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ACCERTAMENTO SINTETICO E NUOVO REDDITOMETRO: ATTENZIONE ALLE SPESE!

Accertamento sintetico e nuovo redditometro: attenzione alle spese!

Nuovo Redditometro e accertamento sintetico; nulla da temere se il contribuente dimostra che le spese sostenute provengono da redditi diversi, ovvero redditi accumulati lecitamente, e quindi provenienti dagli anni passati, o redditi esclusi dalla base imponibile, oppure redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta

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L'accertamento sintetico, sancito nell'art. 38 del D.P.R. del 29 Settembre 1973, n. 600, recante le norme in materia di accertamento delle imposte sui redditi, ha subìto delle importanti modificazioni in seguito all'approvazione del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, ponendo in risalto il rapporto tra la capacità di spesa e contributiva del contribuente in relazione al contesto sociale ed economico in cui si trova.

Dall'istituto dell'avviso di accertamento sintetico scaturisce il meccanismo del redditometro ovvero l'accertamento sintetico di tipo induttivo, cioè la stima del reddito presunto sulla base delle spese che il contribuente ha sostenuto in un determinato anno solare in rapporto a degli indici che sono utili a determinare l'eventuale scostamento tra le spese sostenute ed il reddito dichiarato nello stesso periodo di tempo.

Vediamo il loro funzionamento.

1) L'accertamento sintetico

L'accertamento sintetico è lo strumento, posto in essere dall'Agenzia delle Entrate, mediante il quale si procede, d'ufficio, alla rettifica della dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente persona fisica, nel momento in cui il reddito dichiarato non coincide con quello effettivo oppure quando vengono utilizzate deduzioni dal reddito e/o detrazioni d'imposta che in realtà non spettano.

L'accertamento può essere effettuato, nei confronti del contribuente con un unico atto e con riferimento dettagliato, ovvero analitico, delle seguenti categorie di reddito ( art. 6 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 597 ):

  • Redditi fondiari;
  • Redditi di capitale;
  • Redditi di lavoro;
  • Redditi d'impresa;
  • Redditi diversi.

L'amministrazione finanziaria, peraltro, può dedurre, in via presuntiva, incompletezza, falsità ed inesattezza dei dati riportati sulla dichiarazione fiscale, purché, ovviamente, si tratti di presunzioni fondate, precise e di palese violazione delle norma tributarie. In più, l'accertamento, esperibile dall'Ufficio, può riguardare anche il sostenimento delle spese, di qualsiasi tipo ed entità da parte del contribuente, nell'arco dell'anno solare, in rapporto con il reddito complessivo dichiarato. 

Tuttavia, non vi è nulla da temere, nel caso in cui il contribuente dimostri che le spese sostenute provengono da redditi diversi, ovvero redditi accumulati lecitamente, e quindi provenienti dagli anni passati, o redditi esclusi dalla base imponibile, oppure redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
Peraltro, l'accertamento sintetico può essere fondato anche in relazione alla capacità contributiva del contribuente in quanto residente in un determinato contesto socio-economico ed in relazione al nucleo familiare.

Tutte queste ipotesi, in definitiva, fanno scattare il meccanismo dell'accertamento sintetico a condizione che il reddito complessivo accertabile sia almeno superiore di un quinto rispetto a quello effettivamente dichiarato.

Il citato art. 38, tuttavia, consente al contribuente destinatario dell'avviso di accertamento di sintetico di poter fornire dati, notizie e documentazione utile a porre una giusta tutela del proprio interesse patrimoniale, previo invito formalizzato dall'Agenzia delle Entrate. La medesima norma concede, altresì, al contribuente la possibilità di avviare il procedimento di accertamento con adesione.

In sintesi come funzionano:

Redditometro ovvero Accertamento sintetico induttivo

E' lo strumento adottato dall'Agenzia delle Entrate per determinare il reddito presunto del contribuente sulla base delle spese da quest'ultimo sostenute in riferimento ad un determinato anno solare, applicando degli indici utili a stabilire, alla fine, la congruità del reddito dichiarato

  • Se emerge lo scostamento tra le spese sostenuto ed il reddito dichiarato ( oltre il limite del quinto come da art. 22, D.L. n. 78/2010 ), viene emesso l'avviso di accertamento
  • Novità applicative dell'Agenzia delle Entrate
    •  Individuate e valorizzate 100 voci di spesa;
    •  Predisposizione di un nuovo software in uso per i contribuenti, denominato “Standing alone”;
    •  Operatività definitiva del nuovo Redditometro entro il primo semestre 201.

2) Il Redditometro

Dall'istituto dell'avviso di accertamento sintetico scaturisce il meccanismo del redditometro ovvero l'accertamento sintetico di tipo induttivo, cioè la stima del reddito presunto sulla base delle spese che il contribuente ha sostenuto in un determinato anno solare in rapporto a degli indici che sono utili a determinare l'eventuale scostamento tra le spese sostenute ed il reddito dichiarato nello stesso periodo di tempo.

