Siamo in piena campagna fiscale ed è utile riepilogare tutte le scadenze delle dichiarazioni dei redditi da presentare nei prossimi mesi.
Un emendamento approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze durante l'iter di conversione del "Decreto Crescita - DL 34/2019" attualmente all’esame della Camera, modifica i termini di dichiarazione, prevedendo una proroga a regime del termine per la trasmissione telematica dei modelli Redditi e della dichiarazione Irap dal 30 settembre al 30 novembre (per il 2019 la scadenza sarà il 2 dicembre in quanto il 30 novembre cade di sabato).
Per l’ufficialità della proroga, è necessario attendere l’approvazione del testo del DL 34/2019 da parte della Camera (oggi 19 giugno all’esame in aula) e successivamente del Senato.
Queste in particolare le date da ricordare:
- 2 dicembre 2019 (a seguito della proroga a regime del termine per la trasmissione telematica dei Modelli Redditi PF/SP/SC, Modello 770 e Modello Irap dal 30 settembre al 30 novembre, per il 2019 cade di sabato quindi la scadenza sarà il 2 dicembre);
- 23 luglio per il Modello 730 (resta fermo 8 luglio 2019 per il 730 presentato dal sostituto d'imposta).
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1) Dichiarazione 730/2019 precompilato e ordinario: doppia scadenza
Si incomincia con il Modello 730.
Il 730 è essenzialmente il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Esistono due tipologie di 730:
- il precompilato
- e l'ordinario.
Il 730 precompilato è, come suggerisce la parola, il modello già compilato dall'Agenzia delle Entrate, attraverso i dati in suo possesso (anagrafe tributaria, dati anno precedente, dati trasmessi dai soggetti obbligati quali sostituti d'imposta, medici, banche ecc...). Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15 aprile, in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del Codice PIN, e il contribuente ci può accedere direttamente o tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato, in questo caso dovrà consegnare al sostituto o all’intermediario un’apposita delega per l’accesso
al 730 precompilato.
La scelta della modalità di accesso comporta vantaggi e svantaggi, in termini di costi e di successivi controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate. Una volta effettuato l'accesso è possibile accettarlo senza modifice, modificarlo oppure non accettarlo e scegliere il 730 ordinario.
Il modello 730 ordinario viene utilizzato quando il contribuente non può o non vuole usare il precompilato. Tale modello, a differenza del precompilato, non può essere presentato autonomamente, pertanto occorrerà rivolgersi ad un intermediario o al sostituto.
Il termine di presentazione è fissato al:
- 8 luglio 2019 (il 7 luglio quest'anno cade di domenica) in caso di presentazione tramite sostituto d'imposta;
- 23 luglio 2019 in caso di presentazione diretta (solo per il 730 precompilato) o tramite CAF-intermediario (per il 730 precompilato o ordinario).
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2) Dichiarazione Redditi PF/2019: cartacea e telematica
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che:
- hanno conseguito redditi nell’anno 2018 e non rientrano nei casi di esonero elencati nelle istruzioni del Modello;
- sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.
In particolare sono obbligati:
- i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2019), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
- i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero;
- i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2019);
- i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
- i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
I contribuenti sono obbligati a presentare il Mod. Redditi PF 2019 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.
Sono esclusi da tale obbligo e pertanto possono presentare il modello REDDITI 2019 cartaceo, presso un qualsiasi ufficio postale, i contribuenti che:
-
pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730;
-
pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RT, RW);
-
devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
Pertanto, sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2019 deve essere presentato entro i termini seguenti:
- dal 2 maggio 2019 al 1° luglio 2019 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
- entro il 2 dicembre 2019 (il 30 novembre cade di sabato, a seguito della proroga a regime del termine per la trasmissione telematica dei Modelli Redditi PF/SP/SC, Modello 770 e Modello Irap dal 30 settembre al 30 novembre) se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
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3) Dichiarazione Redditi SP/2019 entro il 30.09.2019 solo telematica
Il Mod. Redditi 2019 SP - Società di persone ed equiparate deve essere utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nell’anno 2018, al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato. Deve essere presentato esclusivamente con modalità telematica (direttamente o tramite intermediari abilitati).
Sono obbligati ad utilizzare il modello Redditi SP:
- le società semplici
- le società in nome collettivo e in accomandita semplice
- le società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza)
- le società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale)
- le associazioni senza personalità giuridica, costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni
- le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra i coniugi (cointestatari della licenza o entrambi imprenditori)
- gruppi europei di interesse economico (Geie).
Non devono, invece, presentare il modello Redditi SP:
-
le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il modello Redditi Persone fisiche);
-
le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il modello Unico Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o il modello Redditi enti non commerciali ed equiparati);
-
i condomini che devono, invece, presentare la dichiarazione modello 770 semplificato se, in qualità di sostituti d’imposta, hanno effettuato ritenute.
