratiche commerciali gravose come, per esempio, i “contributi di inserimento” o “di esposizione”.
Questi contributi sono somme che le società della grande distribuzione richiedono alle imprese fornitrici per inserire i loro prodotti negli assortimenti dei punti vendita o per esporle nei punti migliori di questi ultimi o degli scaffali (per esempio, all’altezza degli occhi o delle mani), oppure dell’imposizione di tutta una serie di sconti sul prezzo di vendita dei prodotti con varie motivazioni (quantità, fine anno, pagamento a pronti, ecc.).
Queste pratiche commerciali non sempre possono definirsi eque e giustificate da una contropartita reale, ma rappresentano spesso solo una imposizione di una impresa più grande o che occupa una posizione strategica in un canale commerciale nei confronti di una impresa più piccola che spesso non ha alternative per raggiungere un numero ampio di consumatori finali a cui vendere i suoi prodotti.
Infine, l’art. 62 del DL 1/2012 cerca di intervenire sul grave problema rappresentato dalle lunghe dilazioni di pagamento (a cui possono aggiungersi i ritardi di pagamento) con cui vengono pagati i produttori, soprattutto (ma non solo) quelli di beni agroalimentari trasformati.
E’ noto, infatti, che soprattutto le catene della grande distribuzione organizzata e le loro centrali di acquisto spesso pagano i fornitori con dilazioni fino a dodici mesi ed anche oltre, tempi da fare invidia alla Pubblica Amministrazione. In questo modo, ovviamente, le catene della grande distribuzione, che incassano a pronti i ricavi delle loro vendite, ottengono dei grossi vantaggi finanziari a spese dei fornitori che, se vogliono incassare subito, devono farsi scontare le fatture dalle banche (se queste gliele scontano), sopportando i sensibili costi dell’operazione.
2) L’intervento del DL 1/2012 nei contratti di vendita agroalimentare
Vediamo ora cosa dispone l’art. 62 del DL 1/2012 e come cerca di intervenire sui problemi che abbiamo esposti.
Il suo 1° comma prescrive che “i contratti che hanno per oggetto la cessione (vendita) dei prodotti agricoli ed agroalimentari, ad eccezione di quelli conclusi col consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullità la durata, la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento”.
Questi contratti tra imprese devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti.
Il principio di proporzionalità va inteso, a nostro giudizio, nel senso che nel contratto non ci debba essere un eccessivo squilibrio fra le prestazioni, quindi, in primo luogo, dei prezzi di acquisto eccessivamente bassi od altre prestazioni che lo rendano eccessivamente gravoso per la parte più debole, cioè l’impresa agricola od agroalimentare fornitrice. La nullità del contratto, compresa quella derivante dal mancato rispetto della forma scritta (essendo questa ad substantiam), può essere rilevata d’ufficio dal Giudice.
La violazione di queste norme, salvo che il fatto costituisca reato, è sottoposto anche ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 20.000 Euro. L’importo della sanzione è determinato facendo riferimento al valore dei beni oggetto della cessione (5° comma).
La competenza per l’accertamento, d’ufficio o su segnalazione di qualunque interessato, di questa violazione e per l’irrogazione della relativa sanzione è dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (la c.d. “Autorità Antitrust”) che svolge questa attività sulla base delle norme e delle procedure previste dalla Legge n° 689 del 1981 sulle sanzioni amministrative. A tal fine l’Autorità può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza. All’accertamento di queste violazioni possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, ai sensi del 4° comma dell’art. 13 della Legge 689/1981. Quanto detto in questo capoverso vale anche per tutte le altre violazioni dell’art. 62 del DL 1/2012 e le relative sanzioni citate di seguito in questo paragrafo (comma 8°).
Sarebbe stato opportuno, a nostro parere, escludere da questi obblighi i contratti di vendita di prodotti agricoli od agroalimentari effettuati direttamente fra il produttore ed un acquirente che sia un dettagliante con un punto vendita di vicinato (o di prossimità che dir si voglia), cioè una piccola impresa commerciale che ha un solo punto vendita, non affiliato ad una catena della grande distribuzione ed avente una superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, come prevede l’art. 4 del Decreto Legislativo n° 114 del 1998 sulla disciplina del commercio.