A tal proposito, nella recente audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate presso la Camera dei Deputati ( avvenuta il 31 Gennaio 2012 ), è stato ufficializzato quanto segue:

  • nel nuovo meccanismo del redditometro, l'Agenzia delle Entrate ha individuato 100 voci di spesa;
  • l'attività di sperimentazione del nuovo redditometro si conclude nel mese di Febbraio 2012;
  • predisposizione e messa a disposizione, dopo la fase sperimentale, ai contribuenti, di un software “standing alone”, il quale costituisce uno strumento di verifica della coerenza tra le spese sostenute ed il reddito dichiarato in un determinato anno;
  • operatività definitiva del nuovo redditometro entro il mese di Giugno 2012.

In realtà, il redditometro, di per sé, è presente nel nostro sistema tributario a partire dal 1973 ma solo nel corso del 2010 è stato migliorato e potenziato, infatti con il Decreto Legge n. 78 del 31 Maggio 2010, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 30 Luglio 2012, all'art. 22, si ha un aggiornamento normativo dell'accertamento sintetico; in particolare viene sancito che:

  • è obiettivo fondamentale “ adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell'ultimo decennio”, garantendo, sempre, le garanzie a difesa del contribuente e l'opportuno contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate;
  • l'Agenzia delle Entrate può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento e' avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile;
  • la determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva, individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza;
  • L'accertamento sintetico può essere applicato solo quando il reddito presunto ( cioè il reddito complessivo accertabile d'ufficio ) è superiore di almeno il 20% rispetto a quello dichiarato dal contribuente.

In buona sostanza, ai fini dell'applicazione del redditometro si considerano, nel meccanismo di calcolo degli indicatori di capacità contributiva, delle tipologia di spesa che possono essere sostenute dal contribuente, moltiplicate, poi, per dei coefficienti che sono legate alla classe di appartenenza del contribuente.

Le classi, attribuibili al contribuente, tengono conto, generalmente, delle seguenti caratteristiche:

  1. Composizione del nucleo familiare;
  2. età dei componenti;
  3. area geografica di appartenenza.

Quindi il prodotto tra le spese sostenute dal contribuente per i coefficienti produce il cosiddetto “reddito presunto”.

Possibili gruppi di Voci di Spesa rientranti nel Redditometro :

  • Spese di Istruzione di ogni ordine e grado
    ivi compresi master, alloggi e rette presso istituti di ogni ordine e grado

  • Spese per:
    •  Cure termali
    •  Centri di benessere
    •  Vacanze e permanenza in strutture ricettive alberghiere

  • Immobili

    Acquisto di:
    •  Abitazione principale
    •  Elettrodomestici
    •  Apparecchiature elettroniche

    Spese per:
    •  Ristrutturazioni di immobili
    •  Mutui
    •  Prestiti e finanziamenti
    •  Personale domestico
    •  Etc…

  • Autoveicoli
    Acquisto di:
    •  Autovetture
    •  Motoveicoli
    •  Autocarri
    •  Imbarcazioni
    •  Etc….

  • Operazioni di Investimento mobiliare ed immobiliare
    Acquisto di:
    •  Terreni
    •  Fabbricati
    •  Quote sociali
    •  Azioni
    •  Titoli e derivati
    •  Valuta estera
    •  Fondi d'investimento
    •  Prodotti finanziari in genere
    •  Oro

  • Assicurazioni
    Sottoscrizione di polizze per:
    •  Infortunio
    •  Malattia
    •  Vita
    •  Responsabilità civile
    •  Furto/Incendio
    •  Etc…

  • Contributi Previdenziali
    Versamento di oneri previdenziali:
    •  Contributi obbligatori
    •  Contributi volontari
    •  Previdenza complementare

  • Spese per:
    •  Attività sportive
    •  Scommesse sportive
    •  Abbonamenti e pay-tv
    •  Attività ludiche e ricreative
    •  Donazioni a favore di Onlus
    •  Donazioni in genere
    •  Acquisto di preziosi
    •  Spese veterinarie
    •  Assegni periodici corrisposti al coniuge e figli

3) Implicazioni operative dell'Agenzia delle Entrate

Infine, occorre sottolineare, sempre in riferimento all'audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate presso la Camera dei Deputati, tenutasi il 31 Gennaio 2012, che nel corso del 2012, sarà intensificata l'attività di accertamento, segnatamente in merito all'accertamento sintetico – nuovo redditometro, allo spesometro, alle “nuove funzionalità dell'Archivio dei rapporti finanziari” ( cioè le comunicazioni relative ai saldi e ai movimenti da parte degli operatori finanziari nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ) ed al “tutoraggio” dei grandi contribuenti.
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