Come era previsto per gli scorsi anni, anche quest’anno, nel caso in cui siano state sostenute spese relative ad interventi di risparmio energetico iniziati nel 2011 (o in anni precedenti) e che proseguono nel 2012, è necessario spedire telematicamente un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate per indicare le spese sostenute nel 2011 e poter, quindi, usufruire della detrazione Irpef/Ires 55% di tali spese.
La comunicazione deve essere spedita, mediante il c.d. modello IRE, entro venerdì 30 marzo 2012 (si ricorda, infatti, che
quest’anno è bisestile).
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1) Detrazione 55%: proroga per il 2012 e interventi agevolabili
La detrazione Irpef/Ires del 55% delle spese sostenute per gli interventi volti al risparmio energetico degli edifici esistenti, introdotta a partire dal 2007 e poi più volte prorogata, è stata da ultimo prorogata anche per l’anno 2012 dal Decreto salva-Italia (D.L. n. 201/2011, all’art. 4, comma 4).
Il decreto ha mantenuto la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo, come per il 2011, ma ha ampliato gli interventi agevolabili includendovi anche la “sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria”.
Resta comunque confermata l’agevolazione per le spese sostenute in relazione a:
-
interventi di riqualificazione energetica globale (es: coibentazione, rifacimento pavimenti);
-
interventi eseguiti sull’involucro dell’edificio (es: sostituzione di finestre comprensive di infissi);
-
installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
-
sostituzione (integrale o parziale) di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o anche non a condensazione, con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
-
opere edilizie funzionali agli interventi volti al risparmio energetico;
-
prestazioni professionali rese per la realizzazione degli interventi e per la predisposizione della documentazione necessaria per fruire della detrazione (es: asseverazione, attestato di certificazione o qualificazione energetica, scheda informativa).
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2) La comunicazione IRE per i lavori a cavallo d’anno
Per effetto di quanto disposto dall’art. 29, comma 6, del D.L. n. 185/2008 e dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 06.05.2009, a partire dalle spese sostenute nel 2009, se i lavori non terminano entro l’anno in cui sono iniziati, per poter fruire dell’agevolazione è necessario inviare una specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione è finalizzata ad informare l’Agenzia delle Entrate delle spese sostenute “nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati”, in modo da permettere il monitoraggio della spesa a carico del bilancio statale per ciascun esercizio finanziario relativa alla detrazione del 55%.
Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro novanta giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.
Pertanto, se i lavori sono iniziati nel 2011 (o in anni precedenti) e non sono ultimati entro il 31.12.2011, il termine entro il quale effettuare l’invio della comunicazione relativamente alle spese sostenute nel 2011 è il 30 marzo 2012, in quanto il 2012 è un anno bisestile.
A tal fine, deve essere compilato il modello IRE, approvato dal Provvedimento del 06.05.2009, il quale deve essere poi inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
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3) Quando non si deve inviare la comunicazione IRE
La comunicazione IRE non deve essere presentata:
-
se i lavori iniziano e si concludono nello stesso periodo d’imposta (es: lavori iniziati e terminati nel 2011);
-
se nel periodo precedente a quello di ultimazione dei lavori non sono state sostenute spese (es: lavori ultimati nel 2012 senza sostenimento di spese nel 2011).
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4) Sanzioni
Nel caso di tardiva o omessa presentazione del Mod. Ire, non si ha decadenza della detrazione, ma, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23.04.2010, si applica comunque la sanzione da € 258 a € 2.065 prevista in caso di omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributaria.
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5) Lavori ultimati nel 2011: la comunicazione all’ENEA
Si ricorda, infine, che il 30 marzo 2012 rappresenta anche il termine ultimo entro cui si deve inviare all’ENEA, in caso di ultimazione dei lavori nel 2011:
-
una copia dell’attestato di certificazione o qualificazione energetica (se previsto per il tipo di intervento);
-
la scheda informativa.
Tale documentazione, infatti, necessaria per fruire della detrazione del 55%, deve essere inviata telematicamente all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.