La proroga è prontamente sopraggiunta con Comunicato del 13 marzo 2012 e va a risolvere diverse problematiche di tipo pratico che sarebbero sorte se la data limite fosse rimasta quella stabilita da decreto (annullamenti di deleghe di pagamento già inviate perché fuori soglia).
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1) Date e adempimenti per la compensazione IVA nel 2012
In caso di credito iva disponibile ai fini della compensazione orizzontale superiore a € 5.000,00 si dovrà presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma che dovrà inoltre essere provvista del visto di conformità per l’utilizzo del credito oltre i €15.000,00
Ad oggi , in seguito al comunicato dell’Agenzia delle entrate del 13 Marzo 2012 , il contribuente che vanta un credito Iva nei confronti del fisco si potrà trovare dunque in tre diverse situazioni :
1. Detiene un credito nei confronti del fisco per un importo inferiore i € 5.000,00
La compensazione potrà avvenire a partire dal giorno successivo a quello in cui si e chiuso il periodo d’imposta in cui tale credito si è formato. Nessun adempimento particolare sarà necessario per usufruire del credito detenuto e la dichiarazione Iva sarà presentata con il modello Unico,che quest’anno dovrà essere presentato entro il 1° di ottobre(cadendo di domenica il 30 settembre) .
2. Detiene un credito nei confronti del fisco per un importo tra € 5.000,00 e € 15.000,00
La compensazione potrà avvenire a partire dal 16 del giorno successivo a quello di invio della dichiarazione Iva in forma Autonoma, che può essere presentata a partire dal 1° di febbraio di ciascun anno, oppure accorpata al modello unico.
- Esempio 1 il contribuente presenta telematicamente la dichiarazione Iva autonoma il 24 di marzo .Compensazione fino a € 15.000,00 possibile dal 16 di aprile in avanti.
- Esempio 2 il contribuente presenta telematicamente il modello unico l’ultimo giorno utile(1 ottobre per il 2012 visto che il 30 settembre cade di domenica) e potrà iniziare ad utilizzare il credito vantato nei confronti del fisco solo dal 16 di novembre!
3. Detiene un credito nei confronti del fisco per un importo superiore a € 15.000,00
La compensazione potrà avvenire a partire dal 16 del giorno successivo a quello in cui si è presentata la dichiarazione Iva in forma Autonoma con apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato.
2) “Ruoli” scaduti e divieto di compensazione
La chiusura dell’argomento compensazioni non può prescindere dalla trattazione delle previsioni del D.L. n. 78 del 2010.
In base a tale decreto infatti dal 1° di gennaio del 2011 non è più possibile compensare eventuali crediti erariali in presenza di ruoli riguardanti imposte erariali con relativi accessori il cui importo superi i 1.500 euro e per i quali sia scaduto il termine di pagamento.
Con circolare 4/E del 2011 l’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che il divieto di compensazione è totale e non limitato agli importi ancora da pagare ed iscritti a ruolo.
Per il contribuente che vanta un credito nei confronti dell’Erario non sarà quindi possibile compensare quando:
-
Vi sono importi iscritti a ruolo con termini di pagamento scaduti 60 giorni dalla notifica della cartella
-
Gli importi iscritti a ruoli(comprensivi di interessi e sanzioni) siano di un importo superiore ai € 1.500,00.
L’indebita compensazione è punita con una sanzione pari al 50 per cento degli importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento e non può, comunque, superare il limite del 50 per cento dell’ammontare indebitamente compensato.
Precisiamo che le compensazioni di cui sopra sono quelle cosiddette “orizzontali” e riguardanti il pagamento di debiti Erariali (ad esempio, IRPEF, IRES, IVA ed altre imposte indirette).
La norma, infatti, facendo esplicito riferimento alle "imposte erariali", porta ad escludere i crediti e i debiti contributivi.
3) Le nostre conclusioni
La situazione ad oggi in termini di compensazioni orizzontali resta pressoché invariata ad eccezione del limite sopra menzionato. La novità introdotta, in termini pratici, significherà molto probabilmente una corsa alle dichiarazioni Iva autonome con aggravio di oneri per i contribuenti.
Ma ben altro è il problema. Considerato che l’Agenzia delle Entrate è “aperta” alla ricezione delle dichiarazioni Iva solo dal 1 febbraio in avanti , e che ciò comporta lo slittamento al 16 di marzo per la prima compensazione utile over-5.000,00 €, sarebbe stato quantomeno auspicabile un miglioramento della procedura in tal senso dal momento che la funzione del meccanismo di compensazione sarebbe quella di arginare una lacuna del sistema erariale che non è in grado di garantire un rimborso in tempi rapidi del credito sorto in corso d’anno.
I contribuenti, nei primi due mesi dell’anno, si troveranno a dover versare dei tributi pur avendo dei crediti iva. Risulta quindi chiaro come la recente modifica possa apparire come “uno strumento per fare cassa” e non come “strumento al contrasto all’evasione”.
In quest’epoca di grandi manovre e semplificazioni si è scelto tuttavia di toccare l’argomento compensazioni semplicemente modificando quel limite e provocando in tal modo non solo un incremento degli adempimenti (e dei costi) a carico delle aziende, ma anche un peggioramento delle condizioni di recupero del credito Iva.
Probabilmente un potenziamento della piattaforma informatica dell’agenzia delle Entrate sarebbe risultato molto più utile, effettivo e sicuramente meno oneroso per i contribuenti in un periodo che certamente non è tra i più rosei per l’economia italiana.