HOME

/

CONTABILITÀ

/

IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2023

/

BILANCIO 2011: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ENTRO IL 29 APRILE 2012

Bilancio 2011: convocazione assemblea entro il 29 aprile 2012

Entro il prossimo 29 aprile 2012, le società di capitali devono convocare l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio relativo al 2011. Il termine ordinario cade, infatti, a 120 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta

Ascolta la versione audio dell'articolo

Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, le società di capitali devono convocare l’assemblea ordinaria per approvare il bilancio relativo all’esercizio 2011. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, tale termine cade quest’anno il prossimo 29 aprile 2012, essendo il 2012 bisestile. Sono previsti, tuttavia, alcuni casi specifici in cui il bilancio può essere esaminato ed approvato entro il maggior termine di 180 giorni. Lo statuto della società può, inoltre, prevedere un termine diverso di approvazione e inferiore rispetto ai precedenti.

1) Il progetto di bilancio

Gli amministratori di una società devono predisporre il progetto di bilancio d’esercizio, composto da:

  • stato patrimoniale; 
  • conto economico;
  • nota integrativa.

e trasmettere il progetto, affinché possano fare le loro osservazioni o proposte, al Collegio sindacale o al revisore almeno 30 giorni prima della data fissata per l’assemblea (tale termine di 30 giorni non vale per le Srl senza organo di controllo; in tal caso, infatti, gli amministratori, dopo aver predisposto il progetto di bilancio e averlo approvato, procedono direttamente al deposito dello stesso e della Relazione sulla gestione presso la sede sociale).
Il progetto di bilancio deve rimanere depositato in copia presso la sede della società, insieme alle relazioni degli amministratori, dei sindaci o dell’eventuale organo di controllo contabile, durante i 15 giorni precedenti alla data dell’assemblea e finché viene approvato, in modo tale che i soci possano prenderne visione.

2) Approvazione bilancio: i termini per la convocazione dell’assemblea

Quello che gli amministratori redigono è solo un progetto di bilancio: affinché esso acquisisca efficacia giuridica, è necessaria l’approvazione da parte dell’assemblea dei soci.
Pertanto, a seguito della redazione del progetto di bilancio, deve essere convocata l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio, entro precisi termini individuati dall’art. 2364, comma 2 del c.c.. E’ possibile avere:

  • un termine ordinario;
  • un termine straordinario;
  • un termine diverso previsto dallo statuto.

Il termine ordinario previsto per la convocazione dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio è di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Pertanto, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il termine ultimo scade il 29 aprile 2012 (quest’anno è, infatti, bisestile).
L’assemblea ordinaria può anche essere convocata per l’approvazione del bilancio entro il termine straordinario di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e quindi, entro il 28 giugno 2012. Tali ipotesi particolari sono quelli specificamente previste dall’art. 2364 del c.c., ossia:

  • società tenute alla redazione del bilancio consolidato;
  • presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società.

Gli amministratori devono illustrare le ragioni della dilazione all’interno della redazione sulla gestione che accompagna il bilancio.
Lo statuto della società può, altresì, prevedere un termine diverso e inferiore rispetto ai precedenti. In questo caso, dovrà essere rispettato tale minor termine.
Si precisa che i termini sopra indicati si riferiscono al giorno della prima convocazione dell’assemblea; pertanto, il bilancio può essere effettivamente approvato anche successivamente se l’assemblea si costituisce e delibera in seconda convocazione.

3) Deposito del bilancio

Una volta approvato il bilancio, questo deve essere depositato dagli amministratori entro 30 giorni dalla data di approvazione (quindi, entro il 29.05.2012 nel caso di approvazione nel termine ordinario di 120 giorni), presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente, corredato da:

  • la relazione sulla gestione (se obbligatoria in quanto sussistono i requisiti per la redazione);
  •  la relazione del collegio sindacale o dell’eventuale soggetto incaricato del controllo contabile;
  •  il verbale di approvazione del bilancio.

4) Sanzioni

In caso di omissione dell’obbligo di convocazione dell’assemblea dei soci entro i termini previsti dallo statuto, gli amministratori e i sindaci sono puniti ciascuno con la sanzione amministrativa da € 1.032 a € 6.197.

5) Termini per il versamento delle imposte

La data in cui viene approvato il bilancio 2011 si riflette sui termini per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi UNICO 2012 a titolo di saldo 2011 e primo acconto 2012.
A tal proposito, si distinguono i seguenti casi:

  • approvazione del bilancio entro il termine ordinario di 120 giorni: pagamento delle imposte entro il giorno 16 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta;
  • approvazione del bilancio oltre il termine ordinario di 120 giorni, ma entro il termine straordinario di 180 giorni: pagamento delle imposte entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
  •  mancata approvazione del bilancio entro il termine ordinario di 120 giorni: pagamento delle imposte entro il giorno 16 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta;
  • mancata approvazione del bilancio entro il termine straordinario di 180 giorni: pagamento delle imposte entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si sarebbe dovuto approvare il bilancio.
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

Carmine - 10/08/2012

OriginaleSalve, ho un quesito da porvi. Sono socio di una srl e a mi insaputa è stato depositato il bilancio. Scaricato in modo telematico risulta che io ero presente al assemblea soci in qualità di segretario, fatto non veritiero. A questo punto vorrei capire di chi sono le responsabilità...del socio, del commercialista o di entrambi? Ho chiesto un copia del verbale di assemblea che nn mi è stato mai fornito e presumo che nn me lo faranno mai avere. Quindi il commercialista può depositare un bilancio senza supervisionare l originale del verbale assemblea? Ovvero nn esistendo l originale di tale documento, poteva procedere ugualmente al deposito del bilancio? Grazie per la risposta. Carmine

giuseppe lillo - 28/05/2012

il 29 aprile 2012 è festivo (domenica) pertanto ai sensi dell'art. 2963 del codice civile la scadenza è prorogata al giorno successivo, quindi al 30 aprile - ne consegue che il deposito del bilancio presso il registro delle imprese - che ai sensi dell'art. 2435 del Codice Civile va eseguito entro 30 giorni dall'approvazione - scade il 30 maggio 2012 e non il 29 maggio - cordiali saluti

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2023 · 21/11/2024 Scomputo dell’imposta estera sui dividendi sottoposti a imposta sostitutiva

La Corte di Cassazione afferma il diritto allo scomputo dell’imposta estera sui dividendi anche quando tassati in Italia con ritenuta titolo d’imposta o imposta sostitutiva

Scomputo dell’imposta estera sui dividendi sottoposti a imposta sostitutiva

La Corte di Cassazione afferma il diritto allo scomputo dell’imposta estera sui dividendi anche quando tassati in Italia con ritenuta titolo d’imposta o imposta sostitutiva

Quali sono i nuovi limiti per redigere il bilancio in forma abbreviata?

Le soglie entro le quali le società possono redigere il Bilancio in forma abbreviata

Bilanci intermedi: consultazione per l'OIC 30 entro il 18.11

L'OIC organismo di contabilità informa della consultazione della bozza del principio OIC 30 per i bilanci intermedi fino al 18 novembre prossimo

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.