Con la pubblicazione del decreto ministeriale 27 dicembre 2011 sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 2012, dal 1° marzo 2012 cambiano gli importi dovuti per il rilascio di copie di atti e documenti rilasciati dalle Commissioni Tributarie.
Gli importi, che variano in funzione del tipo di documento richiesto, del formato di rilascio e della quantità richiesta, sono determinati sulla base di apposite tabelle allegate allo stesso decreto.
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1) Ambito applicativo - Art. 1 del decreto
L'art. 1 prevede che per il rilascio di copia di atti e documenti le relative spese sono fissate, per i richiedenti diversi dall'ufficio impositore, nella misura stabilita dalle tabelle contenute negli allegati 1, 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante del decreto.
Gli uffici di segreteria interessati sono quelli:
- della Commissione tributaria Centrale;
- delle Commissioni tributarie provinciali e regionali;
- delle Commissioni tributarie di primo e di secondo grado delle province di Trento e di Bolzano.
Gli atti ed i documenti per i quali può essere richiesto il rilascio sono:
- atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e di ufficio di cui all'articolo 25 , comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 (secondo il quale “ I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio ”);
- la sentenza di cui all'articolo 38 , comma 1, dello stesso decreto legislativo (il quale recita “ Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese ”) e la sentenza di cui all'articolo 69 (per il quale “ Se la commissione condanna l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15 e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell'art. 475 del codice di procedura civile, applicando per le spese l'art. 25, comma 2 ”).
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2) Determinazione della spesa - Art. 2 del decreto
Gli importi variano in funzione del tipo di documento richiesto (con o senza certificazione di conformità), del formato di rilascio (cartaceo od elettronico) e della quantità richiesta (numero delle pagine o dimensione del file).
Copie senza certificazione senza certificazione di conformità ( comma 1 ): l'importo è stabilito nella misura indicata nella tabella contenuta nell'allegato 1.
Allegato 1 (di cui all'articolo 2, comma 1)
Tabella 1 – Ammontare del diritto di copia senza certificazione di conformità
Diritto per il rilascio di copia cartacea senza certificazione di conformità
|
|
Numero di pagine | Diritto di copia forfettizzato |
da 1 a 4
|
1,50 euro
|
da 5 a 10 | 3 euro |
da 11 a 20 | 6 euro |
da 21 a 50 | 12 euro |
da 51 a 100 | 25 euro |
oltre le 100 | 25 euro + 15 euro per ogni ulteriore blocco da 100 pagine o frazione di 100 |
Copie autentiche ( comma 2 ): è dovuto un diritto aggiuntivo, rispetto al diritto di copia senza certificazione, pari a 9 euro per ogni singolo documento come indicato nella tabella contenuta nell'allegato 2.
Allegato 2 (di cui all'articolo 2, comma 2)
Tabella 2 – Ammontare del diritto di copia con certificazione di conformità
Diritto per il rilascio di copia cartacea con certificazione di conformità
|
|||
Numero di pagine
|
Diritto di copia forfettizzato
|
Diritto di copia autentica |
Totale
|
da 1 a 4 | 1,50 euro | 9 euro | 10,50 euro |
da 5 a 10 | 3 euro | 9 euro | 12 euro |
da 11 a 20 | 6 euro | 9 euro | 15 euro |
da 21 a 50 | 12 euro | 9 euro | 21 euro |
da 51 a 100 | 25 euro | 9 euro | 34 euro |
oltre le 100 | 25 euro + 15 euro per ogni ulteriore blocco da 100 pagine o frazione di 100 | 9 euro | 34 euro + 15 euro per ogni ulteriore blocco da 100 pagine o frazione di 100 |
Copie in formato elettronico di ogni singolo atto e documento informatico prodotto dalle parti nel predetto formato ( comma 3 ): è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato 3.
Allegato 3 (di cui all'articolo 2, comma 3)
Tabella 3: Diritto di copia, in formato elettronico, di ogni singolo atto e documento informatico prodotto dalle parti in formato elettronico
Diritto di copia, in formato elettronico, di ogni singolo atto e documento informatico prodotto dalle parti in formato elettronico | |||
Tipo di supporto |
Dimensione del file in KB (Kilobyte) |
Importo forfetizzato | |
Supporti di memoria di massa: CD, DVD Posta elettronica o prelievo da sorgente remota |
Fino a 40
|
€ 1,00
|
|
41 – 100
|
€ 2,00
|
||
101 – 200
|
€ 4,00
|
||
201 – 500
|
€ 8,00
|
||
501 – 1000
|
€ 15,00
|
||
Oltre 1000
|
€ 15,00 più € 6,00 ogni ulteriori 4.928 kilobyte o frazione di 4928 sino ad un massimo di euro € 500
|
Copie in formato elettronico di ogni singolo atto e documento informatico trasferito dall'archivio informatico degli uffici di segreteria ( comma 4 ): è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato 4.
Allegato 4 (di cui all'articolo 2, comma 4)
Tabella 4 Diritto per il rilascio di copia, in formato elettronico, di ogni singolo atto e documento informatico trasferito dall'archivio informatico dell'ufficio di segreteria
Diritto per il rilascio di copia, in formato elettronico, di ogni singolo atto e documento informatico trasferito dall'archivio informatico dell'ufficio di segreteria |
|||
Tipo di supporto |
Numero di pagine |
Importo forfetizzato
|
|
Supporti di memoria di massa: CD, DVD Posta elettronica o prelievo da sorgente remota |
Fino a 40 |
€ 1,00
|
|
41 – 100 |
€ 2,00
|
||
101 – 200 |
€ 4,00
|
||
201 – 500 |
€ 8,00
|
||
501 – 1000 |
€ 15,00
|
||
Oltre 1000 |
€ 15,00 più € 6,00 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 sino ad un massimo di 100.000 pagine
|
Infine, il comma 5 dell'art. 3 prevede che per il rilascio delle copie di cui ai commi 3 e 4, su supporto fornito dal richiedente, la copia sarà rilasciata a condizione che il supporto medesimo sia utilizzabile nell'ufficio al quale viene richiesta.
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3) Modalità di assolvimento della spesa ed entrata in vigore delle disposizioni - Art. 3 del decreto
I commi 1 e 2 dell'art. 3 stabiliscono in che modo sono assolte le spese per il rilascio delle copie. In particolare, è specificato che tali spese sono a carico del richiedente e vengono riscosse, all'atto della presentazione della domanda, mediante l'applicazione di marche da bollo ordinarie sulla medesima domanda a cura dell'ufficio di segreteria cui va inoltrata la richiesta.
Gli uffici di segreteria provvedono ad annotare sull'originale l'avvenuto rilascio di copia di sentenze o di altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria in forma esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile.
Infine, il comma 3 del medesimo articolo prevede che le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, quindi, dal 1° marzo 2012.
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