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RIEPILOGO DELLE SPESE PER LE COPIE DI ATTI E DOCUMENTI RELATIVI AL PROCESSO TRIBUTARIO

Riepilogo delle spese per le copie di atti e documenti relativi al processo tributario

Con la recente Circolare n. 2/DF del 26 marzo 2012 il Ministero delle Finanze, Dip. delle finanze – Dir. giustizia tributaria, ha inteso fornire chiarimenti sui diritti di copia che le parti ovvero i terzi devono corrispondere per il rilascio di copie semplici o autentiche degli atti e dei documenti relativi al processo tributario come rideterminati dal decreto 27 dicembre 2011 del Ministro dell'Economia e delle Finanze

Ascolta la versione audio dell'articolo
L'emanazione di tale circolare consente di tracciare un breve riepilogo delle spese dovute a titolo di imposta di bollo e a titolo di diritti di copia per il rilascio delle suddette copie.

1) Il regime delle copie semplici

Parti processuali:

Per le istanze di copie :

  • il rilascio di atti e documenti del processo tributario (siano esse copie semplici o autentiche) è subordinato alla presentazione di un'apposita istanza all'ufficio di segreteria: le istanze di copie semplici non sono soggette ad imposta di bollo , indipendentemente dalla data di notifica dei ricorsi o appelli cui si riferiscono;

Per il rilascio di copie semplici :

  • l' imposta di bollo non è dovuta;
  • indipendentemente dalla data di notifica dei ricorsi o appelli cui si riferiscono, quindi sia quelli notificati prima o dopo il 7 luglio 2011, (data di introduzione del contributo unificato), è dovuto il diritto di copia nella nuova misura prevista dal decreto 27 dicembre 2011 come da tabella seguente:

Diritto per il rilascio di copia cartacea senza certificazione di conformità

Numero di pagine

Diritto di copia forfettizzato

1 – 4

€ 1,50

5 – 10

€ 3,00

11 – 20

€ 6,00

21 – 50

€ 12,00

51 - 100

€ 25,00

oltre 100

€ 25,00 più € 15,00 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

Terzi, estranei al processo :

  • anche i terzi, diversi dalle parti processuali hanno diritto di ottenere copia delle sentenze emesse dalle Commissioni tributarie (cfr. Cass civ., SSUU, n. 1629 del 27 gennaio 2010): le richieste devono essere precise quanto agli estremi della sentenza (numero, sezione presso la quale risultano depositate e anno della pronuncia), non essendo ammissibili " richieste generiche, relative a sentenze non identificate o individuate soltanto con riguardo a determinati settori o problematiche dell'ordinamento tributario " (Circ. n. 9/2010/DGT del 5 ottobre 2010 della Direzione della Giustizia Tributaria);
  • alle istanze ed al rilascio di copie semplici si applica il medesimo regime sopra evidenziato per le parti processuali.

2) Il regime delle copie autentiche

Parti processuali :

Per le istanze di copie autentiche :

  • ricorsi e appelli notificati dopo il 7 luglio 2011 : le istanze di copie autentiche degli atti e documenti relative ai ricorsi o appelli notificati dopo tale data non sono assoggettate all' imposta di bollo ai sensi dell' art. 18 del D.P.R. n. 115/2002, in quanto già soggetti al contributo unificato;
  • Ricorsi e appelli notificati prima del 7 luglio 2011 : il rilascio di copie autentiche degli atti e documenti relative ai ricorsi o appelli notificati prima di tale data restano assoggettate all' imposta di bollo di euro 14,62;

Per il rilascio di copie :

