Limitare l’uso del contante è importante perché costituisce lo strumento tipico per la gestione del “nero”, e coerentemente con questa logica il Decreto salva Italia ha abbassato a 1.000 € la soglia a partire dalla quale sono vietati i pagamenti in contanti. Per non penalizzare le attività turistiche è stata concessa una deroga: è possibile accettare, da parte di privati cittadini stranieri, pagamenti in contanti di importo pari o superiore a 1.000 € a condizione che venga rispettato, da parte degli esercenti, un iter ben preciso.
Per un ulteriore approfondimento scarica la Circolare del Giorno n. 71 del 4.4.2012 "Deroga ai limiti sul contante: invio del modello di adesione entro il 10 aprile 2012"
1) La deroga al limite dell’uso del contante
Le cessioni di beni e prestazioni di servizio effettuate:
- da commercianti al minuto e i soggetti assimilati ex art. 22, DPR n. 633/72 (ad esempio, alberghi, ristoranti, ecc.), per i quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura;
- da agenzie di viaggio e turismo ex art. 74-ter, DPR n. 633/72, che effettuano operazioni per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti “tutto compreso” e servizi connessi;
nei confronti di persone fisiche:
- di cittadinanza diversa da quella italiana, comunitaria ovvero di uno Stato appartenente allo SEE (spazio economico europeo);
- non residenti in Italia;
possono avvenire in contanti, anche se di importo pari o superiore a 1.000 Euro. In tali circostanze, infatti, il divieto all’uso del contante, così come modificato dal Decreto salva Italia, non vale.
2) Gli adempimenti a carico degli esercenti
Per poter usufruire della deroga introdotta dal decreto semplificazioni fiscali, gli esercenti che ricevono somme in contanti pari o superiori a 1.000 Euro, devono innanzitutto inviare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, i cui termini e modalità sono stati stabiliti con provvedimento direttoriale del 23.03.2012. Il modello di comunicazione (disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate) deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, in via preventiva rispetto all’effettuazione della prima operazione che beneficia del regime di deroga. A seguito della presentazione verrà rilasciata una ricevuta con l’esito del’elaborazione effettuata e che confermerà l’avvenuta presentazione della comunicazione.
Oltre all’invio gli esercenti dovranno effettuare una serie di adempimenti:
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fotocopiare il passaporto del cliente;
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farsi rilasciare dal cliente un’autocertificazione attestante:
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la cittadinanza. Il cliente non deve essere cittadino italiano / comunitario / di uno Stato appartenente allo SEE (Spazio Economico Europeo);
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la residenza (non italiana);
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il primo giorno feriale successivo all’operazione depositare in banca, sul proprio c/c, le somme incassate e consegnare alla banca la fotocopia del passaporto e della fattura/ricevuta/scontrino fiscale emesso.
3) Regime transitorio
La norma introdotta dal decreto semplificazioni è entrata in vigore il 2 marzo 2012, data in cui l’Agenzia delle Entrate non aveva ancora né approvato il modello di comunicazione da inviare da parte degli esercenti, né stabilito le relative modalità e termini di invio. Al fine di regolare la fase transitoria, con il provvedimento direttoriale del 23.03.2012 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le operazioni effettuate dal 2 marzo al 10 aprile 2012, per le quali si intende fruire della deroga alle limitazione all’uso del contante, il modello di comunicazione deve essere inviato entro il 10 aprile 2012. Se la prima operazione effettuata in tale periodo è antecedente alla presentazione del modello, dovrà essere indicata, al posto della data di sottoscrizione, la data di effettuazione dell’operazione.