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4) Dichiarazione Soggetti IRES (Modello Redditi SC e Redditi ENC 2019)
Il Modello “Redditi - Società di capitali 2019” e il "Modello Redditi - Enti non commerciali 2019" devono essere presentati dai soggetti IRES entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (ai fini dell’adempimento della presentazione non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta).
N.B. a seguito della proroga prevista dall'emendamento approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze durante l'iter di conversione del "Decreto Crescita - DL 34/2019", il termine previsto dall'art. 2 DPR n. 322/98 viene modificato, quindi per i soggetti IRES la presentazione dovrà avvenire entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Ad esempio, un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dovrà presentare la dichiarazione in via telematica entro il 30 settembre 2019 (2 dicembre 2019 a seguito della proroga a regime del termine per la trasmissione telematica dei Modelli Redditi PF/SP/SC, Modello 770 e Modello Irap dal 30 settembre al 30 novembre, per il 2019 cade di sabato quindi la scadenza sarà il 2 dicembre).
Un contribuente, invece, con periodo d’imposta 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019, dovrà presentare la dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2019) entro il 31 marzo 2020.
Il modello Redditi SC deve essere presentato, in via telematica direttamente o tramite intermediario abilitato.
Il modello Redditi ENC va presentato in via telematica:
- dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'Iva;
- dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta;
- dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione Irap;
- dai soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore e dei parametri;
- dagli intermediari abilitati, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori.
I soggetti non obbligati alla presentazione telematica possono presentare la dichiarazione presso un ufficio postale.
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5) Dichiarazione IRAP/2019 e riepilogo di tutte le scadenze
Il modello Irap deve essere utilizzato per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive, disciplinata dal Dlgs 446/1997.
La dichiarazione IRAP è presentata in forma autonoma:
Il modello Irap deve essere presentato esclusivamente in via telematica entro i seguenti termini:
- per le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, il termine è fissato al 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (fermi restando i termini previsti dall’articolo 5-bis del d.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni nei casi di trasformazione, fusione o scissione totale) (2 dicembre 2019 a seguito della proroga a regime del termine per la trasmissione telematica dei Modelli Redditi PF/SP/SC, Modello 770 e Modello Irap dal 30 settembre al 30 novembre, per il 2019 cade di sabato quindi la scadenza sarà il 2 dicembre);
- per i soggetti all’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 73, comma 1, del Tuir, nonché per le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis) dell’articolo 3, il termine è fissato nell’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, quindi per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il termine sarà entro il 30 settembre 2019 (2 dicembre 2019 a seguito della proroga a regime del termine per la trasmissione telematica dei Modelli Redditi PF/SP/SC, Modello 770 e Modello Irap dal 30 settembre al 30 novembre, per il 2019 cade di sabato quindi la scadenza sarà il 2 dicembre).
Ai fini dell’adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta.
Riepiloghiamo le diverse scadenze
RIEPILOGO SCADENZE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI 2019
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Dichiarazione Iva 2019 |
tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2019 presentazione telematica |
Modello 730/2019 precompilato |
15.04.2019 disponibile on line, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, il modello 730 precompilato |
08.07.2019 (il 7.7 cade di domenica) consegna ai sostituti d’imposta |
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23.07.2019 invio diretto da parte del contribuente o da parte di Caf o professionisti |
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Modello 730/2019 ordinario |
08.07.2019 (il 7.7 cade di domenica) consegna ai sostituti d’imposta |
23.07.2019 invio diretto da parte del contribuente o da parte di Caf o professionisti |
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Modello 770/2019 |
02.12.2019 (per l'ufficialità della proroga del termine per la trasmissione telematica dal 30 settembre al 30 novembre, prevista dall'emendamento al Decreto Crescita rimaniamo in attesa della conversione in legge) presentazione telematica |
Modello Redditi 2019 PF |
dal 02.05.2019 al 01.07.2019 cartaceo presso gli uffici postali |
02.12.2019 (per l'ufficialità della proroga del termine per la trasmissione telematica dal 30 settembre al 30 novembre, prevista dall'emendamento al Decreto Crescita rimaniamo in attesa della conversione in legge) presentazione telematica |
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Modello Redditi 2019 soggetti Ires |
02.12.2019 (per l'ufficialità della proroga del termine per la trasmissione telematica dal 30 settembre al 30 novembre, prevista dall'emendamento al Decreto Crescita rimaniamo in attesa della conversione in legge) presentazione telematica |
entro l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (per l'ufficialità della proroga del termine per la trasmissione telematica prevista dall'emendamento al Decreto Crescita rimaniamo in attesa della conversione in legge) presentazione telematica |
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Modello Irap/2019 |
02.12.2019 per i soggetti Irpef e società di persone, nonché per i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (per l'ufficialità della proroga del termine per la trasmissione telematica dal 30 settembre al 30 novembre, prevista dall'emendamento al Decreto Crescita rimaniamo in attesa della conversione in legge) presentazione telematica |
entro l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti Ires con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (per l'ufficialità della proroga del termine per la trasmissione telematica prevista dall'emendamento al Decreto Crescita rimaniamo in attesa della conversione in legge) presentazione telematica |