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CONTRIBUTI IVS 2012 ARTIGIANI E COMMERCIANTI: DEFINITE LE MISURE

Contributi IVS 2012 Artigiani e Commercianti: definite le misure

Rese note, con la Circolare Inps n. 14 del 3 febbraio 2012, le misure dei contributi IVS dovuti da artigiani e commercianti per il 2012

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L’Inps, come di consueto, ha pubblicato anche quest’anno la circolare in cui vengono resi noti gli importi dei contributi IVS di Artigiani e Commercianti per il 2012. Le aliquote contributive sono state innalzate a seguito del recente intervento della Manovra Monti, che ha previsto un aumento progressivo delle aliquote fino al 2018.

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1) Contributi IVS 2012 e Manovra Monti

I soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti devono versare, per ogni periodo d’imposta, i contributi previdenziali IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) propri, nonché a favore dei loro collaboratori (coadiuvanti e coadiutori).
L’Inps, con la Circolare n. 14 del 03.02.2012, ha reso note le misure di tali contributi per l’anno 2012. A tal proposito, si precisa che, per effetto della Manovra Monti (art. 24, comma 22, D.L. n. 201/2011), le aliquote contributive sono incrementate di 1,3 punti percentuali dal 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere l’aliquota del 24% nel 2018.

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2) Le misure per il 2012

Per il 2012 le aliquote contributive di artigiani e commercianti sono pari a:

  • 21,30% per gli artigiani (anziché 20%);
  • 21,39% per i commercianti (anziché 20,09%).

Per i collaboratori di età inferiore a 21 anni che lavorano prevalentemente all’interno dell’impresa artigiana o commerciante, continua ad applicarsi l’agevolazione consistente nella riduzione di 3 punti percentuali delle aliquote contributive, valida fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni. Per essi, pertanto, quest’anno le aliquote sono pari a:

  • 18,30% per gli artigiani;
  • 18,39% per i commercianti.

Sono stati, inoltre, modificati gli importi:

  • della retribuzione annua pensionabile massima, pari per il 2012 a € 44.204;
  • del minimale di reddito, pari a € 14.930;
  • del massimale di reddito, pari a:
    • € 73.673 per i soggetti iscritti alla Gestione Inps anteriormente al 01.01.1996 o che possono far valere anzianità contributiva al 31.12.1995;
    • € 96.149 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995.

Al riguardo, va, infatti, ricordato che la disciplina dei contributi IVS di artigiani e commercianti si caratterizza per la previsione di un reddito minimo annuo (c.d. “minimale”), sul quale deve essere versato, in ogni caso, un “contributo minimo obbligatorio”.
Nel caso in cui il reddito d’impresa superi tale livello minimo, devono essere versati anche i contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale, fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito imponibile.
Nello specifico:

  • per i redditi inferiori o uguali al minimale di € 14.930: il contributo si calcola applicando all’importo del minimale le aliquote contributive sopra indicate;
  • per i redditi che superano il minimale di € 14.930 ma fino al limite di retribuzione annua pensionabile di € 44.204: sulla quota di reddito eccedente il minimale si applicano le suddette aliquote contributive;
  • per i redditi che superano il limite di retribuzione annua pensionabile di € 44.204 e fino al massimale di reddito annuo imponibile, pari a € 73.673, sulla quota di reddito che supera i € 44.204 si applicano le suddette aliquote contributive innalzate però anche quest’anno di 1 punto percentuale.

3) Termini di versamento

Il pagamento dei contributi IVS 2012 dovuti sul minimale di reddito deve essere effettuato, tramite modello F24, in quattro rate aventi le seguenti scadenze:

  • 1a rata: 16 maggio 2012;
  • 2a rata: 16 agosto 2012;
  • 3a rata: 16 novembre 2012;
  • 4a rata: 16 febbraio 2013.

Gli acconti dei contributi 2012 eventualmente dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere, invece, versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, cioè:

  • entro il 16 giugno 2012 (o 16 luglio 2012 con maggiorazione dello 0,40%), a titolo di 1° acconto 2012;
  • entro il 30 novembre 2012, a titolo di 2° acconto 2012.

L’eventuale saldo andrà versato in sede di UNICO 2013, quindi entro il 16 giugno 2013 (o 16 luglio 2013 con maggiorazione dello 0,40%).

Allegato

Circolare Inps n. 14 del 3.2.2012
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