Lo stesso si dovrebbe fare quando l’acquirente sia una piccola impresa del commercio ambulante o un gruppo di acquisto solidale (il c.d. “GAS”, che, sostanzialmente è un’associazione di consumatori che ha per scopo l’acquisto collettivo di generi alimentari) oppure una impresa od un circolo privato che gestisce un solo esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Queste esclusioni si giustificherebbero per non gravare queste piccole imprese distributive o di altro tipo degli oneri formali della redazione per iscritto di questi contratti e della gestione di tale documentazione.
Il 2° comma dell’art. 62 stabilisce poi che nelle relazioni commerciali fra operatori economici in generale, comprese quelle relative alla cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari di cui al capoverso precedente:
“è vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
b) applicare condizioni (contrattuali) oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
c) subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre;
d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento”.
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3) Violazioni e sanzioni previste dal DL 1/2012 in tema di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari
Da questi divieti non deriva la nullità del contratto stipulato fra operatori economici, ma la responsabilità civile extracontrattuale (art. 2043 del Codice Civile) per il risarcimento del danno causato alla parte più debole dall’aver dovuto subire uno o più dei comportamenti sleali individuati dalla norma citata posti in essere dalla controparte.
Quanto detto è confermato dal fatto che il 10° comma dell’art. 62 prevede che è sempre possibile agire in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni delle norme in esso contenute, principalmente quelle dei primi tre commi, e che questa azione può essere promossa, oltre che dal soggetto interessato, anche da:
- associazioni dei consumatori rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) disciplinato dall’art. 136 del Decreto Legislativo n° 206 del 2005, il “Codice del consumo”,
- associazioni di Categoria imprenditoriale rappresentate nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) o comunque rappresentative a livello nazionale.
Queste associazioni sono anche legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei loro rappresentati, richiedendo l’inibitoria (cioè la cessazione) dei comportamenti che violano l’art. 62 del DL 1/2012 ai sensi degli artt. 669-bis e seguenti del Codice di Procedura Civile.
Inoltre, la violazione del 2° comma dell’art. 62, salvo che il fatto costituisca reato, è sottoposto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 3.000 Euro. L’importo della sanzione è determinato facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha posto in essere le condotte vietate dalla norma (6° comma).
Per i contratti aventi per oggetto la cessione di prodotti agricoli od agroalimentari il termine legale per il pagamento del prezzo o del corrispettivo stabilito è di trenta giorni per le merci deteriorabili e di sessanta giorni per tutte le altre. In entrambi i casi il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura del venditore da parte dell’acquirente. Gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo della scadenza del termine e sono pari al saggio di interesse legale maggiorato di due punti percentuali. Questo tasso di interesse è inderogabile dalle parti, sia in diminuzione che in aumento (3° comma).
La violazione di queste norme, salvo che il fatto costituisca reato, è sottoposto ad una sanzione amministrativa pecuniaria che può essere molto elevata, andando da 500 a 500.000 Euro. L’importo della sanzione è determinato facendo riferimento al fatturato del soggetto che ha posto in essere il ritardo, alla ricorrenza (cioè alla reiterazione) ed alla durata dei ritardi di pagamento (7° comma).
Per “prodotti alimentari deteriorabili” si intendono:
- i prodotti agricoli, ittici ed alimentari (trasformati) preconfezionati che riportano una data di scadenza od un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
- i prodotti agricoli, ittici ed alimentari (trasformati) sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la conservazione degli stessi per oltre sessanta giorni;
- i prodotti a base di carne con le seguenti caratteristiche fisico – chimiche: AW superiore a 0,95 e PH superiore a 5,2 oppure AW superiore a 0,91 oppure PH superiore a 4,5;
- tutti i tipi di latte (4° comma).
Gli introiti derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 62 del DL 1/2012 sono assegnate e ripartite con Decreto del Ministero dell’Economia al Ministero dello Sviluppo Economico ed a quello delle Politiche Agricole per finanziare, rispettivamente, attività di informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori ed iniziative in materia agroalimentare (9° comma).
Infine, l’art. 62 entrerà in vigore dopo sette mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 27/2012 di conversione del DL 1/2012, quindi in data 24 Ottobre 2012. Entro il 24 Giugno 2012, invece, dovrà essere emanato un Decreto del Ministro delle Politiche Agricole di concerto col Ministro dello Sviluppo Economico che definirà le modalità applicative dell’art. 62 del DL 1/2012 (comma 11°-bis).
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