La manovra Monti ha modificato radicalmente il trattamento fiscale delle indennità percepite in seguito alla cessazione del rapporto, c.d. TFM. Dalla tassazione separata, prevista in presenza di determinati requisiti, a quella ordinaria, da applicare sempre e comunque. Modificati anche i regimi di tassazione del TFR dei dipendenti e delle indennità percepite dalla cessazione di rapporti di collaborazione: per importi superiori a 1 milione di € la tassazione non sarà più separata ma ordinaria.
Per un ulteriore approfondimento scarica la Circolare del Giorno "Stop alla tassazione separata: il TFM dell'amministratore è tassato in via ordinaria"
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1) Le novità della Manovra Monti
La Manovra Monti, all’articolo 24, comma 31, ha modificato il regime di tassazione:
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del trattamento di fine rapporto (TFR) e delle indennità equipollenti, spettanti ai lavoratori dipendenti;
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delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, riservando un trattamento speciale per quelli relativi agli amministratori delle società di capitali.
Con riferimento a quest'ultimo caso viene prevista la tassazione in via ordinaria in relazione a tutti i compensi e indennità, a qualsiasi titolo erogati, agli amministratori delle società di capitali.
Il TFM degli amministratori di società di capitali viene quindi sempre tassato in via ordinaria:
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indipendentemente dalla presenza o meno di un atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto;
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a prescindere dal limite di un milione di euro (franchigia prevista negli altri casi).
Prima della manovra Monti l’amministratore beneficiava della tassazione separata del TFM a condizione che il diritto all’indennità risultasse da un atto avente data certa, anteriore all’inizio del rapporto (tipicamente l’atto costitutivo o la delibera assembleare di nomina dell’amministratore). Ora, invece, questa possibilità non sussiste più e l’amministratore non potrà più beneficiare della tassazione separata, ma l’importo percepito dovrà essere assoggettato all’Irpef sulla base degli scaglioni di reddito.
2) La decorrenza delle nuove regole
Le nuove disposizioni in materia di tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata, si applicano retroattivamente (in deroga allo Statuto dei diritti del contribuente che stabilisce il principio di non retroattività della legge), con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dall'1.1.2011.
3) La tassazione in capo alla società erogante
Non dovrebbe subire modifiche il regime di deducibilità del TFM per la società erogante.
Ricordiamo che, in base all’art. 105, comma 4, TUIR, per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto/mandato di cui all’art. 17, comma 1, lett. c), d) e f) (quindi soggette a tassazione separata) la deduzione è ammessa per competenza, in misura corrispondente alla quota maturata nell’esercizio, analogamente a quanto previsto per gli accantonamenti al fondo TFR dei dipendenti.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 22.5.2008, n. 211/E, ha affermato che la deduzione per competenza degli accantonamenti da parte della società è subordinata al fatto che il diritto al TFM risulti da un atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto. Se tale condizione non è soddisfatta, la società può dedurre gli importi in esame per cassa, ossia nell’anno di corresponsione del TFM all’amministratore.
Ora, considerato il venir meno della tassazione separata in capo all’amministratore, e l’irrilevanza, in questo caso, dell’atto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, si crede opportuno un intervento esplicativo dell'Agenzia delle Entrate sulla deducibilità dell’accantonamento al TFM.