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COLLEGIO SINDACALE INCARICATO DELLA REVISIONE: LINEE GUIDA CNDCEC

Collegio sindacale incaricato della revisione: linee guida CNDCEC

Quando il collegio sindacale è incaricato della revisione, le sinergie tra la funzione di vigilanza e quella di revisione comportano una riduzione del monte ore di lavoro

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Il consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) ha pubblicato sul proprio sito lo scorso 17/02/2012 la versione definitiva delle “Linee guida per l’organizzazione del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”. Il documento, che viene qualificato espressamente come riferimento di best practise e non di diligenza professionale, ha l’obiettivo di raccordare quanto previsto dalla legge e dai principi di revisione internazionali con le peculiarità del collegio sindacale, qualora questo sia investito della revisione legale dei conti.

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1) Il contenuto dell'elaborato del CNDCEC

L’elaborato del consiglio si articola in 24 norme che prendono in esame le varie fasi della revisione, dalle attività preliminari all’accettazione dell’incarico, alle sinergie esistenti tra le funzioni di sindaco e revisore, all’organizzazione del collegio sindacale e allo svolgimento delle relative dell’attività fino alla relazione al bilancio.

  • In particolare, prima dell’accettazione dell’ incarico (secondo la R.10.10) è raccomandato ai candidati sindaci di effettuare una riunione preliminare (se possibile collegialmente) al fine di eseguire una serie di attività dirette alla valutazione dei rischi connessi all’ accettazione dell’ incarico. Qualora non sia possibile effettuare la riunione preliminare, i sindaci possono espletare le attività preliminari anche successivamente alla nomina, ma, comunque, prima dell’accettazione dell’incarico.
  • In seguito alle suddette valutazioni, si procede alla formalizzazione dei termini dell’incarico attraverso cui si identificano le condizioni indispensabili per effettuare l’attività di revisione ed individuare le relative responsabilità. Sarà, dunque, possibile formalizzare una lettera di incarico da parte dei candidati sindaci o altra forma di accordo, comunque scritto (quale ad esempio la delibera assembleare di nomina).
  • Successivamente i sindaci dovranno valutare la loro indipendenza (prima dell’ incarico e periodicamente nel corso dello stesso) e documentare con carte di lavoro eventuali minacce che possano comprometterne l’indipendenza e le misure di salvaguardia adottate.
  • Di particolare interesse risultano anche:
    • il nuovo principio R.60 riguardante i corrispettivi del sindaco revisore. Infatti, nello svolgimento dell’incarico sarà possibile apportare al numero di ore di lavoro individuate, una riduzione calcolata in funzione delle sinergie realizzabili;
    • il meccanismo del riesame, ovvero le carte di lavoro preparate e firmate da un sindaco sono sottoposte al riesame degli altri sindaci. Qualora sussistano opinioni divergenti tra il componente che ha effettuato il controllo e quello che ha effettuato il riesame, la valutazione viene demandata al collegio;
    • le modalità di espressione del dissenso da parte di un sindaco. In tal caso, la relazione di revisione, redatta dalla maggioranza del collegio, dovrà riportare il dissenso del sindaco indicandone il nominativo e la relativa motivazione.

Per un ulteriore approfondimento scarica la Circolare del Giorno n. 69 del 2.4.2012 "Collegio sindacale incaricato della revisione: nuove linee guida dal CNDCEC"

Allegato

DEF_Collegio_sindacale_incaricato_della_revisione
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