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SI ALLUNGANO I TEMPI DELLA RISCOSSIONE: SEI ANNI IN PIÙ PER PAGARE I DEBITI CON IL FISCO

Si allungano i tempi della riscossione: sei anni in più per pagare i debiti con il fisco

La manovra Monti mette a regime la possibilità di chiedere un’ulteriore dilazione ad Equitalia, oltre a quella già prevista, per un massimo di 72 rate mensili, nel caso in cui il contribuente assista ad un peggioramento della situazione finanziaria.

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I contribuenti hanno sempre più difficoltà ad adempiere con regolarità agli obblighi fiscali, e la crisi economica di questo periodo ha peggiorato la situazione. Così, per concedere maggiore respiro ai contribuenti la Manovra Monti è intervenuta prevedendo in materia di ruoli:
• la proroga della rateazione fino ad un massimo di 72 rate mensili, con possibilità di rate variabili crescenti, anziché costanti;
• la proroga della rateazione caratterizzata dalla decadenza fino ad un massimo di 72 rate mensili.

1) La rateazione

Prima della Manovra Monti il contribuente in stato di temporanea difficoltà finanziaria, presentando una domanda ad Equitalia, poteva ottenere la rateazione delle somme iscritte a ruolo per un massimo 72 rate mensili e, a prescindere dall’importo, non era necessaria alcuna garanzia. Il beneficio della dilazione decadeva se il contribuente ometteva di versare la 1° rata o 2 rate successive alla prima, anche non consecutive.
Il decreto Milleproroghe 2010 (art. 2 comma 20 del D.l. 225/2010 convertito in L. 10/2011) aveva dato la facoltà ad Equitalia, per le dilazioni concesse fino al 27.02.2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.l. 225/2010) interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, di riconcedere la dilazione fino a 72 mesi, a condizione che il contribuente provasse il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà posta alla base della prima dilazione.
Con la Manovra Monti (art. 10 comma 13-bis d.l. 201/2011) si mette a regime questa facoltà concedendo un’ulteriore proroga fino a 72 mesi al contribuente che, avendo già usufruito di una dilazione, subisce un peggioramento della situazione finanziaria. La seconda dilazione viene concessa una sola volta e:

  • solo in caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea obiettiva difficoltà finanziaria;
  • fino a 72 mesi;
  • a condizione che non sia intervenuta la decadenza della prima dilazione concessa (che avviene quando non si paga la prima rata o due rate successive, anche non consecutive).

Il contribuente, con la seconda dilazione, potrà inoltre chiedere di versare le somme con rate variabili, anziché costanti, di importo crescente per anno.

2) Milleproroghe e Manovra Monti

La differenza fondamentale tra i due interventi normativi è che:

  • “la rateazione in proroga” concessa dal decreto Milleproroghe 2010 riguardava i debitori che, pur in presenza di un peggioramento della situazione finanziaria, si erano resi morosi nel pagamento della prima rata del piano o di due rate successive;
  • “la rateazione in proroga” concessa dalla Manovra Monti, riguarda tutti i contribuenti in perfetta regola con i pagamenti delle rate previste dall’originario piano di dilazione, purché dimostrino il peggioramento della situazione finanziaria.

3) Rateazione anche per le dilazioni concesse fino al 28 dicembre 2011

La disposizione della Manovra Monti (art. 10 comma 13-ter dl 201/2011) concede il beneficio della seconda proroga anche alle dilazioni concesse fino al 28.12.2011 (data di entrata in vigore della Legge di conversione del decreto Salva Italia), per le quali non sia stata pagata la prima rata o due rate successive, e che non hanno beneficiato della dilazione prevista dal decreto Milleproroghe 2010. In sostanza è stato introdotto un trattamento di favore anche per quelle dilazioni già concesse alla data del 28 dicembre 2011 e attualmente caratterizzate dalla decadenza. Queste potranno fruire della proroga sino a 72 mesi a condizione che comprovino il temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà economica a suo tempo valutata all'atto della richiesta di rateazione, e a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

Allegato

Articolo 10 del D.l. 201/2011
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