Con il DL 98/2011 (conv. L.111/ 2011) il legislatore ha riformulato i commi 1 e 2 dell’art. 84 del TUIR, che disciplinano i criteri di utilizzo delle perdite fiscali in ambito IRES, prevedendo la possibilità di compensare le perdite sino a concorrenza dell’80% del reddito imponibile dei successivi periodi d’imposta senza più limiti temporali di riporto.
1) Le perdite dei primi 3 periodi d'imposta
Le novità non riguardano però le perdite generate “nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione” (art. 84, comma 2 del TUIR) le quali rimangono compensabili:
- senza limiti temporali;
- in misura integrale, quindi senza la limitazione pari all’80% del reddito imponibile che, invece, caratterizza le perdite ordinarie.
Utilizzando le perdite relative ai primi 3 esercizi è dunque possibile azzerare il reddito imponibile.
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2) Decorrenza della nuova disciplina delle perdite fiscali
Le nuove regole sono efficaci a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del DL 98/2011) e, quindi, dal periodo d’imposta 2011, per le società il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare. Come chiarito dalle Entrate (CM 53/2011), sono interessate dalla nuova disciplina anche le perdite dei periodi d’imposta anteriori a quello di entrata in vigore delle disposizioni, ovvero il 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 (per i soggetti “solari”).
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3) Riflessi in Unico SC 2012
Il nuovo modello UNICO SC 2012, recependo le novità relative alla disciplina del riporto delle perdite per i soggetti IRES, stabilisce che al rigo RN4 va indicato:
- in colonna 1: l’ammontare delle perdite dei periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura non superiore all’80% del reddito (art. 84, comma 1, del TUIR);
- in colonna 2: l’ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR);
- in colonna 3: la somma dei seguenti importi:
- ammontare delle perdite indicate nelle colonne 1 e 2;
- ammontare delle perdite non compensate riportate dal rigo RF59, col. 1 (o RF73 per le società sportive dilettantistiche).
Analogamente, viene modificato il prospetto relativo alle perdite non compensate contenuto nel quadro RS del modello UNICO SC 2012. In particolare, vengono ora distinte le perdite d’impresa utilizzabili “in misura limitata” (rigo RS44) da quelle “in misura piena” (rigo RS45).
Inoltre, secondo quanto chiarito dalle Entrate nell’ ambito di Telefisco 2012 il contribuente, in caso di contemporanea presenza di perdite utilizzabili in misura limitata ed in misura piena, può liberamente scegliere l’ordine di priorità in base al quale compensare tali perdite. In ogni caso, a prescindere dalla scelta operata, il limite dell’80% si dovrà calcolare sempre sul valore del reddito lordo, e non, quindi, al netto delle perdite relative ai primi tre periodi d’imposta.
Per un maggiore approfondimento scarica la Circolare del Giorno "La nuova disciplina delle perdite nel mod. Unico SC 2012"