TOOL DI CALCOLO: INCENTIVO ACE - Aiuto per la crescita economica
Con il cd Decreto “Salva Italia” (DL 201/2011 conv. in L. 214/2011) il legislatore ha introdotto un incentivo alla capitalizzazione delle imprese al fine di rilanciare lo sviluppo economico e fornire un aiuto alla crescita. Tale misura ha l’obiettivo di premiare quelle aziende che incrementano il proprio patrimonio con aumenti di capitale sia mediante versamenti in denaro sia trattenendo gli utili in azienda.
In pratica, l’ACE permette la deducibilità dal reddito d’impresa (IRPEF/IRES) degli incrementi patrimoniali immessi nell’impresa sotto forma di conferimenti in denaro da parte dei soci (ragguagliati ad anno) o di utili accantonati a riserva (diverse da quelle non disponibili).
Viene prevista, quindi, l’esclusione dalla base imponibile del reddito d’impresa del cd “rendimento nozionale” riferibile ai nuovi apporti di capitale.
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1) Modalità di calcolo dell'ACE e compilazione Unico 2012
Possono beneficiare dell’agevolazione:
- le società di capitali (spa, sapa, srl),
- gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali,
- le persone fisiche,
- Snc e Sas in contabilità ordinaria (secondo le modalità stabilite da apposito decreto MEF), i
- soggetti commerciali non residenti, per le attività svolte tramite stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Riguardo l’ambito temporale, la nuova disposizione decorre dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011 (ossia il 2011 per i soggetti con esercizio solare). Pertanto, è possibile usufruire dell’agevolazione già in sede di versamento del saldo IRES/IRPEF di UNICO 2012.
Inoltre, ai fini della corretta indicazione in dichiarazione dalle bozze al modello UNICO SC 2012, pubblicate sul sito delle Entrate, si evince che la nuova agevolazione (ACE) costituisce una variazione in diminuzione del reddito imponibile da indicare nel rigo RF50 colonna 4 fino ad azzerare l’imponibile.
Qualora la detassazione supera il reddito l’impresa può scomputare l’importo non utilizzato, nei periodi d’imposta successivi, indicando tale eccedenza nel rigo RS113, colonna 6.
Pertanto, il riporto a nuovo della deduzione Ace avviene con modalità distinte rispetto alle perdite confermando l’orientamento che essa non può “trasformarsi” in perdita fiscale.
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2) Per ulteriore approfondimento scarica la Circolare del Giorno:
L'Ace un agevolazione per i redditi d'impresaTi potrebbero interessare:
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