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I NUOVI IMPORTI PER I DIRITTI DI COPIA DEGLI ATTI DEL PROCESSO TRIBUTARIO

I nuovi importi per i diritti di copia degli atti del processo tributario

A partire dal 1° marzo 2012 cambiano gli importi dovuti per il rilascio di copie di atti e documenti rilasciati dalle Commissioni Tributarie nel processo tributario

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Con la pubblicazione del decreto ministeriale 27 dicembre 2011 sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 2012, dal 1° marzo 2012 cambiano gli importi dovuti per il rilascio di copie di atti e documenti rilasciati dalle Commissioni Tributarie.

Gli importi, che variano in funzione del tipo di documento richiesto, del formato di rilascio e della quantità richiesta, sono determinati sulla base di apposite tabelle allegate allo stesso decreto.

1) Ambito applicativo - Art. 1 del decreto

L'art. 1 prevede che per il rilascio di copia di atti e documenti le relative spese sono fissate, per i richiedenti diversi dall'ufficio impositore, nella misura stabilita dalle tabelle contenute negli allegati 1, 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante del decreto.

Gli uffici di segreteria interessati sono quelli:

  • della Commissione tributaria Centrale;
  • delle Commissioni tributarie provinciali e regionali;
  • delle Commissioni tributarie di primo e di secondo grado delle province di Trento e di Bolzano.

Gli atti ed i documenti per i quali può essere richiesto il rilascio sono:

  • atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e di ufficio di cui all'articolo 25 , comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 (secondo il quale “ I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio ”);
  • la sentenza di cui all'articolo 38 , comma 1, dello stesso decreto legislativo (il quale recita “ Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese ”) e la sentenza di cui all'articolo 69 (per il quale “ Se la commissione condanna l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15 e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell'art. 475 del codice di procedura civile, applicando per le spese l'art. 25, comma 2 ”).

2) Determinazione della spesa - Art. 2 del decreto

Gli importi variano in funzione del tipo di documento richiesto (con o senza certificazione di conformità), del formato di rilascio (cartaceo od elettronico) e della quantità richiesta (numero delle pagine o dimensione del file).

Copie senza certificazione senza certificazione di conformità ( comma 1 ): l'importo è stabilito nella misura indicata nella tabella contenuta nell'allegato 1.

Allegato 1 (di cui all'articolo 2, comma 1)
Tabella 1  – Ammontare del diritto di copia senza certificazione di conformità

Diritto per il rilascio di copia cartacea senza certificazione di conformità
 Numero di pagine  Diritto di copia forfettizzato
da 1 a 4
1,50 euro
da 5 a 10 3 euro
da 11 a 20 6 euro
da 21 a 50 12 euro
da 51 a 100 25 euro
oltre le 100 25 euro + 15 euro per ogni ulteriore blocco da 100 pagine o frazione di 100


Copie autentiche ( comma 2 ): è dovuto un diritto aggiuntivo, rispetto al diritto di copia senza certificazione, pari a 9 euro per ogni singolo documento come indicato nella tabella contenuta nell'allegato 2.

Allegato 2 (di cui all'articolo 2, comma 2)
Tabella 2 – Ammontare del diritto di copia con certificazione di conformità

Diritto per il rilascio di copia cartacea con certificazione di conformità    
Numero di pagine 
Diritto di copia forfettizzato
  Diritto di copia autentica
Totale
 da 1 a 4  1,50 euro  9 euro  10,50 euro
 da 5 a 10  3 euro  9 euro  12 euro
 da 11 a 20  6 euro  9 euro  15 euro
 da 21 a 50  12 euro  9 euro  21 euro
 da 51 a 100  25 euro  9 euro  34 euro
 oltre le 100  25 euro + 15 euro per ogni ulteriore blocco da 100 pagine o frazione di 100  9 euro  34 euro + 15 euro per ogni ulteriore blocco da 100 pagine o frazione di 100


Copie in formato elettronico di ogni singolo atto e documento informatico prodotto dalle parti nel predetto formato ( comma 3 ): è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato 3.

Allegato 3 (di cui all'articolo 2, comma 3)
Tabella 3: Diritto di copia, in formato elettronico, di ogni singolo atto e documento informatico prodotto dalle parti in formato elettronico

Diritto di copia, in formato elettronico, di ogni singolo atto e documento informatico prodotto dalle parti in formato elettronico
Tipo di supporto

Dimensione del file in KB (Kilobyte)

Importo forfetizzato
Supporti di memoria di massa: CD, DVD
Posta elettronica o prelievo da sorgente remota
Fino a 40
€ 1,00
41 – 100
€ 2,00
101 – 200
€ 4,00
201 – 500
€ 8,00
501 – 1000
€ 15,00
Oltre 1000
€ 15,00 più € 6,00 ogni ulteriori 4.928 kilobyte o frazione di 4928 sino ad un massimo di euro € 500


Copie in formato elettronico di ogni singolo atto e documento informatico trasferito dall'archivio informatico degli uffici di segreteria ( comma 4 ): è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato 4.

Allegato 4 (di cui all'articolo 2, comma 4)
Tabella 4 Diritto per il rilascio di copia, in formato elettronico, di ogni singolo atto e documento informatico trasferito dall'archivio informatico dell'ufficio di segreteria

Diritto per il rilascio di copia, in formato elettronico, di ogni singolo atto e documento informatico trasferito dall'archivio informatico dell'ufficio di segreteria

Tipo di supporto

Numero di pagine

Importo forfetizzato

Supporti di memoria di massa: CD, DVD

Posta elettronica o prelievo da sorgente remota

Fino a 40

€ 1,00

41 – 100

€ 2,00

101 – 200

€ 4,00

201 – 500

€ 8,00

501 – 1000

€ 15,00

Oltre 1000

€ 15,00 più € 6,00 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 sino ad un massimo di 100.000 pagine

Infine, il comma 5 dell'art. 3 prevede che per il rilascio delle copie di cui ai commi 3 e 4, su supporto fornito dal richiedente, la copia sarà rilasciata a condizione che il supporto medesimo sia utilizzabile nell'ufficio al quale viene richiesta.

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3) Modalità di assolvimento della spesa ed entrata in vigore delle disposizioni - Art. 3 del decreto

I commi 1 e 2 dell'art. 3 stabiliscono in che modo sono assolte le spese per il rilascio delle copie. In particolare, è specificato che tali spese sono a carico del richiedente e vengono riscosse, all'atto della presentazione della domanda, mediante l'applicazione di marche da bollo ordinarie sulla medesima domanda a cura dell'ufficio di segreteria cui va inoltrata la richiesta.

Gli uffici di segreteria provvedono ad annotare sull'originale l'avvenuto rilascio di copia di sentenze o di altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria in forma esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile.

Infine, il comma 3 del medesimo articolo prevede che le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, quindi, dal 1° marzo 2012.

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