  • ricorsi e appelli notificati dopo il 7 luglio 2011 : il rilascio di copie autentiche degli atti e documenti relative ai ricorsi o appelli notificati dopo tale data non sono assoggettate all' imposta di bollo ai sensi dell' art. 18 del D.P.R. n. 115/2002, in quanto già soggetti al contributo unificato;
  • ricorsi e appelli notificati prima del 7 luglio 2011 : il rilascio di copie autentiche degli atti e documenti relative ai ricorsi o appelli notificati prima di tale data restano assoggettate all' imposta di bollo di euro 14,62 (per ogni 4 pagine/facciate);
  • sono, in ogni caso, esenti dall'imposta di bollo le copie autentiche richieste con formula esecutive o ai fini del ricorso in Cassazione (sentenze della Commissione regionale o centrale) in quanto si tratta di atti prodromici all'instaurazione di giudizi assoggettati al pagamento del contributo unificato;
  • per quanto riguarda i diritti di copia, è dovuto il diritto aggiuntivo di copia autentica per le copie di atti e documenti richiesti a decorrere dal 1° marzo 2012, sia per gli atti relativi a ricorsi o appelli notificati prima dell'introduzione del contributo unificato che per quelli notificati successivamente. L'importo è di nove euro e si aggiunge a quello già previsto per i diritti di copia semplice come da tabella seguente:

Diritto per il rilascio di copia cartacea con certificazione di conformità

Numero di pagine

Diritto di copia forfettizzato

Diritto di copia autentica

Totale

(colonne 2 e 3)

1 – 4

€ 1,50

€ 9,00

€ 10,50

5 – 10

€ 3,00

€ 9,00

€ 12,00

11 – 20

€ 6,00

€ 9,00

€ 21,00

21 – 50

€ 12,00

€ 9,00

€ 21,00

51 - 100

€ 25,00

€ 9,00

€ 34,00

oltre 100

€ 25,00 più € 15,00 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

€ 9,00

€ 34,00 più € 15,00 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100


Terzi, estranei al processo :

  • sia sulle istanze di copia che sul rilascio delle copie autentiche è dovuta l' imposta di bollo , trattandosi di soggetti rimasti estranei al giudizio per i quali non rileva se il ricorso o l'appello introduttivo del giudizio sia stato assoggettato all'imposta di bollo o al contributo unificato;
  • per il rilascio di copia autentica a decorrere dal 1° marzo 2012 sono dovuti i diritti aggiuntivi di copia autentica nella misura di nove euro (a cui si aggiunge quello già previsto per i diritti di copia semplice).

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3) Tabelle riepilogative

Istanze presentate dal 1° marzo 2012 per il rilascio di copia di atti o provvedimenti relativi a ricorsi/appelli notificati fino al 6 luglio 2011
(ante contributo unificato)

IMPOSTA DI BOLLO

DIRITTI DI COPIA
Diritto di copia dovuto dalle parti (con esenzione per gli uffici tributari) e dai terzi

sulla istanza
per l'autenticazione
In base al numero di pagine/facciate
Diritto di copia autentica € 9
parti processuali
terzi
parti processuali
terzi
Per il rilascio di copia semplice
NO
NO
SI
Per il rilascio di copia autentica
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Per il rilascio di copia autentica di sentenza per ricorso in Cassazione
NO
 
NO
 
SI
SI
Per il rilascio di copia autentica di sentenza munita di formula esecutiva
NO
 
NO
 
SI
SI

Istanze presentate dal 1° marzo 2012 per il rilascio di copia di atti o provvedimenti relativi a ricorsi/appelli notificati a decorrere dal 7 luglio 2011
(post contributo unificato)

IMPOSTA DI BOLLO

DIRITTI DI COPIA
Diritto di copia dovuto dalle parti (con esenzione per gli uffici tributari) e dai terzi

sulla istanza
per l'autenticazione
In base al numero di pagine/facciate
Diritto di copia autentica € 9
parti processuali
terzi
parti processuali
terzi
Per il rilascio di copia semplice
NO
NO
SI
Per il rilascio di copia autentica
NO
SI
NO
SI
SI
SI
Per il rilascio di copia autentica di sentenza per ricorso in Cassazione
NO
 
NO
 
SI
SI
Per il rilascio di copia autentica di sentenza munita di formula esecutiva
NO
 
NO
 
SI
SI
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