Il decreto liberalizzazioni (art. 3 DL n. 1/2012) ha introdotto per gli under 35 le società semplificate a responsabilità limitata riservate alle persone fisiche, con procedure di avvio semplificate e capitale sociale minimo da conferire di solo 1€.
Il fine evidente è quello di favorire l’imprenditoria giovanile. La norma è già in vigore dallo scorso 24 gennaio ma sono probabili modifiche in fase di conversione in legge entro il 24 marzo e con il decreto attuativo ministeriale che dovrà seguire al massimo dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta.
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1) Ssrl in attesa del decreto attuativo
L’aspetto più controverso, per il quale è in corso la discussione in Commissione al Senato è la possibilità di costituzione con scrittura privata, senza l’assistenza dei notai.
Su questo pare che il Governo sia propenso ad un emendamento per le perplessità sollevate da più parti sull’assenza di controllo delle qualità soggettive dei soci in fase di costituzione. Il Collegio nazionale dei notai aveva infatti immediatamente sottolineato il rischio che la nuova forma societaria sia utilizzata per attività illecite ad es. di riciclaggio o nelle gare di appalto, tramite prestanome.
Il Servizio Studi del Senato e le Camere di commercio d’altra parte hanno evidenziato che per il deposito dell’atto costituivo al Registro delle Imprese l’art. 11 del DPR 581/95 prevede una scrittura privata “autenticata” e non "semplice".
In attesa quindi di disposizioni e della disposizione di uno Statuto standard tramite il decreto ministeriale, per il momento di fatto le Camere di Commercio non accettano l’iscrizione di tali nuove società.
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2) La società semplificata a responsabilità limitata:cos'è?
Vediamo meglio la novità sulla srl semplificata in vigore ad oggi.
Il decreto 1/2012 ha introdotto un nuovo articolo al CC n. 2463 bis sulle caratteristiche del modello societario ed ha modificato l’art. 2484 introducendo le ipotesi di scioglimento delle nuove SSRL.
La SRL semplificata può essere costituita esclusivamente:
• da persone fisiche
• che non hanno compiuto di 35 anni di età
Può anche essere unipersonale.
L’atto costitutivo può essere redatto per scrittura privata e deve indicare:
• dati anagrafici completi di ciascun socio;
• denominazione della società con specifica indicazione che si tratta di ssrl
• sede ed eventuali sedi secondarie
• ammontare del capitale sociale
• attività , quota di partecipazione di ciascun socio , norme sul funzionamento in particolare rappresentanza legale e amministratore, eventuale revisore dei conti (requisiti ex art 2463)
• luogo e data di sottoscrizione
Tale atto costituitvo va depositato presso il Registro delle imprese della Camera di commercio competente rispetto alla sede sociale con comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria, anche telematica, allegando i documenti (ex art 2329cc)( sulla sottoscrizione per intero del capitale sociale.
L’Ufficio del Registro deve accertare i requisiti richiesti e procedere all’iscrizione entro il termine perentorio di 15 giorni.
Se non viene rispettato il termine è previsto l’iscrizione per decreto del giudice del registro.
In tema di modifica dell’atto costituivo e di trasferimenti di quote il decreto ha previsto l’utilizzo sempre di scrittura privata da depositare entro 15 giorni al registro delle imprese .
Il capitale sociale minimo da conferire in denaro è di un euro.
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3) La perdita dei requisiti dell'età
In caso di perdita del requisito dell’età la nuova norma prevede:
-
se un solo socio compie 35 anni l’amministratore convoca un assemblea per trasformare la società oppure vi è l' esclusione di diritto. Il socio che recede viene rimborsato in proporzione alla propria partecipazione nel patrimonio sociale entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso. Tale rimborso può avvenire anche tramite acquisto da parte dei soci ma non attraverso riduzione del capitale sociale;
- se tutti (o l’unico socio di una unipersonale) compiono 35 anni gli amministratori devono convocare l’assemblea per la trasformazione della società in un altro modello, oppure vi è lo scioglimento.
In entrambi i casi sopra descritti la trasformazione della società può anche essere regressiva ossia la srl si può trasformare in società di persone.
Per quanto riguarda la normativa sul bilancio delle srl recentemente modificata dalla legge di stabilità 2012 ma non ancora definita da un decreto attuativo, le società semplificate a r.l che non nominano un sindaco dovrebbero poter redigere un bilancio semplificato.
Per quanto non previsto dai nuovi articoli si applica la normativa delle srl.