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DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ

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DICHIARAZIONE 730/2012: LE PRINCIPALI NOVITÀ

Dichiarazione 730/2012: le principali novità

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 16/01/2012 è stato pubblicato il Modello di Dichiarazione 730/2012 con le relative istruzioni in forma definitiva, analizziamo le principali novità introdotte

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Con il presente approfondimento illustriamo alcune delle principali novità del nuovo Modello 730/2012:
  • Introduzione della cedolare secca per gli immobili locati (Quadro B - sezione I e II)
  • Introduzione di uno specifico codice per beni immobili storici locati (Quadro B - codice 16 nella colonna 2 della sezione I)
  • Introduzione del contributo di solidarietà a carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 (Quadro C - Sezione VI - Altri dati rigo C15)
  • Soppressione dell'obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di pescara per fruire della detrazione del 36% (Quadro E - sezione III)
  • Introduzione del Quadro I - IMU

1) Quadro B - Redditi dei fabbricati: le novità del Modello 730/2012

Cedolare secca

A decorrere dall'anno d'imposta 2011 , per le abitazioni concesse in locazione è stato introdotto un regime di tassazione definito “cedolare secca” sugli affitti che prevede l'applicazione di un'imposta che sostituisce, oltre che l'Irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione.
L'opzione per l'applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con l'imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito complessivo e, di conseguenza, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote IRPEF.
L'opzione per tale regime spetta esclusivamente al locatore titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile, per contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locati per finalità abitative .

L'opzione per il regime della cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto o nella dichiarazione dei redditi.
In entrambi i casi (opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione) nella Sezione I del quadro B vanno indicati i dati dell'immobile concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11Cedolare secca ”, mentre nella sezione II del quadro B devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione (nel caso di contratti di durata non superiore a 30 giorni non registrati va invece barrata la casella “Contratti non sup. 30 gg.”).

Si ricorda, infine, che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca deve essere aggiunto al reddito complessivo del locatore per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni d'imposta previste dall'articolo 13 del TUIR, le detrazioni per canoni di locazione e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali (es. I.S.E.E.).

Nel quadro B è stata introdotta anche la Colonna 5 (Codice canone), da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione.
E' necessario indicare uno dei seguenti codici corrispondenti alla percentuale del canone che viene riportata nella colonna 6 “Canone di locazione”:

  • Codice ‘1' - 85% del canone. Il canone annuo di locazione (colonna 6) deve essere indicato nella misura dell'85 per cento nel caso di applicazione della tassazione ordinaria ;
  • Codice ‘2' - 75% del canone. Il canone annuo di locazione (colonna 6) deve essere indicato nella misura del 75 per cento, nel caso di applicazione della tassazione ordinaria , se il fabbricato è situato nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano;
  • Codice ‘3' - 100% del canone. Il canone annuo di locazione (colonna 6) deve essere indicato nella misura del 100 per cento nel caso di opzione per il regime della cedolare secca (in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo “Locazioni per finalità abitative – Opzione per l'applicazione della cedolare secca”).


Immobili di interesse storico locati

Per gli immobili di interesse storico e/o artistico, per i quali va indicata la rendita determinata in base alla minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato, per quelli dati in locazione è stato introdotto un nuovo codice di utilizzo da indicare nella Colonna 2 (Utilizzo) dei Righi da B1 a B10:

  • Codice 16 - immobile di interesse storico e/o artistico, riconosciuto in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concesso in locazione.
    In tal caso nella colonna 1 (rendita catastale) va indicata la rendita determinata in base alla minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato.

    Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, l’importo del canone di locazione non rileva per la determinazione del reddito imponibile del fabbricato, ma devono comunque essere compilate le colonne 5 (Codice canone) e 6 (Canone di locazione) secondo le regole ivi descritte.

    Nel caso di opzione per la cedolare secca si applicano le regole previste per tale regime, pertanto nella colonna 1 (rendita catastale) va riportata l’effettiva rendita catastale dell’immobile.

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2) Le novità del Quadro C per il calcolo del contributo di solidarietà

L’introduzione a carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui, a decorrere dal 2011, di un contributo di solidarietà del 3%, da applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo, ha reso necessaria la nuova Sezione VI - Altri dati del quadro C, per il calcolo del contributo stesso, da compilare nel seguente modo:

Rigo C15 – Dati contributo di solidarietà: A carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui è previsto, a decorrere dall’anno 2011, un contributo di solidarietà del 3 per cento, da applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo.

