La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4026 del 14 Marzo 2012 ha respinto il ricorso di un contribuente che chiedeva il rimborso delle imposte ipotecarie e catastali pagate su una donazione effettuata nei confronti della moglie e dei figli, sottolineando che l’esenzione operata sulle successioni e sulle donazioni con la legge n. 383 del 2001 non si riferisce alle imposte ipotecarie e catastali.
La vicenda iniziava con la registrazione di un atto di donazione di beni immobili in favore della moglie e dei figli del contribuente. In sede di registrazione venivano quindi pagate le imposte proporzionali di tipo Ipotecario e Catastale.
Successivamente il contribuente chiedeva il rimborso delle somme pagate motivandolo con la soppressione dell'imposta sulle successione e donazioni, disposta dalla L. n. 383 del 2001, da cui sarebbe derivato “un regime di esenzione assoluta dalle imposte sui trasferimenti e quindi anche dalle imposte ipotecaria e catastale, per gli atti di liberalità tra congiunti” ma l’Amministrazione finanziaria “rispondeva” con il silenzio rifiuto.
Il contribuente, dunque, impugnava in sede giurisdizionale il silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione Finanziaria e si rivolgeva alla Commissione Tributaria Provinciale e successivamente alla Commissione Tributaria Regionale, ma vedeva rigettato il suo ricorso in entrambi i gradi di giudizio.
La Commissione Regionale sottolineava che le imposte pretese dovevano ritenersi dovute poiché erano state parzialmente abolite le imposte di successione e donazione e non quelle in oggetto.
Dunque il contribuente impugna la sentenza di appello in Cassazione e l'Agenzia, con controricorso chiede che l'impugnazione venga dichiarata inammissibile e venga rigettata.
1) Commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4026 /2012
Per il commento ed il testo integrale della sentenza scarica il documento: Imposte su donazione tra congiunti - Sent. Cass. 4026/2012