Entro il 29 febbraio 2012 deve essere presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate la Comunicazione dati Iva 2012, relativa al periodo d’imposta 2011, utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate o sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Da sottolineare la novità principale per quest’anno: per effetto delle modifiche apportate dalla Legge Comunitaria alla territorialità Iva, i servizi generici resi a soggetti passivi UE non vanno riportati.
Per un maggiore approfondimento scarica la Circolare del Giorno "La Comunicazione Dati Iva 2012 entro il 29.02.2012"
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1) Funzione della Comunicazione dati Iva
La Comunicazione dati Iva serve a quantificare le risorse proprie che ogni Stato membro deve versare al bilancio comunitario. Essa non ha natura dichiarativa e non ha lo scopo di determinare l’imposta dovuta, elementi propri invece della Dichiarazione Iva. Con la Comunicazione dati Iva, il contribuente comunica quindi i dati contabili riepilogativi delle operazioni effettuate nell’anno solare precedente a quello di presentazione.
2) Soggetti obbligati ed esonerati
Sono interessati in generale tutti i titolari di partita Iva obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva (anche se nel 2011 non sono state effettuate operazioni imponibili, liquidazioni periodiche) tranne alcune eccezioni. Le più comuni riguardano:
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i contribuenti che per il 2011 non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA;
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i soggetti di cui all’art. 74 del TUIR, ossia:
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gli organi e le amministrazioni dello Stato;
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i comuni;
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i consorzi tra enti locali;
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le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi;
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le comunità montane;
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le province e le regioni;
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gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
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i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
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coloro che nel 2011 hanno avuto un volume d’affari ≤ 25.000 €;
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i contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi;
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quelli che hanno deciso di presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma e purché vi provvedano entro il 29.02.2012. A questo proposito si ricorda che con la Circolare n. 1/E del 25.01.2011, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito iva annuale, tutti i contribuenti Iva, se vogliono, possono presentare la dichiarazione Iva in via autonoma entro febbraio, evitando così l’ulteriore adempimento della Comunicazione dati Iva.
3) Sanzione per omessa presentazione
Nel caso in cui la comunicazione non venga trasmessa, o venga presentata con dati incompleti o inesatti, verrà applicata una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 2.065, prevista dall’articolo 11 del D.lgs. n. 471/97.
Non è prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, il contribuente pertanto potrà esporre i dati definitivi nella dichiarazione annuale IVA.
È utile ricordare, inoltre, che le comunicazioni inviate entro la scadenza, ma scartate dal sistema telematico, si considerano comunque tempestive se ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi.