Il condono introdotto dalla Manovra correttiva per liberale gli archivi dell’Anagrafe tributaria dai milioni di partite Iva inattive, non ha raggiunto lo scopo prefissato. Così, dopo il prolungamento del termine entro cui aderire alla sanatoria - previsto con il Decreto proroghe - il Decreto fiscale ha riformato la procedura di chiusura delle partite Iva inattive, rendendola meno rigida rispetto a quella precedente, scompare infatti la condizione di inattività per tre anni consecutivi per la chiusura d’ufficio.
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1) La chiusura delle partite Iva inattive, la prima iniziativa arriva con la Manovra correttiva
È stata una norma della Manovra correttiva 2011 a prevedere la chiusura d’ufficio delle partite Iva che sono rimaste inattive per almeno 3 anni consecutivi. Più precisamente la chiusura d’ufficio riguarda i soggetti titolari di partita Iva che per 3 annualità consecutive:
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non hanno esercitato alcuna attività d’impresa, arte o professione;
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non hanno presentato la dichiarazione Iva, qualora fosse dovuta.
In entrambi i casi ciò che si contesta al contribuente è il fatto di non aver presentato la dichiarazione di cessazione dell’attività (art. 35, commi 3 e 4 del D.p.r. 633/72) che di regola deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’effettiva cessazione.
Una volta accertato il verificarsi del presupposto, l’Ufficio chiude d’ufficio la partita Iva con provvedimento di revoca, impugnabile davanti alla Commissione tributaria, e applica la sanzione per mancata presentazione della dichiarazione di cessazione, compresa tra un minimo di €. 516 ed un massimo di €. 2.065 (art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 471/1997).
2) Il mini condono offerto dalla Manovra correttiva
La Manovra correttiva ha anche dato la possibilità ai contribuenti di regolarizzarsi con il pagamento di un forfait di 129 €, evitando così la chiusura d’ufficio e la relativa sanzione. In questo modo sono i contribuenti stessi che avviano spontaneamente la procedura di chiusura e lo fanno con un piccolo risparmio, visto che il pagamento in caso di adesione è pari a 129 Euro mentre quello a seguito di contestazione è di 172 Euro (se versato entro i 30 giorni dal ricevimento dell’avviso).
Il pagamento doveva essere effettuato entro il 4 ottobre 2011 con il “Modello F24 versamenti con elementi identificativi” (che non consente la compensazione con eventuali crediti), indicando:
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nella sezione “contribuente” il codice fiscale e i dati anagrafici del contribuente;
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nel campo “tipo” la lettera R;
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nel campo “elementi identificativi” la partita Iva da chiudere;
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nel campo “codice” il codice tributo 8110;
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nel campo “anno” l’anno di cessazione dell’attività.
In ogni caso per potersi avvalere della sanatoria era necessario che non fossero già state contestate le violazioni, con atto di contestazione portato a conoscenza del contribuente.
3) La proroga al 2 aprile 2012
Il c.d. “Decreto proroghe” (D.L. n. 216 del 29.12.2011) ha rinviato dal 04.10.2011 al 31.03.2012 il termine entro il quale è possibile aderire alla sanatoria delle partite iva inattive, pagando il forfait di 129 Euro. Poiché il 31 marzo 2012 cade di sabato, il nuovo termine slitta al 2 aprile 2012.
4) Le modifiche del decreto fiscale
Visto che gli sforzi fatti finora per ripulire gli archivi dell’Anagrafe tributaria di milioni di partite Iva inattive sono stati inutili, ad un mese dal termine entro cui si chiude il “mini condono” delle partite Iva inattive, il Decreto fiscale del 2 marzo 2012 ha riscritto la procedura di chiusura delle stesse.
Questo il nuovo iter:
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l’Agenzia delle Entrate procederà alla revoca d’ufficio semplicemente sulla base dei dati in possesso dell’Anagrafe tributaria e la comunicherà al contribuente (è stato eliminato il riferimento ai 3 anni consecutivi di inattività);
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il contribuente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa alla revoca d’ufficio, potrà:
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fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle Entrate nel caso in cui rilevi eventuali elementi non considerati o non valutati correttamente;
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alternativamente, provvedere al pagamento della sanzione prevista in caso di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività nella misura ridotta a 1/3 del minimo (€ 172);
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trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione senza alcun esito da parte del contribuente, la somma dovuta a titolo di sanzione è iscritta direttamente a ruolo a titolo definitivo.
Per combattere il fenomeno delle frodi Iva il decreto fiscale ha stabilito (introducendo l’art. 35-quater del D.P.R. n. 633/1972) che l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile un servizio che consentirà a chiunque di verificare la validità del numero di partita Iva, e di ottenere informazioni circa:
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lo stato di attività della partita Iva;
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la denominazione del soggetto o, in assenza, nome e cognome della persona fisica titolare.
5) Considerazioni finali
In assenza di ulteriori precisazioni si ritiene che il contribuente potrà regolarizzare spontaneamente la propria posizione versando 129€ entro il 2 aprile 2012, aderendo così al “mini condono” introdotto con la manovra correttiva, purché nel frattempo non gli sia stata contestata la violazione da parte dell’Amministrazione finanziaria (che avverrà a partire dal 2 marzo 2012 secondo la nuova procedura). Finito il termine per aderire al condono, il contribuente potrà sempre utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso (se non sono decorsi i termini) oppure attendere la contestazione dell’Amministrazione finanziaria, e versare entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, una sanzione pari ad 1/3 del minimo (172 Euro).