  • Colonna 1: riportare l’importo indicato nel punto 134 del CUD 2012, relativo all’ammontare:
    - del reddito erogato ai dipendenti pubblici al netto della riduzione applicata in base all’art. 9, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
    - dei trattamenti pensionistici erogati al netto della riduzione applicata in base all’art. 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.
  • Colonna 2: riportare l’importo indicato nel punto 136 del CUD 2012, relativo all’ammontare del contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d’imposta.

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3) Quadro E - Oneri e spese

Nella Sezione I, sono stati eliminati i righi per le spese per intermediazione immobiliare e per le spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede in quanto queste ora devono essere riportate nei righi da E17 a E19 (Altre spese) rispettivamente con il codice "17" e "18".

Nella Sezione III - A, in merito alle Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 36 per cento e/o del 41 per cento, è stata aggiunta la nuova colonna 10 "n. d'ordine immobile" nella quale dovrà essere attribuito un numero all'immobile oggetto di lavori iniziati nel 2011, per il quale andrà poi compilata anche la nuova Sezione III B, infatti a seguito della soppressione dell’obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara (decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14/05/2011); In luogo della comunicazione e in relazione ai lavori iniziati nel 2011, il contribuente dovrà indicare nella dichiarazione dei redditi (righi da E51 a E53 - Sezione III B):

  • i dati catastali identificativi dell’immobile;
  • gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore;
  • gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

In particolare la Colonna 2 (C.O. Pescara/Condominio) Righi E51 e E52 - Sezione III - B, deve essere barrata nei seguenti casi:

  • interventi iniziati nel 2011 prima del 14/05/2011. Il contribuente, barrando questa casella, dichiara di aver già inviato la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara e, pertanto, non deve compilare le successive colonne, relative ai dati catastali dell’immobile;
  • interventi iniziati nel 2011 dopo il 14/05/2011. Il contribuente dovrà compilare la Sezione III - B in tutte le sue parti;
  • interventi effettuati su parti comuni condominiali dopo il 14/05/2011. I singoli condomini, barrando questa casella, dichiarano che la spesa riportata nella sezione III-A del quadro E si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali. In questo caso nella colonna 3 della sezione III-A va riportato il codice fiscale del condominio, mentre non devono essere compilate le successive colonne dei righi E51 e E52, relative ai dati catastali dell’immobile, in quanto tali dati saranno indicati dall’amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi.

4) Quadro I - IMU

Questo quadro può essere compilato dal contribuente che sceglie di utilizzare l’eventuale credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2012 per pagare l’IMU dovuta per l’anno 2012, mediante compensazione nel mod. F24.
Per utilizzare in compensazione questo credito il contribuente deve compilare e presentare alla banca o all’ufficio postale il modello di pagamento F24 anche se, per effetto della compensazione eseguita, il saldo finale è uguale a zero.

Il quadro va compilato in questo modo:

  • barrare la casella 1 se si vuole utilizzare l’intero importo del credito per il versamento dell’IMU, oppure indicare nella casella 2 l’importo del credito che si intende utilizzare per il pagamento dell’IMU dovuta. Questo importo può essere inferiore o uguale all’IMU dovuta per l’acconto e/o per il saldo.

Se dalla liquidazione della dichiarazione risulta un credito superiore all’importo indicato nella casella 2, il credito eccedente sarà rimborsato dal sostituto d’imposta; se invece il credito che risulta dalla dichiarazione è inferiore all’importo indicato, il contribuente potrà utilizzare il credito ma sarà necessario versare la differenza per la restante parte dell’IMU dovuta.

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Commenti

Antonietta - 30/04/2012

Nel quadro B, come va indicato un locale di proprietà condominiale dato in locazione? Nella colonna 2 va indicato il codice 13 e in col. 6 la quota percentuale che mi corrisponde o il codice 3 e in col. 6 l'intero importo del canone? Inoltre, in col. 5 va indicato il cod.1 (immobile sito a Milano)? Grazie

Borin Aurora - 18/04/2012

Avendo un reddito da pensione di 5371 euro posso detrarre fattura del dentista pari a euro 2500

francesco - 16/04/2012

Se una mia parente ha acquistato casa nel novembre 2011 ha un impiego pubblico ora ha a suo carico un mutuo cosa deve fare nel dichiarare il reddito?

giusy - 13/04/2012

se si e' proprietario di uno scooter 400 e quindi di una polizza assicurativa e' necessario dichiararlo nel 730 e cosa ne comporterebbe? Grazie

Luigia Lumia - 15/04/2012

No non c'è nessun obbligo di dichiarazione.

Rupert - 18/04/2012

se mutuo per abitazion principale può detrarre gli interessi pagati nel 2011 , gli eventuali costi di intermediazione immobiliare, e le spese notarili per per la parte riguardante la stipula del mutuo

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