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NUOVA PROCEDURA PER RISOLVERE LA CRISI DELL'IMPRENDITORE TROPPO INDEBITATO

Nuova procedura per risolvere la crisi dell'imprenditore troppo indebitato

L'impresa troppo indebitata puo' concludere un accordo con i creditori secondo nuove regole previste dalla Legge n.3 del 27/1/2012 portante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento. “

Ascolta la versione audio dell'articolo

La legge n. 3 del 27/1/2012  in materia di usura, estorsione e composizioni delle crisi da sovra indebitamento  pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2012  prevede una nuova procedura per cercare di andare incontro alle  crisi delle imprese per  sovraindebitamento.

Ecco i punti salienti in estrema sintesi e il testo della legge completo:

1) Procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento

Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette ne' assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali,
e' consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata
dalla nuova legge in commento.

Per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonche' la definitiva incapacita' del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi del Tribunale competente, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati.

Il piano prevede le scadenze e le modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni.

il piano puo' anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.

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2) Contenuto dell'accordo per risolvere la ristrutturazione dei debiti

La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri.

Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilita' del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o piu' terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilita' dell'accordo.

Il piano puo' prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;
b) l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi;
c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

3) Come fare per formulare la proposta di accordo per la ristrutturazione dei debiti

Per formulare la proposta di accordo occorre:

1) Depositare la proposta di accordo  presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore.

2) Depositare unitamente alla proposta l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilita' del piano, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

3)  Depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformita' all'originale.
 
  Se la proposta soddisfa i requisiti previsti richiesti, il giudice fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata e dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

4) Raggiungimento dell'accordo per la ristrutturazione dei debiti

I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta.

Ai fini dell'omologazione e' necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 70 per cento dei crediti.

L'accordo e' revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.

Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:

a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;

b) studi professionali associati o societa' tra professionisti

c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in societa' per azioni, dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali e purche' non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.

Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonche' chiunque si trovi in conflitto di interessi con il debitore.

Sanzioni

 Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000
euro il debitore che:

a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminuisce il passivo
ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attivita' inesistenti;

b) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano oggetto dell'accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori estranei;

d) dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo.

Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine all'esito della votazione dei creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero in ordine alla veridicita' dei dati contenuti in tale proposta o nei documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilita' del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

La stessa pena si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 30 gennaio e quindi il 29 febbraio 2012.

5) Vedi il testo della Legge n.3 del 27/1/2012 completo

Legge 27 gennaio 2012 , n. 3 portante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento

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