A posticipare la scadenza è stato il Provvedimento direttoriale n. 56565 del 13.04.2012 annunciato con il Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 16.04.2012. La decisione si è resa necessaria per consentire agli operatori finanziari di predisporre i necessari adeguamenti tecnici in seguito alle modifiche apportate al tracciato record per la comunicazione. Scarica la Circolare del Giorno gratuita "Spesometro per acquisti via Pos: proroga al 15 ottobre 2012"
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1) La proroga dello spesometro al 15 ottobre 2012
Il differimento del termine, che slitta al 15 ottobre 2012, riguarda gli operatori finanziari tenuti a comunicare i dati delle operazioni rilevanti Iva, di importo non inferiore a 3.600 Euro, relative al periodo compreso tra il 6 luglio 2011 e il 31 dicembre 2011, in cui l’acquirente è consumatore finale che ha pagato con moneta elettronica.
Entro il nuovo termine del 15 ottobre 2012, gli operatori dovranno comunicare:
-
i dati relativi alle operazioni rilevate dal 06.07.2011 al 31.12.2011;
-
il codice fiscale degli operatori commerciali con i quali hanno stipulato un contratto di installazione e utilizzo dei dispositivi Pos per ricevere pagamenti con moneta elettronica, insieme al codice di ogni terminale.
A partire dalle operazioni effettuate nel 2012, invece, le comunicazioni dovranno essere inviate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Sempre con il provvedimento 56565 del 13.04.2012 l’Agenzia delle Entrate annuncia che provvederà a sostituire le specifiche tecniche allegate al precedente provvedimento del 29.12.2011 che si devono considerare soppresse.
2) L’obbligo di comunicazione dello spesometro per gli operatori finanziari
Con il Decreto sviluppo (art. 7 del D.l. 70/2011) l’obbligo di comunicazione dello spesometro era stato escluso qualora:
-
le operazioni fossero effettuate nei confronti di contribuenti, soggetti non passivi ai fini IVA;
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il pagamento dei corrispettivi avvenisse mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari obbligati alla comunicazione dei rapporti e delle operazioni con la clientela all’Anagrafe tributaria, di cui all'articolo 7, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.
E' con la c.d. Manovra correttiva (articolo 23, comma 41, del D.l. 98/2011) che il legislatore pone l’obbligo di presentazione dello spesometro a carico dell’operatore finanziario che emette la carta di credito di debito o prepagata utilizzata per gli acquisti effettuati dai privati. L’obbligo scatta nei casi in cui la vendita o la prestazione del servizio sia effettuata nei confronti di un consumatore finale che provvede a pagare utilizzando la moneta elettronica.
In attuazione alle modifiche introdotte con la manovra correttiva, l'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 29.12.2011, ha stabilito che gli operatori finanziari, di cui all'art. 7, 6° comma, del D.p.r. 605/1973, devono trasmettere entro il 30.04.2012 i dati delle operazioni di importo non inferiore a 3.600 € (al lordo dell'Iva), rilevate dal 6.7.2011 al 31.12.2011 in relazione alle quali il pagamento sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate. Pertanto, per tali operazioni, in cui l’acquirente/committente è un soggetto che non riveste la qualifica di soggetto Iva, l’obbligo di comunicazione non ricade sul soggetto che ha effettuato l’operazione, ad esempio il commerciante al minuto, ma sull’operatore finanziario che ha emesso lo strumento finanziario con cui l’acquirente/committente ha pagato il corrispettivo dell’operazione.
Ora grazie al Provvedimento del 13.04.2012 l'obbligo sopra descritto slitta al 15 ottobre 2012.